Corte costituzionale

Ordinanza n. 283/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/07/1998 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 154 del decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso

con ordinanza emessa il 9 maggio 1997 dalla Sezione disciplinare del

Consiglio superiore della magistratura nel procedimento disciplinare

a carico di Bulfamante Giovanni, iscritta al n. 561 del registro

ordinanze 1997, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che a seguito dell'incolpazione elevata a carico di un

magistrato ordinario, poiché - risultato in minoranza nel collegio e

ciò nonostante incaricato di redigere un'ordinanza de libertate -

avrebbe adottato una motivazione in contrasto con il dispositivo, la

Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 21 e 101, secondo comma,

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 154 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme

di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

penale);

che ad avviso del rimettente va censurato l'art. 154, nella parte

in cui non prevede che il presidente scelga l'estensore della

motivazione fra i componenti che abbiano contribuito a formare la

maggioranza del collegio, come avviene nel processo civile ai sensi

dell'art. 118 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368

(Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e

disposizioni transitorie);

che la questione sarebbe rilevante nel giudizio disciplinare,

perché il suo esito dipenderebbe dall'ambito di applicazione

dell'art. 154 del decreto legislativo n. 271 del 1989 e, in

particolare, dall'assenza (anche nel processo penale) d'una

disposizione analoga a quella contenuta nel citato art. 118 del regio

decreto n. 1368 del 1941, che consente al magistrato dissenziente di

rifiutarsi di redigere la motivazione d'una decisione in contrasto

con la propria convinzione.

Considerato che viene all'esame della Corte, in riferimento agli

artt. 3, 21 e 101, secondo comma, della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 154 del decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271, "nella parte in cui non prevede che la scelta

dell'estensore sia fatta dal presidente tra i componenti del collegio

che abbiano espresso voto conforme alla decisione", con ciò

ponendosi in contrasto con la corrispondente previsione

processualcivilista, di cui all'art. 118 del regio decreto n. 1368

del 1941;

che l'ordinanza di rimessione non motiva come l'eventuale

pronuncia di illegittimità costituzionale possa incidere

sull'addebito disciplinare contestato all'incolpato, addebito che il

giudice a quo non illustra, peraltro, in punto di diritto;

che, d'altronde, l'art. 154, comma 2, del codice di procedura

penale prevede una forma di cautela circa la riconducibilità della

motivazione alla volontà collegiale (consegna della minuta al

presidente e sua lettura al collegio), di cui non si dà conto

nell'ordinanza di rimessione, sia in fatto sia in diritto;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 154 del decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 21 e 101, secondo comma, della

Costituzione, dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore

della magistratura, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:283 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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