Corte costituzionale

Ordinanza n. 100/1970

Altra decisione · depositata il 16/06/1970 · relatore Francesco Paolo Bonifacio

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 303 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10 marzo

1969 dal giudice istruttore del tribunale di Roma nel procedimento

penale a carico di Bertett Luigi ed altri, iscritta al n. 130 del

registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1970 il Giudice relatore

Francesco Paolo Bonifacio;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco

Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che l'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di

Roma, indicata in epigrafe, ha proposto una questione di legittimità

costituzionale concernente "l'art. 303 cod. proc. pen., in relazione

agli artt. 365, 366, 367 e 368 dello stesso codice, nella parte in cui

accorda, nella istruzione formale, al pubblico ministero la facoltà di

assistere all'interrogatorio dell'imputato e di fare, in tale

occasione, istanze, osservazioni e richieste";

che la questione viene proposta in riferimento all'articolo 24,

secondo comma, della Costituzione;

che la violazione della predetta norma costituzionale viene

denunciata perché il vigente codice processuale non conferisce al

difensore dell'imputato, in relazione all'interrogatorio di questo, le

stesse facoltà che l'impugnato art. 303 riconosce al pubblico

ministero;

che, ad avviso del giudice a quo, siffatta disciplina, non

rispettando il principio del contraddittorio, darebbe luogo ad una

disparità di trattamento fra pubblico ministero e difesa, tale da

violare il diritto garantito dalla norma costituzionale di raffronto;

che le parti non si sono costituite;

che l'Avvocatura generale dello Stato - costituitasi con atto del 4

giugno 1969 in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri

- ha chiesto che la questione venga dichiarata non fondata;

Considerato che il giudice a quo esplicitamente restringe l'oggetto

del presente giudizio al solo art. 303 del codice di procedura penale,

nella parte innanzi indicata, perché, a suo avviso, il sindacato di

questa Corte non potrebbe essere esercitato sulla "mancanza di una

norma" che attribuisca al difensore il potere di assistere

all'interrogatorio dell'imputato;

che peraltro nell'ordinamento esiste una norma - ricavabile

dall'art. 304 bis, primo comma, dello stesso codice che esclude il

diritto del difensore ad assistere all'interrogatorio; né sussiste

ragione alcuna che impedisca che siffatta norma possa costituire

oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale;

che il dubbio di legittimità costituzionale prospettato

dall'ordinanza di rimessione - dubbio che non può certo essere

dichiarato manifestamente infondato, perché la sua soluzione esige

un'indagine approfondita - si riflette anche sull'art. 304 bis, il cui

contenuto normativo viene assunto dal giudice a quo come punto di

riferimento della questione;

che la denunziata disparità di trattamento fra pubblico ministero

e difensore, ove venisse riconosciuta come contrastante con l'art. 24,

secondo comma, della Costituzione, potrebbe essere eliminata sia

escludendo il primo dall'assistenza all'interrogatorio, sia

ammettendovi il secondo, vale a dire sia con una pronunzia di parziale

illegittimità dell'art. 303 sia con una pronunzia di parziale

illegittimità dell'art. 304 bis, primo comma;

che la scelta fra l'una o l'altra soluzione non può dipendere dal

modo in cui occasionalmente la questione viene fissata dall'ordinanza

di rimessione, ma deve essere operata tenendo conto sia dei principi

generali ai quali risulta ispirata la struttura del processo sia delle

direttive desumibili dalla norma costituzionale di raffronto;

che appare perciò necessario - salva ogni pronunzia sul merito -

sollevare incidentalmente, in riferimento all'art. 24, secondo comma,

della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 304 bis, primo comma, nella parte in cui esclude il diritto

del difensore di assistere all'interrogatorio dell'imputato;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dispone la trattazione innanzi a sé della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 304 bis, primo comma, del codice

di procedura penale, nella parte in cui esclude il diritto del

difensore di assistere all'interrogatorio dell'imputato, in riferimento

all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

2) ordina il rinvio del giudizio, perché la questione sia trattata

congiuntamente alla questione di legittimità costituzionale di cui al

numero precedente;

3) ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge;

4) ordina che la presente ordinanza sia pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:100 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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