Codice di procedura penale

Art. 305 c.p.p. — Proroga della custodia cautelare

In ogni stato e grado del procedimento di merito, quando e' disposta perizia sullo stato di mente dell'imputato, i termini di custodia cautelare sono prorogati per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia.La proroga e' disposta con ordinanza dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, sentito il difensore. L'ordinanza e' soggetta a ricorso per cassazione nelle forme previste dall'areticolo 311. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero puo' altresi' chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a scadere, quando sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi ((o a nuove indagini disposte ai sensi dell'articolo 415-bis, comma 4)), rendano indispensabile il protrarsi della custodia. Il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, provvede con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. La proroga e' rinnovabile una sola volta. I termini previsti dall'articolo 303 comma 1 non possono essere comunque superati di oltre la meta'.

Testo vigente dal 8 giugno 2000

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 305 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 20105/2026

    1 giugno 2026

    La Sesta Sezione penale, in tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, ha affermato che la proroga dei termini della custodia cautelare applicata ai fini estradizionali, richiesta dal procuratore generale ai sensi dell’art. 714, comma 4, cod. proc. pen., deve essere deliberata dalla corte d’appello, a pena di nullità a regime intermedio, all’esito del contraddittorio concreto ed effettivo tra le parti, che non necessita della procedura camerale partecipata, ma può svolgersi anche in forma cartolare, trovando applicazione, per effetto del rinvio di cui all’art. 714, comma 2, cod. proc. pen., la disciplina dettata dall’art. 305, comma 2, cod. proc. pen.

    Art. 305 c.p.p. · Art. 714 c.p.p.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 5323/2026

    9 marzo 2026

    Ai fini dell'individuazione del discrimine tra la responsabilità disciplinare del magistrato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) e g), del d.lgs. n. 109 del 2006, per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile - risoltasi nella ritardata scarcerazione di un imputato per inosservanza delle disposizioni relative al computo ed alla durata della custodia cautelare e delle altre misure limitative della libertà personale - e l'insindacabilità delle decisioni giudiziarie, occorre aver riguardo, non solo alla chiarezza e univocità testuale delle norme, ma anche all'esistenza, adeguatezza e completezza della giustificazione motivazionale posta a base dell'interpretazione assunta per giustificare il superamento dei limiti temporali di durata di misure restrittive della libertà personale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'interpretazione, adottata dall'incolpato, dell'art. 305, comma 1, c.p.p., nella parte in cui prevede che, in caso di perizia sullo stato di mente dell'imputato, i termini di custodia cautelare siano prorogati per il tempo assegnato per il suo espletamento, fosse giustificabile stante il tenore letterale della norma - che testualmente richiede un espresso provvedimento di proroga, nella specie mancante - o plausibilmente fondata su un quadro normativo confuso o su orientamenti giurisprudenziali contraddittori, restando irrilevanti difformi prassi contra legem in uso nell'ufficio giudiziario).

    Art. 305 c.p.p. · Art. 105 cost. · Art. 13 cost. · Art. 303 c.p.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 104/1977

    Questione infondata
    2 giugno 1977

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 304, 304 bis, 304 ter, 304 quater e 305 del codice di procedura penale, sollevata dal giudice istruttore del tribunale di Montepulciano con l'ordinanza di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consult…

    Art. 304 c.p.p. · Art. 305 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 8 giugno 2000

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 8 giugno 2000. 12 parole aggiunte.

… a scadere, quando sussistono gravi esigenze cautelari che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi aggiunto: o a nuove indagini disposte ai sensi dell'articolo 415-bis, comma 4, rendano indispensabile il protrarsi della custodia. Il giudice, sentiti il pubblico ministero e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art305 · fonte del testo

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