Corte costituzionale

Ordinanza n. 199/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/06/2001 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 1,

lettera b), e comma 7, del codice di procedura penale, promossi con

quattro analoghe ordinanze in data 21 gennaio 1998, 19 agosto 1999 e

in data 13 maggio 1999 (n. 2 ordinanze), dalla Corte d'assise di

Reggio Calabria, rispettivamente iscritte al n. 605, n. 759, n. 760 e

n. 761 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 44 e n. 50, 1a serie speciale,

dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che la Corte d'assise di Reggio Calabria, chiamata a

pronunciarsi, nel corso del medesimo procedimento penale, su svariate

istanze di scarcerazione per decorrenza dei termini di durata massima

di custodia cautelare, con quattro analoghe ordinanze in data

21 gennaio 1998 (r.o. n. 605 del 2000), in data 19 agosto 1999 (r.o.

n. 759 del 2000) e in data 13 maggio 1999 (r.o. n. 760 e n. 761 del

2000), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale delle disposizioni di cui ai

commi 1, lettera b), e 7 dell'art. 304 del codice di procedura

penale, "nella parte in cui non prevedono che la sospensione del

corso dei termini di cui all'art. 303 cod. proc. pen. segua - e venga

così computata salvo che per il limite relativo alla durata

complessiva della custodia cautelare - alla revoca del mandato al

difensore da parte dell'imputato";

che il remittente premette di avere già precisato,

provvedendo su altre istanze di scarcerazione per decorrenza dei

termini di custodia cautelare, che il termine custodiale di fase per

il dibattimento di primo grado, pari ad un anno e sei mesi, era

divenuto di tre anni per effetto del provvedimento di sospensione

adottato, a causa della particolare complessità del dibattimento, ai

sensi dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., e che a tale termine

triennale dovevano aggiungersi ulteriori periodi in conseguenza di

una serie di avvenimenti, che si erano registrati nel corso del

dibattimento e che avevano determinato sospensioni dell'attività

processuale con conseguente sospensione dei termini di custodia

cautelare, disposta ai sensi dell'art. 304, comma 1, lettera b), cod.

proc. pen;

che, in particolare, la Corte d'assise di Reggio Calabria

puntualizza che nei suoi precedenti provvedimenti aveva già ritenuto

che, "al fine del computo del termine custodiale di fase

complessivo", al termine triennale dovevano aggiungersi, tra gli

altri, "giorni 53, intercorrenti tra il 26 ottobre 1995 ed il

successivo 18 dicembre: ciò per effetto del provvedimento di

sospensione ex art. 304, comma 1, lettera b), adottato all'udienza

del 26 ottobre per i motivi indicati nel relativo verbale (revoca

delle nomine dei difensori da parte degli imputati detenuti e

richiesta di termine a difesa da parte del difensore d'ufficio

nominato in sostituzione)";

che, ad avviso del giudice a quo, la simultanea revoca di

tutti i difensori da parte degli imputati detenuti, denotando "un

evidente atteggiamento ostruzionistico [...] che precludeva di fatto

la prosecuzione dell'udienza", non andava ricompresa tra i casi di

cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 304 cod. proc. pen., per i

quali il periodo di sospensione non opera ai fini del limite massimo

di fase ex art. 304, comma 7, cod. proc. pen., ma rientrava nelle

previsioni dell'art. 304, comma 1, lettera b), con conseguente

computabilità ai fini del citato limite massimo;

che, infatti, una fattispecie di abbandono della difesa è

ravvisabile, secondo la Corte remittente, non soltanto nei casi in

cui sia direttamente riferibile alla iniziativa del difensore, ma

anche quando l'assistenza difensiva sia venuta a mancare "per

conseguenza diretta di una iniziativa dei difesi, che abbiano, ad un

tempo, posto i difensori nella legale impossibilità di svolgere il

proprio mandato e costretto il giudice a nominare un difensore

d'ufficio ed a concedere a costui i termini a difesa";

che, su queste premesse, il remittente chiede a questa Corte

"un ulteriore e definitivo approfondimento interpretativo", in

quanto, a suo avviso, le disposizioni censurate, se interpretate

(come vorrebbero le difese degli imputati e la stessa Corte di

cassazione in una pronuncia resa nell'ambito del medesimo processo)

nel senso di escludere dal computo dei termini di cui all'art. 304,

comma 6, cod. proc. pen. i periodi di sospensione per allontanamento

dei legali a seguito della contemporanea revoca dei difensori da

parte degli imputati in custodia cautelare, contrasterebbero con il

principio di eguaglianza;

che invero, prosegue il remittente, ne deriverebbe una

ingiustificata diversità di disciplina delle ipotesi di

"allontanamento" del difensore, a seconda che esso segua ad una

scelta di questo o sia causato dall'iniziativa dell'assistito,

poiché, del tutto irragionevolmente, soltanto nel primo caso

potrebbe legittimamente computarsi la sospensione del corso dei

termini di custodia cautelare per il periodo concesso al difensore

d'ufficio per preparare la difesa;

che - argomenta ancora il giudice a quo - una simile

interpretazione verrebbe ad attribuire all'imputato "il potere di

tenere costantemente sotto scacco il processo", con una serie di

continue e mirate revoche dei mandati difensivi, dirette a

consentirgli di beneficiare della scarcerazione per scadenza dei

termini ben prima della pronuncia di merito;

che l'irragionevole diversità di disciplina per due

situazioni che invece si equivarrebbero sul piano processuale

determinerebbe oltretutto un trattamento deteriore per l'imputato il

quale abbia subito le conseguenze pregiudizievoli del comportamento

scorretto del proprio difensore che abbia autonomamente deciso di non

dar corso al mandato rispetto a quello riservato all'imputato che,

con la revoca della nomina, abbia dato causa all'allontanamento del

difensore, poiché solo per il primo imputato sarebbe operante la

sospensione dei termini di custodia cautelare;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata

inammissibile.

Considerato che tutte le ordinanze di rimessione, provenienti

dallo stesso giudice, sollevano un'identica questione e che,

pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi

unitariamente;

che il remittente riferisce di avere già affermato, in

numerosi provvedimenti resi nel medesimo processo nei confronti di

altri imputati, che l'ipotesi della simultanea revoca dei rispettivi

difensori da parte di tutti gli imputati detenuti, denotando un

evidente atteggiamento ostruzionistico, non può essere sussunta

sotto la lettera a) del comma 1 dell'art. 304 del codice di procedura

penale, per la quale il periodo di sospensione non opera ai fini del

limite massimo di fase ex art. 304, comma 7, cod. proc. pen., ma

rientra nella previsione dell'art. 304, comma 1, lettera b), e che

conseguentemente detto periodo è computabile ai fini del calcolo del

citato limitemassimo;

che, nonostante ciò, egli chiede a questa Corte "un

ulteriore e definitivo approfondimento interpretativo", giustificando

tale richiesta con l'esistenza di una diversa interpretazione,

riconducibile ad una pronuncia della Corte di cassazione, secondo la

quale la fattispecie in oggetto ricadrebbe invece nella sfera di

operatività dell'art. 304, comma 1, lettera a) del codice di

procedura penale e pertanto, in forza dell'art. 304, comma 7, cod.

proc. pen., sarebbe esclusa dal computo dei termini di cui

all'art. 304, comma 6, del medesimo codice;

che è qui del tutto evidente l'utilizzazione impropria del

giudizio di legittimità costituzionale, dichiaratamente attivato per

contrastare una interpretazione che l'ordinanza di rimessione, con un

diffuso e insistito argomentare, lungi dal fare propria e dal porre a

fondamento del giudizio di costituzionalità, mostra di non

condividere affatto, con il paradossale risultato di sottoporre a

censura una soluzione interpretativa alla quale si è negata ogni

plausibilità;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

innanzi alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 304, comma 1, lettera b), e

comma 7, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'assise di Reggio

Calabria con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 14 giugno 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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