Art. 69 — Licenze ai condannati alla semilibertà e alla detenzione domiciliare. Sospensione e rinvio delle pene sostitutive

Per giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive, al condannato alla pena sostitutiva della semiliberta' o della detenzione domiciliare possono essere concesse licenze per la durata necessaria e comunque non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno. Si applica il terzo comma dell'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto o nel luogo indicato nell'articolo 56, primo comma, e' applicabile l'articolo 66, primo comma. Per gli stessi giustificati motivi di cui al primo comma ovvero per cause riconducibili all'attivita' dei soggetti di cui all'articolo 56-bis, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' puo' essere sospesa per un periodo non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno. Al condannato che, allo scadere della sospensione, non si presenta al lavoro e' applicabile l'articolo 66 secondo comma. Per il rinvio dell'esecuzione della pena sostitutiva della semiliberta' o della detenzione domiciliare nei casi di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale si applica l'articolo 684 del codice di procedura penale. Al condannato alla semiliberta' puo' essere applicata la pena sostitutiva della detenzione domiciliare, ove compatibile. In tal caso, l'esecuzione della pena prosegue durante la detenzione domiciliare. Quando le condizioni di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale non sono compatibili con la prosecuzione della prestazione lavorativa, il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilita', nelle forme previste di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, dispone il rinvio dell'esecuzione della pena. Nelle medesime forme di cui al terzo e al quarto comma si provvede quando occorre disporre la proroga del termine del rinvio dell'esecuzione.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 1981 al 30 dicembre 2022. 144 parole tolte, 257 parole aggiunte.

Per tolto: motivi di particolare rilievo, attinenti aggiunto: giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio tolto: o alla famiglia,aggiunto: , alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive, al condannato alla pena sostitutiva della semiliberta' o della detenzione domiciliare possono essere concessetolto: , ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo aggiunto: licenze per la durata necessaria e comunque non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno. Si applica il terzo comma dell'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354tolto: , sospensioni della semidetenzione e della liberta' controllata per la durata strettamente necessaria e comunque per non piu' di sette giorni per ciascun mese di pena. Nel periodo della sospensione puo' essere imposto l'obbligo previsto dal secondo comma dell'articolo 284aggiunto: . Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto o nel luogo indicato nell'articolo 56, primo comma, e' applicabile l'articolo 66, primo comma. Per gli stessi giustificati motivi di cui al primo comma ovvero per cause riconducibili all'attivita' dei soggetti di cui all'articolo 56-bis, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilita' puo' essere sospesa per un periodo non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno. Al condannato che, allo scadere della sospensione, non si presenta al lavoro e' applicabile l'articolo 66 secondo comma. Per il rinvio dell'esecuzione della pena sostitutiva della semiliberta' o della detenzione domiciliare nei casi di cui agli articoli 146 e 147 del codice penale si applica l'articolo 684 del codice di procedura penale. tolto: Se il condannato viola le prescrizioni o non si presenta all'ufficio di polizia indicato nell'articolo 65 nelle dodici ore successive alla scadenza del periodo di sospensione, aggiunto: Al condannato alla semiliberta' puo' essere applicata la pena sostitutiva tolto: si converte in quella sostituita, a norma dell'articolo 66. Nei casi previsti dai numeri 2 e 3 del primo comma dell'articolo aggiunto: della detenzione domiciliare, ove compatibile. In tal caso, l'esecuzione della pena prosegue durante la detenzione domiciliare. Quando le condizioni di cui agli articoli 146 e 147 del codice penaletolto: , quando l'esecuzione della semidetenzione o della liberta' controllata e' gia' iniziata, la sospensione puo' essere ordinata dal magistrato di sorveglianza che ha determinato le modalita' di esecuzione aggiunto: non sono compatibili con la prosecuzione della prestazione lavorativa, il giudice che ha applicato il lavoro di pubblica utilita', nelle forme previste di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, dispone il rinvio dell'esecuzione della pena. tolto: Negli altri casi si applicano le disposizioni dell'articolo 589 del codice di procedura penale aggiunto: Nelle medesime forme di cui al terzo e al quarto comma si provvede quando occorre disporre la proroga del termine del rinvio dell'esecuzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art69 · fonte del testo

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