Corte costituzionale

Sentenza n. 50/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/02/2000 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'articolo 2, primo

comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, numero 1, della

richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del decreto del

Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, "Approvazione

del codice di procedura penale", e successive modificazioni,

limitatamente a:

Articolo 303, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole:

"senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio

ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste

dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563" e alle parole: "o la

pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero

per uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a)

sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione

superiore nel massimo a sei anni", lettera b): "dall'emissione del

provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione

della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata

pronunciata sentenza di condanna di primo grado: 1) sei mesi, quando

si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena

della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2) un anno,

quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la

pena della reclusione non superiore nel massimo a vent'anni, salvo

quanto previsto al numero 1); 3) un anno e sei mesi, quando si

procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena

dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a

venti anni;" lettera c): "dalla pronuncia della sentenza di condanna

di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono

decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza

di condanna in grado di appello: 1) nove mesi, se vi è stata

condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni; 2) un

anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non

superiore a dieci anni; 3) un anno e sei mesi, se vi è stata

condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a

dieci anni;", lettera d): "dalla pronuncia della sentenza di condanna

in grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia

sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera c) senza che

sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Tuttavia, se

vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è

stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica

soltanto la disposizione del comma 4.", comma 2 e comma 3,

limitatamente alle parole: "relativamente a ciascuno stato e grado

del procedimento", comma 4: "La durata complessiva della custodia

cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'articolo 305,

non può superare i seguenti termini: a) due anni, quando si procede

per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della

reclusione non superiore nel massimo a sei anni; b) quattro anni,

quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la

pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo

quanto previsto dalla lettera a); c) sei anni, quando si procede per

un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o

della reclusione superiore nel massimo a venti anni.";

Articolo 304, comma 6, limitatamente alle parole: "commi 1, 2, e

3 e i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma

4,", giudizio iscritto al n. 132 del registro referendum.

Vista l'ordinanza depositata il 13 dicembre 1999 con la quale

l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi gli avvocati Federico Sorrentino e Giuseppe Frigo per i

presentatori Capezzone Daniele, Giustino Mariano e De Lucia Michele e

per i promotori Cappato Marco e Della Vedova Benedetto.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'ufficio centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di

referendum popolare - presentata l'8 marzo 1999 da quattordici

cittadini italiani e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, serie generale, n. 57 del 10 marzo 1999 - sul seguente

quesito: "Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della

Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, "Approvazione del codice di

procedura penale" , e successive modificazioni, limitatamente a:

Articolo 303, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole:

"senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio

ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste

dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563" e alle parole: "o la

pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero

per uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a),

sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione

superiore nel massimo a sei anni" , lettera b): "dall'emissione del

provvedimento che dispone il giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione

della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata

pronunciata sentenza di condanna di primo grado: 1) sei mesi, quando

si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena

della reclusione non superiore nel massimo a sei anni; 2) un anno,

quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la

pena della reclusione non superiore nel massimo a vent'anni, salvo

quanto previsto al numero 1); 3) un anno e sei mesi, quando si

procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena

dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a

venti anni;" , lettera c): "dalla pronuncia della sentenza di

condanna di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della

custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata

pronunciata sentenza di condanna in grado di appello: 1) nove mesi,

se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a

tre anni; 2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della

reclusione non superiore a dieci anni; 3) un anno e sei mesi, se vi

è stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione

superiore a dieci anni" , lettera d): "dalla pronuncia della

sentenza di condanna in grado di appello o dalla sopravvenuta

esecuzione della custodia sono decorsi gli stessi termini previsti

dalla lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza

irrevocabile di condanna. Tuttavia, se vi è stata condanna in primo

grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal

pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma

4." , comma 2 e comma 3, limitatamente alle parole: "relativamente a

ciascuno stato e grado del procedimento" , comma 4: "La durata

complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe

previste dall'articolo 305, non può superare i seguenti termini: a)

due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge

stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei

anni; b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale

la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel

massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera a); c) sei

anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge

stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel

massimo a venti anni." ;

Articolo 304, comma 6, limitatamente alle parole: "commi 1, 2, e

3 e i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma

4,"?".

2. - Con ordinanza depositata in data 13 dicembre 1999, l'ufficio

centrale per il referendum ha dichiarato la legittimità della

richiesta, stabilendo come denominazione del referendum: "Termini

massimi di custodia cautelare: contenimento".

3. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza dell'ufficio centrale

per il referendum il Presidente ha convocato questa Corte in camera

di consiglio per il 13 gennaio 2000, dandone comunicazione ai

presentatori della richiesta referendaria ed al Presidente del

Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, della

legge n. 352 del 1970.

4. - I presentatori, avvalendosi della facoltà prevista dall'art.

33, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, hanno depositato in

data 7 gennaio 2000 una memoria, per sostenere l'ammissibilità della

richiesta. Essi hanno precisato che il quesito referendario mira a

rendere, attraverso una complessiva semplificazione della disciplina,

la durata massima della custodia cautelare insensibile alle vicende

del processo penale e a produrre un rilevante abbassamento dei

termini massimi di custodia cautelare.

La difesa dei promotori osserva che la attuale previsione di

termini di custodia corrispondenti alle varie fasi del processo

andrebbe a discapito non solo del principio della presunzione di non

colpevolezza sino alla condanna definitiva, sancito dall'art. 27

della Costituzione, ma anche dell'esigenza di certezza circa la

durata massima della custodia cautelare, espressa dall'art. 13,

ultimo comma, della Costituzione.

Nella memoria si rileva che il quesito incide principalmente

sull'art. 303 del codice di procedura penale (parte della lettera a)

del comma 1; lettere b) c) e d) del comma 1 per intero; l'ultimo

inciso del comma 2; lo stesso inciso del comma 3; l'intero comma 4),

mentre in relazione all'art. 304 dello stesso codice il ritaglio

proposto svolgerebbe una mera funzione di "cosmesi normativa",

diretta ad eliminare il riferimento alle disposizioni alla cui

abrogazione è in via primaria finalizzata la proposta referendaria,

con il risultato di lasciare una disciplina autosufficiente del

computo dei termini massimi di custodia cautelare.

Il fine della proposta referendaria (e cioè l'impermeabilità del

sistema di computo dei termini massimi della custodia cautelare alle

vicende processuali e il sensibile contenimento degli stessi) sarebbe

raggiunto attraverso la generalizzazione della regola del comma 1,

lettera a) dell'art. 303, e attraverso la sua estensione - mediante

l'abrogazione (oltre che delle espressioni che ne limitano la portata

alla prima fase del giudizio) del comma 4, e delle lettere b), c), e

d) del comma 1 dello stesso art. 303 - a tutta la durata del processo

penale. Conseguentemente sono colpite dall'iniziativa referendaria

parti del comma 2 e del comma 3 dell'art. 303, nonché del comma 6

dell'art. 304, strettamente collegate alle precedenti.

Il risultato di impedire che i termini ricomincino a decorrere

nuovamente "all'inizio di ogni stato e grado del procedimento"

eviterebbe, secondo i promotori, il prolungamento indefinito della

custodia anche quando l'esigenza cautelare derivante dal pericolo di

inquinamento delle prove non si giustifichi più, dato il lasso di

tempo trascorso dall'inizio delle indagini, mentre alle altre

esigenze cautelari, legate al pericolo di reiterazione del reato ed

al pericolo di fuga, si potrebbe far fronte con altrettanta efficacia

con misure meno afflittive.

La memoria si conclude sottolineando che il quesito, oltre ad

essere rispettoso dei limiti contenuti nell'art. 75, secondo comma,

della

Costituzione, avrebbe anche i necessari requisiti di chiarezza ed

intelligibilità, ed evidenziando l'univocità del fine perseguito

dai promotori e la "matrice razionalmente unitaria" delle

disposizioni di cui si chiede l'abrogazione, tale da non coartare la

volontà dell'elettore. Infine, i promotori rilevano che la normativa

superstite risulterebbe pienamente autosufficiente e che l'inclusione

nel quesito di un frammento normativo dell'art. 304, comma 6, del

codice di procedura penale, che rinvia ai commi dell'art. 303 di cui

si chiede l'abrogazione, sarebbe volta a soddisfare esigenze di

omogeneità e completezza della proposta referendaria.

Nell'illustrare la memoria nella camera di consiglio del 13 gennaio

2000, i difensori dei promotori hanno ribadito le argomentazioni già

svolte, precisando che con il quesito referendario non ci si

proporrebbe di vanificare l'istituto della custodia cautelare quanto

piuttosto di promuovere l'attuazione del principio di ragionevole

durata del processo, reso oggi cogente dal nuovo testo dell'articolo

111 della Costituzione. Considerato in diritto

1. - La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui

ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi, investe la

disciplina dei termini della custodia cautelare. Tale disciplina è

attualmente articolata in relazione alle singole fasi e ai diversi

gradi del procedimento penale (indagini preliminari, giudizio di

primo grado, giudizio di appello, restante corso del procedimento),

che vengono assunti autonomamente l'uno dall'altro onde impedire che

il termine di custodia cautelare non utilizzato in una fase o in un

grado precedente venga economizzato per essere utilizzato nelle fasi

o nei gradi successivi. Per la fase delle indagini preliminari, ai

fini della durata della custodia cautelare, si ha riguardo all'inizio

della esecuzione della misura. Per le fasi che seguono, il momento

iniziale è costituito rispettivamente dal rinvio a giudizio per il

primo grado, dalla sentenza di primo grado per la fase d'appello e

dalla sentenza d'appello per la restante parte del procedimento,

ovvero, in tutti i casi, dalla sopravvenuta esecuzione della

custodia. La perdita di efficacia è a sua volta collegata alla

mancata pronuncia del provvedimento conclusivo della fase o del grado

(decreto che dispone il giudizio; sentenza non definitiva; sentenza

irrevocabile) entro il termine rispettivamente stabilito.

Quanto all'entità dei termini, essa varia con le fasi e con la

gravità dei reati. Per la fase delle indagini preliminari, il

termine massimo di custodia è di tre mesi quando si procede per

delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a sei

anni, di sei mesi per i delitti puniti con pena superiore nel massimo

a sei anni, di un anno se la pena edittale è l'ergastolo o la

reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero se si

procede per uno dei delitti indicati dall'art. 407, comma 2, lettera

a), del codice di procedura penale, sempre che la pena prevista sia

superiore nel massimo a sei anni (articolo 303, comma 1, lettera a),

cod. proc. pen.).

Per il giudizio di primo grado, il termine massimo di custodia è

di sei mesi per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel

massimo a sei anni, di un anno se la pena prevista non è superiore

nel massimo a venti anni, salve le ipotesi ora menzionate, e di un

anno e sei mesi se la pena prevista è l'ergastolo o la reclusione

superiore nel massimo a venti anni (articolo 303, comma 1, lettera

b), cod. proc. pen.).

Per il giudizio di appello, i termini massimi di custodia cautelare

sono di nove mesi se vi è stata condanna alla pena della reclusione

non superiore a tre anni, di un anno se la condanna alla pena della

reclusione non è stata superiore a dieci anni, di un anno e sei mesi

se vi è stata condanna all'ergastolo o alla reclusione superiore a

dieci anni (articolo 303, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.).

Per il restante corso del procedimento, i termini sono uguali a

quelli previsti per il giudizio di appello (articolo 303, comma 1,

lettera d), cod. proc. pen.).

Oltre ai termini stabiliti fase per fase, la durata della custodia

cautelare incontra limiti che investono globalmente l'intera durata

del procedimento e che tengono in vario modo conto degli istituti

della proroga (articolo 305 cod. proc. pen.), della sospensione dei

termini (articolo 304 cod. proc. pen.) e della cosiddetta

"neutralizzazione" di periodi processuali all'interno delle singole

fasi (articolo 297, comma 4, cod. proc. pen.). L'articolo 303, comma

4, cod. proc. pen. stabilisce infatti che la durata complessiva

della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste

dall'art. 305, non può superare i due anni quando si procede per un

delitto punito con la reclusione non superiore nel massimo a sei

anni, i quattro anni quando si procede per un delitto punito con la

reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salva l'ipotesi

precedente, e i sei anni quando si procede per un delitto per il

quale è previsto l'ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a

venti anni. L'articolo 304, comma 6, cod. proc. pen., pur consentendo

il superamento del termine complessivo determinato ai sensi

dell'articolo 303, comma 4, introduce un termine che viene denominato

"massimo dei massimi", assolutamente invalicabile, stabilendo che "la

durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio

dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 e i termini

aumentati della metà previsti dall'art. 303, comma 4, ovvero, se

più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea

prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza".

Infine, i commi 2 e 3 dell'articolo 303 cod. proc. pen. prevedono

il nuovo decorso dei termini stabiliti per ciascuna fase in caso di

regresso del procedimento o di rinvio ad altro giudice ovvero nel

caso di evasione dell'imputato sottoposto a custodia cautelare.

2. - Il quesito referendario si propone di pervenire ad una

disciplina dei termini di durata massima della custodia cautelare nel

senso che questa perda efficacia quando dall'inizio della sua

esecuzione siano decorsi i seguenti termini: 1) tre mesi allorquando

si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena

della reclusione non superiore a sei anni; 2) sei mesi quando si

procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della

reclusione in misura superiore a sei anni, salvo quanto previsto dal

successivo numero 3; 3) un anno quando si procede per un delitto per

il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo. Si perviene a

questa disciplina di risulta attraverso il taglio di parti

dell'originario testo (articolo 303: parte della lettera a) del comma

1; lettere b), c), e d) del comma 1 per intero; l'ultimo inciso del

comma 2; lo stesso inciso del comma 3; l'intero comma 4), così che i

termini attualmente previsti per la sola fase delle indagini

preliminari divengano i limiti massimi di custodia cautelare per

tutta la durata del processo, indipendentemente dalle fasi e dai

gradi in cui esso si articola. Il quesito incide anche sul comma 6

dell'articolo 304, nel senso che il limite finale verrebbe fatto

consistere esclusivamente nel doppio dei termini previsti dal

riformulato articolo 303 o, se più favorevole, nei due terzi del

massimo della pena prevista per il reato contestato o ritenuto in

sentenza.

Ne risulterebbe altresì, rispetto all'attuale disciplina, un

diverso apprezzamento, in riferimento alla durata della custodia

cautelare, dei reati per i quali è stabilita la pena della

reclusione non inferiore nel massimo a venti anni e di quelli

indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), cod. proc. pen. per

i quali sia prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a

sei anni. In relazione a tali reati, che per la fase delle indagini

preliminari il legislatore ha accomunato quanto a gravità, ai fini

della determinazione dei termini di custodia cautelare, a quelli per

i quali è prevista la pena dell'ergastolo, il quesito referendario

propone, attraverso la tecnica del ritaglio, a questi fini, ma per

l'intero procedimento, l'assimilazione a tutti gli altri delitti per

i quali il massimo edittale è superiore a sei anni.

3. - Il quesito trascende, inammissibilmente, i limiti segnati

dall'articolo 75 della Costituzione, che consente il referendum

abrogativo totale o parziale di una legge o di un atto avente valore

di legge, e non il referendum introduttivo di discipline legislative

completamente nuove.

L'effetto innovativo sulla disciplina vigente, connaturale alla

abrogazione, non conseguirebbe, nella specie, alla fisiologica

espansione della sfera di operatività di una norma già presente,

dotata, in ipotesi, di un suo ambito di applicazione più

circoscritto, riguardante i termini massimi della custodia cautelare

riferibili direttamente all'intero procedimento penale, ma alla

posizione di un sistema di norme radicalmente nuovo che andrebbe a

sostituirsi alle norme da eliminare grazie ad una operazione di

taglio di parole o di parti del testo e di ricucitura delle parole o

delle parti residue, con sostanziale stravolgimento della struttura

delle originarie disposizioni e del loro significato normativo.

Alcune parole impiegate dal legislatore per stabilire il limite

massimo della custodia cautelare nell'ambito della sola fase delle

indagini preliminari verrebbero tenute ferme ("la custodia cautelare

perde efficacia quando ..."), estrapolandole dal contesto che

conferisce ad esse significato; altre parole prive di un autonomo

significato ("senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone

il giudizio ...") e intere proposizioni (parte del numero 3

dell'articolo 303, comma 1, lettera a); le intere lettere b), c) e d)

del medesimo comma) verrebbero eliminate, così che le parole e le

proposizioni residue assumerebbero, saldandosi tra loro, un

significato totalmente diverso.

Si è qui in presenza non già di un quesito meramente abrogativo

ma di un quesito introduttivo, teso a porre, per via referendaria,

norme che attualmente non esistono, in quanto in nessun caso nella

disciplina vigente i termini massimi di custodia cautelare che

risulterebbero dall'abrogazione referendaria sono individuati come

tali dal legislatore per l'intero procedimento.

Di fronte a un quesito siffatto, questa Corte non può non

sottolineare la differenza dall'ipotesi considerata nella sentenza n.

13 del 1999, con la quale, nonostante la tecnica del ritaglio, non è

stato negato il carattere puramente abrogativo del quesito

referendario in quanto ordinato a provocare, mediante una

soppressione di una parte più o meno estesa del testo, l'espansione

di una disciplina già esistente, provvista di un suo proprio ambito

di applicazione, ancorché originariamente residuale.

Al caso di specie si attagliano i rilievi già formulati da questa

Corte con la sentenza n. 36 del 1997 nei confronti dei quesiti non

meramente abrogativi, ma espressivi di una potestà legislativa in

positivo, estranea alla configurazione del referendum previsto

dell'articolo 75 della Costituzione. È agevole individuare nella

struttura del quesito, accanto al profilo di soppressione di

locuzioni verbali prive in sé di significato normativo, un profilo

di sostituzione della norma abroganda con altra assolutamente diversa

"non derivante direttamente dall'estensione di preesistenti norme o

dal ricorso a forme autointegrative ma costruita attraverso la

saldatura di frammenti lessicali eterogenei". E come nel caso risolto

con la sentenza n. 36 del 1997, così nel caso presente non si

propone tanto al corpo elettorale una ablazione di contenuti

normativi quanto una nuova norma direttamente costruita con una

tecnica di tagli e cuciture, per di più necessariamente condizionata

dal limite di non poter calibrare la volontà innovativa attraverso

l'uso di parole e termini diversi da quelli presenti nel testo.

Si aggiunga che la nuova disciplina che con il quesito si intende

porre avrebbe imponenti effetti di sistema, tali da far sì che,

quali che siano le finalità che possono essere legittimamente

perseguite dal legislatore attraverso l'istituto della carcerazione

preventiva previsto dall'articolo 13, ultimo comma, della

Costituzione, esse, nel contesto del vigente ordinamento

processualpenale, non potrebbero in alcun modo realizzarsi. Basti

considerare che nel termine di sei mesi, quando si procede per un

delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione

superiore nel massimo a sei anni (ipotesi questa che, a seguito

dell'abrogazione referendaria, si riferirebbe anche a reati per i

quali è stabilita la pena della reclusione fino a trenta anni, come

ad esempio il sequestro di persona a scopo di estorsione o talune

ipotesi di omicidio aggravato), o nel termine di un anno, quando si

procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena

dell'ergastolo, si dovrebbero svolgere il processo di primo grado,

quello di appello e il giudizio di legittimità affinché la sentenza

definitiva sia pronunciata nei confronti di un imputato in stato di

custodia. Senza dire che nei procedimenti a carico dei minorenni, ai

sensi dell'articolo 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, gli

anzidetti termini sono ridotti della metà per i reati commessi dai

minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da

minori degli anni sedici.

Né la vanificazione delle finalità della carcerazione preventiva

risulterebbe meno evidente a causa della possibilità, che il quesito

referendario fa salva, che il termine di custodia cautelare, nelle

ipotesi di sospensione previste dall'articolo 304 cod. proc. pen.,

possa espandersi sino al doppio, termine massimo che comunque

potrebbe essere in larga parte consumato già prima dell'inizio del

processo a causa delle proroghe concesse, durante le indagini, ai

sensi dell'articolo 305, comma 2, cod. proc. pen., non toccato dal

quesito referendario.

A una diversa valutazione circa l'ammissibilità della richiesta

non inducono le considerazioni svolte nella discussione dalla difesa

dei promotori, secondo cui l'intendimento sotteso al quesito non

sarebbe la vanificazione dell'istituto della custodia cautelare, ma

la promozione del principio di ragionevole durata del processo. Si

tratta di un intendimento riformatore che, pur rispondendo a una

esigenza generalmente avvertita ed anzi oramai costituzionalmente

imposta dal nuovo testo dell'articolo 111, richiederebbe una riforma

complessiva del sistema della giustizia penale, non attuabile in via

referendaria, tanto meno attraverso l'abrogazione manipolativa della

disciplina dei termini della custodia cautelare, che da quel sistema

non può restare avulsa.

4. - Sotto un concorrente profilo, il quesito è inammissibile

perché privo del carattere di omogeneità, individuato nella

giurisprudenza costituzionale, a tutela della libertà di scelta

dell'elettore, quale requisito delle richieste di referendum

abrogativo. Non risponde ad alcuna necessità logica o giuridica che

l'eventuale propensione negli elettori a ridurre anche drasticamente

i termini massimi di custodia cautelare significhi altresì, per

ciascuno di essi, apprezzare diversamente la gravità di intere

categorie di reati, come suppone il quesito referendario là dove

propone, attraverso l'abrogazione manipolativa dell'inciso contenuto

nell'articolo 303, comma 1, lettera a), cod. proc. pen. ("o la pena

della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per

uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a),

sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione

superiore nel massimo a sei anni"), l'assimilazione di queste

ipotesi, quanto alla durata del termine massimo della custodia

cautelare, a quelle meno gravemente valutate dal legislatore nel

numero 2 del citato articolo 303, comma 1, lettera a).

Le norme che stabiliscono i termini massimi di custodia cautelare e

quelle nelle quali si esprime l'apprezzamento del legislatore circa

la gravità dei reati, sia pure al fine di calibrare la durata della

custodia stessa, corrispondono a scelte potenzialmente autonome sulle

quali gli elettori devono essere lasciati liberi di compiere scelte

distinte. Fa dunque difetto quella matrice razionalmente unitaria che

sola può rendere ammissibile la proposta di un unico quesito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, dei commi 1, 2, 3 e

4 dell'articolo 303 e del comma 6 dell'articolo 304 del decreto del

Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, "Approvazione

del codice di procedura penale", e successive modificazioni,

richiesta dichiarata legittima, con ordinanza depositata in data 13

dicembre 1999, dall'ufficio centrale per il referendum costituto

presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:50 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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