Art. 297 c.p.p. — Computo dei termini di durata delle misure

Gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo. Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui l'ordinanza che le dispone e' notificata a norma dell'articolo 293. Se nei confronti di un imputato sono emesse piu' ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benche' diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui e' stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all' imputazione piu' grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma. 144 182 Nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia a norma dell'articolo 303 comma 4. 18 Se l'imputato e' detenuto per un altro reato o e' internato per misura di sicurezza, gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui e' notificatal'ordinanza che la dispone, se sono compatibili con lo stato di detenzione o di internamento; altrimenti decorrono dalla cessazione di questo. Ai soli effetti del computo dei termini di durata massima, la custodia cautelare si considera compatibile con lo stato di detenzione per esecuzione di pena o di internamento per misura di sicurezza.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 1 marzo 1991 n. 60, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 1991, n. 133

18

Il D.L. 1 marzo 1991 n. 60, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 1991, n. 133, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il comma 4 del presente articolo, deve intendersi nel senso che, indipendentemente da una richiesta del pubblico ministero e da un provvedimento del giudice, nel computo dei termini di custodia cautelare stabiliti in relazione alle fasi del giudizio di primo grado o del giudizio sulle impugnazioni non si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza. Dei giorni suddetti si tiene invece conto nel computo dei termini di durata complessiva della custodia cautelare stabiliti nell'articolo 303, comma 4, del codice di procedura penale, salvo che ricorra l'ipotesi di sospensione prevista dall'articolo 304, comma 2, del codice di procedura penale.

Corte costituzionale

144

La Corte costituzionale con sentenza 24 ottobre 3 novembre 2005, n. 408 (in G.U. 1a s.s. 09/11/2005, n. 45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano gia' desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza.

Corte Costituzionale

182

La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 luglio 2011, n. 233 (in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui - con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi - non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura."

Testo vigente dal 28 luglio 2011

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 297 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 34813/2026

    29 settembre 2026

    La Sesta Sezione penale, in tema di estradizione per l’estero, ha affermato che, nel caso in cui all’estradando siano applicate, nell’ambito di distinti procedimenti estradizionali, più misure cautelari in relazione a fatti diversi ma connessi, non trova applicazione la disciplina dettata in tema di retrodatazione dall’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., in quanto incompatibile con quella dettata dall’art. 714, comma 4, cod. proc. pen., che impone di calcolare i termini di durata delle misure cautelari adottate in un procedimento estradizionale in funzione della singola domanda di estradizione e del relativo procedimento di consegna.

    Art. 297 c.p.p. · Art. 714 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 244/2003

    Questione inammissibile
    15 luglio 2003

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 297, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 12 della legge 8 agosto 1995, n. 332, sollevata in riferimento all’art. 13, ultimo comma, della Costituzione, in quanto disciplini, in caso di pluralità di ordinanze restrittive per fatti diversi in rapporto di connessione qualificata, la decorrenza del termine massimo di durata della custodia cautelare. Stando, infatti, alla formulazione di entrambi i dispositivi delle ordinanze di remissione, forse per un errore imputabile alla trascrizione, si censura una norma che non si ricava dal tenore letterale della disposizione censurata, alla quale viene così attribuita una portata prescrittiva che essa non possiede, potendosi ipotizzare – ai fini dell'individuazione dell’esatta consistenza del quesito proposto – che il remittente abbia voluto riproporre, nella sostanza, attraverso un dispositivo modulato alla stregua di quello dell’ordinanza che ha introdotto il giudizio di legittimità costituzionale deciso con la sentenza n. 89 del 1996, la medesima questione. Né a chiarire l’intendimento del remittente soccorrono le argomentazioni della parte motiva delle ordinanze, nella quale, tra incertezze e contraddizioni, può ipotizzarsi che sia stata, invece, ribadita l’enunciazione della sentenza n. 89 del 1996: senza che, tuttavia, in tal caso, vi fosse alcuna necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale, non essendo certo preclusa ai giudici comuni l’interpretazione della legge in conformità alla Costituzione.

    Art. 13 cost. · Art. 110 c.p. · Art. 297 c.p.p. · Art. 303 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 20/1999

    Questione infondata
    5 febbraio 1999

    È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, codice di procedura penale, in quanto identica questione è già stata dichiarata non fondata con sent. n. 89 del 1996 e non sono stati addotti argomenti nuovi o diversi da quelli già esaminati. - S. n. 89/1996.

    Art. 3 cost. · Art. 297 c.p.p. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 349/1996

    Questione infondata
    18 ottobre 1996

    È manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., in quanto identica questione è già stata dichiarata non fondata e non sono stati dedotti argomenti nuovi o diversi da quelli già esaminati. - S. n. 89/1996; ord. n. 221/1996. Red.: S. Di Palma

    Art. 297 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 12 Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 28 luglio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 2005 al 28 luglio 2011.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 22 luglio 2011, n. 233 (in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui - con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi - non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura."

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art297 · fonte del testo

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