Art. 303 c.p.p. — Termini di durata massima della custodia cautelare

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La custodia cautelare perde efficacia quando:

  • a)dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442, 448 comma 1, 561 e 563:
  • 1)tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
  • 2)sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1);
  • 3)un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;
  • b)dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini, senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
  • 1)sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
  • 2)un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;
  • c)dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello:
  • 1)sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
  • 2)un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;
  • d)dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna:
  • 1)sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
  • 2)un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore a sei anni. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della corte di cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'articolo 305, non puo' superare i seguenti termini:
  • a)due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;
  • b)quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni.1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D:P.R. 22 settembre 1988, n. 448

1

Il D:P.R. 22 settembre 1988, n. 448, ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti della meta' per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori di anni sedici."

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989 al 15 febbraio 1991

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 303 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 5323/2026

    9 marzo 2026

    Ai fini dell'individuazione del discrimine tra la responsabilità disciplinare del magistrato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006, per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile - risoltasi nella ritardata scarcerazione di un imputato per inosservanza delle disposizioni relative al computo ed alla durata della custodia cautelare e delle altre misure limitative della libertà personale - e l'insindacabilità delle decisioni giudiziarie, occorre aver riguardo, non solo alla chiarezza e univocità testuale delle norme, ma anche all'esistenza, adeguatezza e completezza della giustificazione motivazionale posta a base dell'interpretazione assunta per giustificare il superamento dei limiti temporali di durata di misure restrittive della libertà personale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'interpretazione, adottata dall'incolpato, dell'art. 305, comma 1, c.p.p., nella parte in cui prevede che, in caso di perizia sullo stato di mente dell'imputato, i termini di custodia cautelare siano prorogati per il tempo assegnato per il suo espletamento, fosse giustificabile stante il tenore letterale della norma - che testualmente richiede un espresso provvedimento di proroga, nella specie mancante - o plausibilmente fondata su un quadro normativo confuso o su orientamenti giurisprudenziali contraddittori, restando irrilevanti difformi prassi contra legem in uso nell'ufficio giudiziario).

    Art. 303 c.p.p. · Art. 105 cost. · Art. 13 cost. · Art. 305 c.p.p.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 6 ↗

Tutte le 13 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 299/2005

    Ha colpito questo articolo
    22 luglio 2005

    È costituzionalmente illegittimo l’art. 303, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non consente di computare ai fini dei termini massimi di fase determinati dall'art. 304, comma 6, dello stesso codice, i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o in gradi diversi dalla fase o dal grado in cui il procedimento è regredito. Infatti, la tutela della libertà personale che si realizza attraverso i limiti massimi di custodia voluti dall'art. 13, quinto comma, Cost. è un valore unitario e indivisibile, che non può subire deroghe o eccezioni riferite a particolari e contingenti vicende processuali, ovvero desunte da una ricostruzione dell'attuale sistema processuale che non consenta di tenere conto, ai fini della garanzia del termine massimo finale di fase, dei periodi di custodia cautelare “comunque” sofferti nel corso del procedimento.

    Art. 303 c.p.p. · Art. 304 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 223/2006

    Questione inammissibile
    13 giugno 2006

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., nella parte in cui dispone che i termini di durata complessiva della custodia cautelare siano commisurati ai valori edittali di pena propri del reato per cui si procede, e non invece "alla concreta punibilità dell'illecito, nei termini già ritenuti in sentenza". Infatti, l'intervento additivo richiesto comporterebbe una serie di precisazioni normative molto dettagliate, possibili in una revisione legislativa della norma censurata ma che non possono derivare da una sentenza del giudice delle leggi.

    Art. 303 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 59/2004

    Questione inammissibile
    30 gennaio 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 303, comma 2 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione, per assoluta carenza di motivazione, che non può essere sostituita, né integrata, dal mero rinvio ‘per relationem’ ad altri atti, poiché il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma che ritiene di dover applicare; motivazione che deve essere, inoltre, autosufficiente, per permettere la verifica dell’avvenuto apprezzamento della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.

    Art. 303 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 310 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (10)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1988

1988oggi
  1. 16 settembre 2023 — oggiin vigoreper 3 anni
  2. 17 marzo 2020 — 16 settembre 2023per 4 anni
  3. 28 luglio 2005 — 17 marzo 2020per 15 anni
  4. 21 gennaio 2001 — 28 luglio 2005per 5 anni
  5. 9 aprile 2000 — 21 gennaio 2001per 10 mesi
  6. 23 ottobre 1996 — 9 aprile 2000per 3 anni
  7. 10 novembre 1991 — 23 ottobre 1996per 5 anni
  8. 1 marzo 1991 — 10 novembre 1991per 8 mesi
  9. 15 febbraio 1991 — 1 marzo 1991per 14 giorni
  10. 24 ottobre 1989 — 15 febbraio 1991per un anno
  11. 24 ottobre 1988 — 24 ottobre 1989testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 24 ottobre 1989

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 24 ottobre 1989. 57 parole tolte.

tolto: ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D:P.R. 22 settembre 1988, n. 448

    Il D:P.R. 22 settembre 1988, n. 448, ha disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti della meta' per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori di anni sedici."

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art303 · fonte del testo

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