Custodia cautelare 1. La custodia cautelare puo' essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a sei anni. Anche fuori dai casi predetti, la custodia cautelare puo' essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere e), (( e-bis) e g))), del codice di procedura penale, nonche' per uno dei ((delitti, consumati o tentati,)), di cui agli articoli 336 ((, primo comma,)) e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 ((del testo unico di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Il giudice puo' disporre la custodia cautelare:

  • a)se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinita' della prova; ((a-bis) se l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che si dia alla fuga));
  • b)se l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga; 8
  • c)se, per specifiche modalita' e circostanze del fatto e per la personalita' dell'imputato, vi e' il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalita' organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede. 3. I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti di un terzo per i reati commessi da minori degli anni diciotto e della meta' per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento. 20
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

8

La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 26 luglio 2000, n. 359 (in G.U. 1a s.s. 2/8/2000, n. 32) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 2, lettera b) del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate)".

20

Il D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159, ha disposto (con l'art. 6, comma 1-bis) che la modifica prevista dal D.L. suindicato si applica alle misure cautelari eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Testo vigente dal 15 novembre 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 359/2000

    Ha colpito questo articolo
    26 luglio 2000

    È costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 76 della Costituzione - l'art. 23, comma 2, lettera b, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, come sostituito dall'art. 42 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, in quanto tale disposizione ha violato i criteri della delega legislativa (desumibili, in particolare, dall'art. 3, comma 1, lettera h, della legge 16 febbraio 1987, n. 81) consentendo il ricorso alla custodia in carcere per i minori - e omologando, in tal modo, la disciplina dettata per gli imputati minorenni a quella prevista per gli indagati adulti (art. 274 cod. proc. pen.) - in caso di pericolo di fuga, ovvero in un'ipotesi nella quale la delega non prevedeva la misura restrittiva.

    Art. 23 Processo penale minorile

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 281/2007

    Questione inammissibile
    13 luglio 2007

    È manifestamente inammissibile - in ragione della mancata verifica preliminare, da parte del giudice rimettente, della praticabilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base del dubbio di legittimità costituzionale e tale da dirimere il fondamento stesso di quel dubbio - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, e 380, comma 2, lettera e) , cod. proc. pen., censurata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui consentono l'applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti degli imputati minorenni in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, cod. pen., mentre escludono l'applicabilità della stessa misura in riferimento al più grave reato di tentato furto in abitazione, parimenti aggravato dalla violenza sulle cose. Era, infatti, compito del giudice a quo verificare se, nella specie, non fosse possibile interpretare il richiamo all'art. 380, comma 2, lettera e) , cod. proc. pen., contenuto nell'art. 23 del d.P.R. n. 448 del 1988, alla stregua di un rinvio cosiddetto recettizio: vale a dire come richiamo testuale - e normativamente "cristallizzato" - alla disposizione in vigore a quel momento, la quale prevedeva l'arresto obbligatorio (e, dunque, la custodia cautelare per i minorenni) per il delitto di furto, quando ricorresse, fra le altre, taluna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 625, primo comma, numeri 1) e 4), seconda ipotesi, cod. pen., nella formulazione all'epoca vigente e suscettibile, dunque, di ricomprendere anche le figure del furto in appartamento e del furto con strappo, ora autonome. - V., citate, ordinanze n. 137/2003, n. 244, n. 64 e n. 34/2006, n. 32/2007.

    Art. 3 cost. · Art. 624-bis c.p. · Art. 380 c.p.p. · Art. 23 Processo penale minorile

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 137/2003

    Questione infondata
    24 aprile 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, fra i casi nei quali può essere adottata la misura della custodia cautelare, l'ipotesi di cui all'art. 380, comma 2, lettera e-bis, del codice di procedura penale. La situazione normativa denunciata dal remittente, infatti, pur se possa essere frutto di una svista del legislatore, rispecchia una scelta legislativa di cui non è dato di riscontrare il contrasto con norme costituzionali dalle quali si possa desumere la necessità di prevedere l'adozione della misura custodiale; né essa può dirsi manifestamente irragionevole, anche in rapporto alle diverse situazioni impropriamente invocate come 'tertia comparationis'. - Sul rispetto dei principi costituzionali e la non manifesta irragionevolezza come limiti all'esercizio della competenza legislativa anche nella determinazione delle ipotesi tassative, di per sé eccezionali – tanto più se riferite a minori (sentenza n. 46 del 1978) – nelle quali è consentito adottare misure custodiali, menzionate la sentenza n. 188/1996 e le ordinanze n. 450/1995, n. 187/2001, n. 40/2002.

    Art. 3 cost. · Art. 624-bis c.p. · Art. 380 c.p.p. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 novembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 2023 al 15 novembre 2023. 8 parole aggiunte.

… dei delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 380, comma 2, lettere e), e-bis)tolto: , aggiunto: e g), del codice di procedura penale, nonche' per uno dei delittiaggiunto: , consumati o tentati,aggiunto: , di cui agli articoli 336aggiunto: , primo comma, e 337 del codice penale, e di cui all'articolo 73 del aggiunto: testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Il giudice puo' disporre la custodia cautelare:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159, ha disposto (con l'art. 6, comma 1-bis) che la modifica prevista dal D.L. suindicato si applica alle misure cautelari eseguite a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art23 · fonte del testo

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