Art. 154 c.p.p. — Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria

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Le notificazioni alla persona offesa dal reato sono eseguite a norma dell'articolo 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione e' eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all'estero, la persona offesa e' invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa e' insufficiente o risulta inidonea, la notificazione e' eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria. La notificazione della prima citazione al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e' eseguita con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche o di enti privi di personalita' giuridica, le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile. Le notificazioni alla parte civile, al responsabile civile e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto dalla cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa e' insufficiente o inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 408/2007

    Questione inammissibile
    30 novembre 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 154, comma 1, c.p.p., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l'invito, rivolto alla persona offesa dal reato di cui è noto il luogo di residenza o di dimora all'estero, di dichiarare o eleggere il domicilio nel territorio dello Stato ai fini delle notificazioni, debba contenere l'enunciazione sommaria del «fatto-reato» e degli articoli di legge violati. Invero, il rimettente, per ciò che concerne gli articoli di legge violati, ha sollevato una questione priva di rilevanza nel giudizio a quo, in quanto l'invito spedito alle persone offese conteneva, di fatto, l'indicazione della norma violata (art. 589 del codice penale); per ciò che concerne l'ulteriore requisito dell'invito, ossia la sommaria enunciazione del «fatto-reato», la motivazione sulla rilevanza della questione, offerta dall'ordinanza di rimessione, è del tutto insufficiente e inidonea, avendo il giudice a quo fornito una descrizione incompleta della vicenda oggetto del giudizio principale. Inoltre, il giudice a quo non ha tenuto conto del fatto che l'ipotetica sanzione di nullità dell'invito carente della sommaria enunciazione del fatto - di cui è chiesta alla Corte l'introduzione - risulterebbe soggetta, in base all'art. 181, comma 1, c.p.p., al regime delle nullità relative, sicché non potrebbe essere rilevata d'ufficio, ma solo su eccezione di parte (che non risulti esservi stata).

    Art. 154 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 589 c.p.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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