Codice della strada

Art. 186 c.d.s. — Guida sotto l'influenza dell'alcool

E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato:

  • a)con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 543 a € 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; 114 124 133 145 163
  • b)con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
  • c)con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter. 97 Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/1), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. L'ammenda prevista dal comma 2 e' aumentata da un terzo alla meta' quando il reato e' commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies e' destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalita' notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalita' e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo' disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo' essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita'. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita', il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta' della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e' ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita' e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di una volta. (( Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c), e' sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. Tale prescrizione permane sulla patente, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all'articolo 119 in occasione della conferma di validita', per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il prefetto dispone l'obbligo della revisione della patente di guida, ai sensi dell'articolo 128, allo scopo di consentire l'adeguamento della patente alla prescrizione di cui al presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 136-bis, comma 4, secondo periodo. 9-quater. Le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c), sono aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 9-ter. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 125, comma 3-quater, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco di cui all'articolo 125, comma 3-ter, sia stato alterato o manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli))
Gli interventi su questo articolo(7)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160

82

Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, ha disposto (con l'art. 6-bis, comma 2) che chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola l'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo contro l'incidentalita' notturna.

Corte Costituzionale

97

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 maggio-4 giugno 2010, n. 196 (in G.U 1a s.s. 09.06.2010, n. 23) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale, limitatamente alle parole «ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale», dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125".

Decreto 19 dicembre 2012

114

con decorrenza dal 1 gennaio 2013

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

Decreto 16 dicembre 2014

124

con decorrenza dal 1 gennaio 2015

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2012, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Decreto 20 dicembre 2016

133

con decorrenza dal 1 gennaio 2017

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Decreto 27 dicembre 2018

145

con decorrenza dal 1 gennaio 2019

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Decreto 31 dicembre 2020

163

con decorrenza dal 1 gennaio 2021

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Testo vigente dal 14 dicembre 2024

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 186 c.d.s., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16353/2025

    17 giugno 2025

    La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 224-ter, comma 6, c.d.s. di cui alla sentenza n. 75 del 2020, non può essere estesa alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida ex art. 186, comma 2-bis, c.d.s., essendosi la Corte costituzionale pronunciata sull'irragionevole disparità di trattamento prevista con riguardo alla sanzione accessoria della confisca del veicolo per l'autore del reato di guida in stato di ebbrezza la cui pena sia stata sostituita con la messa alla prova, rispetto a quello la cui pena sia stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità in base all'art. 186, comma 9-bis, c.d.s., poiché quest'ultimo non è applicabile ai casi previsti dal comma 2-bis del citato art. 186, ossia all'ipotesi del conducente con accertato tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, che abbia provocato un incidente stradale.

    Art. 186 c.d.s. · Art. 224-ter c.d.s.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

30 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 194/2023

    Questione infondata
    27 ottobre 2023

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’appello di Milano, sezione prima penale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, nella parte in cui prevede l’applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida qualora, per il conducente che provochi un incidente stradale, sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La disposizione censurata non introduce alcun indifferenziato automatismo sanzionatorio, che possa qualificarsi come un indice di disparità di trattamento e irragionevolezza intrinseca: la guida in stato di ebbrezza, ricondotta alla categoria dei reati di pericolo presunto, è declinata dalla disposizione secondo una precisa e articolata graduazione, che accomuna pena principale e sanzione accessoria in una scala di gravità progressivamente maggiore, in base al livello del tasso alcolemico, finalizzata alla prevenzione e repressione di comportamenti pericolosi per gli utenti della strada. La circostanza aggravante di aver provocato un incidente, indipendentemente dalla sua entità, è poi frutto di una non irragionevole valutazione discrezionale del legislatore, che colloca in cima alla scala delle condotte, anche a fini di deterrenza, quella più grave – quale quella posta in essere da chi, con un tasso alcolemico superiore al livello soglia dell’1,5 g/l, guidi in un evidente stato di alterazione e di compromissione delle sue condizioni fisiche e psichiche, in spregio del dovuto rispetto di beni fondamentali della vita, dell’incolumità e della sicurezza. La scelta di non operare distinzioni, quanto alla revoca della patente (che presenta una connotazione sostanzialmente punitiva, sia come sanzione amministrativa automatica disposta dal prefetto, che quale sanzione accessoria disposta dal giudice penale) in funzione della gravità dell’incidente causato in costanza del tasso alcolemico predetto, risponde a un criterio di prevenzione generale e non sproporzionato. Né è utilmente invocabile il tertium comparationis con la posizione del soggetto condannato per i reati di omicidio stradale o lesioni stradali gravi o gravissime, che potrebbe beneficiare della scelta discrezionale del giudice tra revoca e sospensione della patente: l’automatismo della revoca della patente, applicabile a tali fattispecie ai sensi dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, è stato sì censurato dalla Corte costituzionale (S. 88 del 2019), ma solo con riferimento alle condotte colpose poste in essere da soggetti che avevano agito in condizioni psico-fisiche non gravemente alterate, restando quindi vigente nel caso di conducenti con un tasso alcolemico superiore a quello considerato, pari o superiore a 1,5 g/l. (Precedenti: S. 266/2022 – mass. 45248; S. 246/2022 – mass. 45227; S. 211/2022 – mass. 45138; S. 68/2021 – mass. 43807; S. 24/2020 – mass. 42454; S. 88/2019 – mass. 42548; S. 22/2018 – mass. 39794; O. 247/2013 – mass. 37396).

    Art. 13 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 62/2021

    Questione inammissibile
    8 aprile 2021

    Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Genova, in riferimento all'art. 3 Cost. e all'art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo - dell'art. 186, comma 9- bis , del d.lgs. n. 285 del 1992, aggiunto dall'art. 33, comma 1, lett. d ), della legge n. 120 del 2010, nella parte in cui non prevede un istituto o una prestazione che consenta alle persone incorse nella violazione di guida sotto lieve influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2, lett. a ), cod. strada, di beneficiare della riduzione alla metà della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, parimenti a quanto previsto per le ipotesi di cui alle successive lett. b ) e c ) dello stesso comma. Il richiamo immediato all'indicato art. 29, secondo comma, è inidoneo a individuare, ex se , un autonomo parametro di costituzionalità, trattandosi di fonte di diritto internazionale. Né la procedura di tipo "premiale" disciplinata dalla disposizione censurata può assumersi come tertium comparationis o come soluzione che possa applicarsi al caso in esame, per il suo evidente carattere speciale. La richiesta, infine, di una pronuncia additivo-manipolativa, risulta tanto penetrante quanto indeterminata nelle sue coordinate da invadere lo spazio riservato alla discrezionalità legislativa. ( Precedenti citati: sentenze n. 179 del 2020, n. 75 del 2020 e n. 198 del 2015; ordinanza n. 247 del 2013 ). I trattati internazionali sui diritti umani, come la generalità del diritto internazionale pattizio, vincolano il potere legislativo statale e regionale ai sensi e nei limiti di cui all'art. 117, primo comma, Cost., secondo le note scansioni enucleate dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, potendo altrimenti essere utilizzati soltanto quali strumenti interpretativi delle corrispondenti garanzie costituzionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 102 del 2020, n. 120 del 2018, n. 349 del 2007 e n. 348 del 2007 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, rientra nella discrezionalità del legislatore, sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o di arbitrarietà della scelta in concreto effettuata, la configurazione degli illeciti penali e amministrativi e la individuazione del relativo trattamento sanzionatorio, nonché degli istituti che possono incidere sulla determinazione in concreto della sanzione da applicare. ( Precedenti citati: sentenze n. 212 del 2019, n. 115 del 2019, n. 112 del 2019 e n. 88 del 2019 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la richiesta di una pronuncia additivo-manipolativa indeterminata nelle sue coordinate invade lo spazio riservato alla discrezionalità legislativa, precludendo l'esame nel merito della questione e determinandone l'inammissibilità. ( Precedenti citati: sentenze n. 153 del 2020, n. 21 del 2020, n. 7 del 2020 e n. 239 del 2019; ordinanza n. 261 del 2020 ).

    Art. 3 cost. · Art. 186 c.d.s. · Art. 33 Disposizioni in materia di sicurezza stradale · Art. 29 Disposizioni in materia di sicurezza stradale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 59/2019

    Questione inammissibile
    20 marzo 2019

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per plurime ragioni, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 9- bis , del d.lgs. n. 285 del 1992, censurato dal GIP del Tribunale di Torino - in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. - nella parte in cui non prevede che, qualora la pena inflitta [per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool] sia sostituita con il lavoro di pubblica utilità contestualmente all'emissione del decreto penale di condanna, i parametri sulla cui base effettuare il ragguaglio della sanzione irrogata con quella sostitutiva, quanto alla porzione di pena imputabile a quella detentiva rideterminata ai sensi dell'art. 459, comma 1- bis , cod. proc. pen., siano individuati sulla scorta dei medesimi indici utilizzati dal giudice per effettuare la conversione. Dall'ordinanza di rimessione non si ricavano, rispetto alla pena applicata in concreto, i termini della conversione della pena detentiva in pena pecuniaria nonché quelli della sostituzione con il lavoro di pubblica utilità, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza. Inoltre, la ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale è erronea e incompleta e tale da minare irrimediabilmente l'iter logico-argomentativo posto a fondamento della valutazione della non manifesta infondatezza, poiché il rimettente - non spiegando le ragioni per le quali ritiene di dover disporre, necessariamente e preliminarmente, la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 459, comma 1- bis , cod. proc. pen., e di dover successivamente operare, sull'ammontare risultante dalla somma di quest'ultima con la pena pecuniaria originaria, la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità secondo i parametri di cui alla disposizione censurata - omette di confrontarsi sia con l'espressa previsione che il lavoro di pubblica utilità ha una "durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria", sia con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale i due regimi sanzionatori costituiscono strumenti distinti di adeguamento della sanzione al caso concreto e alle caratteristiche personali dell'imputato (sicché, una volta adottata una opzione sanzionatoria, non sarebbe possibile, per esigenze di coerenza e razionalità di sistema, sovrapporne altra). Infine, lo stesso rimettente non considera che, procedendo prima alla conversione e poi alla sostituzione, l'auspicata applicazione, anche alla pena per la guida sotto l'influenza dell'alcool, dei parametri di conversione relativi al procedimento per decreto determinerebbe un inammissibile effetto in malam partem in termini di risultato finale di durata dei giorni di lavoro di pubblica utilità. ( Precedenti citati: sentenze n. 224 del 2018 e n. 42 del 2018; ordinanze n. 191 del 2018, n. 136 del 2018, n. 85 del 2018 e n. 88 del 2017 ).

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 459 c.p.p. · Art. 186 c.d.s.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (24)

Se ne mostrano 14 su 24, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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  5. 15 gennaio 2015 — 14 gennaio 2017per 2 anni
  6. 15 gennaio 2013 — 15 gennaio 2015per 2 anni
  7. 30 luglio 2010 — 15 gennaio 2013per 2 anni
  8. 10 giugno 2010 — 30 luglio 2010per un mese
  9. 8 agosto 2009 — 10 giugno 2010per 10 mesi
  10. 26 luglio 2008 — 8 agosto 2009per un anno
  11. 4 ottobre 2007 — 26 luglio 2008per 10 mesi
  12. 13 agosto 2003 — 4 ottobre 2007per 4 anni
  13. 30 giugno 2003 — 13 agosto 2003per un mese
  14. 7 agosto 2002 — 30 giugno 2003per 11 mesi
  15. 3 maggio 2001 — 7 agosto 2002per un anno
  16. 18 maggio 1992 — 3 maggio 2001testo originarioper 9 anni

Che cosa è cambiato dal 14 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 2021 al 14 dicembre 2024. 314 parole aggiunte.

… lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non piu' di una volta. aggiunto: Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c), e' sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 68. Niente alcool" e "LIMITAZIONE DELL'USO - Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436", di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. Tale prescrizione permane sulla patente, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all'articolo 119 in occasione della conferma di validita', per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il prefetto dispone l'obbligo della revisione della patente di guida, ai sensi dell'articolo 128, allo scopo di consentire l'adeguamento della patente alla prescrizione di cui al presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 136-bis, comma 4, secondo periodo. 9-quater. Le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c), sono aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 9-ter. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 125, comma 3-quater, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco di cui all'articolo 125, comma 3-ter, sia stato alterato o manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art186 · fonte del testo

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