Corte costituzionale

Ordinanza n. 214/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/06/2000 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 303, comma

4, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il

23 novembre 1998 (n. 2 ordinanze), il 15 marzo 1999, il 23 e il 13

novembre 1998, il 5 e il 15 marzo 1999 (n. 2 ordinanze), il 25

novembre 1998 e il 15 marzo 1999 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di

Napoli, sezione per il riesame, rispettivamente iscritte ai

numeri 547, 548, 549, 551, 585, 608, 680, 681, 696, 697 e 698 del

registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica numeri 41, 43, 44, 51 e 52, prima serie speciale,

dell'anno 1999;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, con undici ordinanze di

contenuto pressoché identico, ha sollevato, in riferimento

all'articolo 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 303, comma 4, del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede che, oltre al superamento

complessivo della durata massima della custodia cautelare, possa

essere causa di scarcerazione anche il superamento del doppio del

termine di fase, allorché si verifichi la situazione descritta dal

comma 2 dello stesso art. 303, e cioè nel caso in cui, a seguito

dell'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione o per

altra causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado di

giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice;

che il giudice remittente, non condividendo le argomentazioni

con le quali questa Corte, nella sentenza n. 292 del 1998, ha

dichiarato non fondata "nei sensi di cui in motivazione" l'identica

questione a suo tempo sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria, e

affermando di aderire alla giurisprudenza delle Sezioni Unite penali

della Corte di cassazione in ordine all'efficacia delle decisioni

interpretative di rigetto, ripropone la questione di

costituzionalità negli stessi termini;

che nei giudizi relativi alle ordinanze di remissione

numeri 547, 548, 549, 551, 585, 680, 681, 696, 697 e 698 del 1999 è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la

questione sia dichiarata non fondata o manifestamente infondata;

Considerato che tutte le ordinanze di remissione, provenienti

dallo stesso giudice, sollevano un'identica questione e che,

pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi

unitariamente;

che l'interpretazione alla quale è pervenuta questa Corte

nella sentenza n. 292 del 1998 è contrastata dal remittente sulla

base del rilievo che la norma secondo cui la durata della custodia

cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti

dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 303 del codice di procedura penale

è contenuta nel comma 6 dell'art. 304 sotto la rubrica "Sospensione

dei termini di durata massima della custodia cautelare", sicché solo

nelle ipotesi di sospensione dei termini essa dovrebbe trovare

applicazione;

che una siffatta delimitazione della sfera di operatività

dell'art. 304, comma 6, risponderebbe per di più alla razionalità

intrinseca del sistema;

che identica questione di costituzionalità, sollevata con

numerose ordinanze negli stessi termini, è già stata dichiarata da

questa Corte manifestamente infondata con l'ordinanza n. 429 del

1999, nella quale si è rilevato come la soluzione interpretativa

prospettata dai giudici remittenti non intaccasse la validità degli

argomenti svolti nella sentenza n. 292 del 1998;

che deve essere qui ulteriormente ribadito che l'uso

dell'avverbio "comunque" nell'art. 304, comma 6, cod. proc.

pen. esprime in tutta la sua pregnanza l'idea del carattere assoluto

e non condizionato della imposizione di un termine finale alla

custodia cautelare, con la conseguenza che deve essere ritenuta

costituzionalmente obbligata, in forza del valore espresso

dall'art. 13 della Costituzione, l'interpretazione secondo cui la

custodia cautelare perde efficacia allorquando la sua durata abbia

superato un periodo pari al doppio del termine stabilito per la fase

presa in considerazione, anche se quel termine sia stato sospeso,

prorogato o sia cominciato a decorrere nuovamente a seguito della

regressione del processo;

che a una diversa considerazione della questione non inducono

orientamenti tra loro contrastanti, anche della Corte di cassazione,

antecedenti e successivi alle citate pronunce di questa Corte;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'articolo 303, comma 4, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della

Costituzione, dal Tribunale di Napoli con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:214 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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