Art. 303 c.p.p. — Termini di durata massima della custodia cautelare

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La custodia cautelare perde efficacia quando:

  • a)(( dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti:))
  • 1)tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
  • 2)sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3);
  • 3)un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;
  • b)dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
  • 1)sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
  • 2)un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1);
  • 3)un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;
  • b-bis)dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 442:
  • 1)tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
  • 2)sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1;
  • 3)nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;
  • c)dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello;
  • 1)nove mesi, se vi e' stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni;
  • 2)un anno, se vi e' stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni;
  • 3)un anno e sei mesi, se vi e' stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;
  • d)dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Tuttavia, se vi e' stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione e' stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4. 90 Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'articolo 305, non puo' superare i seguenti termini:
  • a)due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
  • b)quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera a);
  • c)sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni.
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D:P.R. 22 settembre 1988, n. 448

1

Il D:P.R. 22 settembre 1988, n. 448, ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti della meta' per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori di anni sedici."

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dal D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12

15

Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come modificato dal D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, ha disposto (con l'art. 23, comma 3) che "I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti della meta' per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento."

90

Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 553, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 652 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale sono sospesi dalla data del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione a quella in cui il dibattimento davanti al nuovo giudice perviene allo stato in cui si trovava allorche' e' intervenuta la dichiarazione di astensione o di ricusazione." Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 4) che "la sospensione di cui al comma 3 non puo' comunque superare il termine di novanta giorni, se si tratta di procedimento per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero il termine di sessanta giorni negli altri casi. Il termine decorre dalla data del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione, ovvero, se il provvedimento e' anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, da quest'ultima data."

Testo in vigore dal 9 aprile 2000 al 21 gennaio 2001

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 303 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 5323/2026

    9 marzo 2026

    Ai fini dell'individuazione del discrimine tra la responsabilità disciplinare del magistrato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006, per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile - risoltasi nella ritardata scarcerazione di un imputato per inosservanza delle disposizioni relative al computo ed alla durata della custodia cautelare e delle altre misure limitative della libertà personale - e l'insindacabilità delle decisioni giudiziarie, occorre aver riguardo, non solo alla chiarezza e univocità testuale delle norme, ma anche all'esistenza, adeguatezza e completezza della giustificazione motivazionale posta a base dell'interpretazione assunta per giustificare il superamento dei limiti temporali di durata di misure restrittive della libertà personale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'interpretazione, adottata dall'incolpato, dell'art. 305, comma 1, c.p.p., nella parte in cui prevede che, in caso di perizia sullo stato di mente dell'imputato, i termini di custodia cautelare siano prorogati per il tempo assegnato per il suo espletamento, fosse giustificabile stante il tenore letterale della norma - che testualmente richiede un espresso provvedimento di proroga, nella specie mancante - o plausibilmente fondata su un quadro normativo confuso o su orientamenti giurisprudenziali contraddittori, restando irrilevanti difformi prassi contra legem in uso nell'ufficio giudiziario).

    Art. 303 c.p.p. · Art. 105 cost. · Art. 13 cost. · Art. 305 c.p.p.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 6 ↗

Tutte le 13 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 59/2004

    Questione inammissibile
    30 gennaio 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 303, comma 2 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, per assoluta carenza di motivazione, che non può essere sostituita, né integrata, dal mero rinvio ‘per relationem’ ad altri atti, poiché il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma che ritiene di dover applicare; motivazione che deve essere, inoltre, autosufficiente, per permettere la verifica dell’avvenuto apprezzamento della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.

    Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 303 c.p.p. · Art. 310 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 335/2003

    Questione inammissibile
    7 novembre 2003

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 2 e 304, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui impedisce di computare, ai fini dei termini massimi di fase determinati dall'art. 304, comma 6, i periodi di detenzione sofferti in una fase o grado diversi da quelli in cui il procedimento è regredito, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, in quanto l'ordinanza di rimessione risulta affetta, nella specie, da un difetto assoluto di motivazione tanto in ordine alla rilevanza che alla non manifesta infondatezza della questione; difetto che non può essere sanato dal mero rinvio 'per relationem' alle argomentazioni svolte in altra ordinanza di rinvio.

    Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 303 c.p.p. · Art. 302 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 429/1999

    Questione infondata
    19 novembre 1999

    È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, oltre al superamento del termine complessivo, possa essere causa di scarcerazione anche il superamento del doppio termine di fase, allorché si verifichi la situazione descritta nel comma 2 dello stesso art. 303, in quanto - posto che identica questione è stata già dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione con sentenza n. 292 del 1998 - non sono stati addotti argomenti di concludenza tale da indurre a mutare le affermazioni poste a fondamento della predetta sentenza. - S. n. 292/1998.

    Art. 3 cost. · Art. 303 c.p.p. · Art. 394 c.p.p. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (9)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1988

1988oggi
  1. 16 settembre 2023 — oggiin vigoreper 3 anni
  2. 17 marzo 2020 — 16 settembre 2023per 4 anni
  3. 28 luglio 2005 — 17 marzo 2020per 15 anni
  4. 21 gennaio 2001 — 28 luglio 2005per 5 anni
  5. 9 aprile 2000 — 21 gennaio 2001per 10 mesi
  6. 23 ottobre 1996 — 9 aprile 2000per 3 anni
  7. 10 novembre 1991 — 23 ottobre 1996per 5 anni
  8. 1 marzo 1991 — 10 novembre 1991per 8 mesi
  9. 15 febbraio 1991 — 1 marzo 1991per 14 giorni
  10. 24 ottobre 1989 — 15 febbraio 1991per un anno
  11. 24 ottobre 1988 — 24 ottobre 1989testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 9 aprile 2000

Confronto con la versione in vigore dal 23 ottobre 1996 al 9 aprile 2000. 20 parole tolte, 146 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Termini di durata massima della custodia cautelareLa custodia cautelare perde efficacia quando:

a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio aggiunto: o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata tolto: una delle sentenze previste dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563 aggiunto: la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti:

3) un anno e sei aggiunto: mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

aggiunto: b-bis) dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 442:

aggiunto: 1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

aggiunto: 2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1;

aggiunto: 3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art303 · fonte del testo

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