Art. 161 c.p.p. — Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni

(( La polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se e' nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorita' giudiziaria procedente, ne da' comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini e' altresi' avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilita', ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonche' di informarlo di ogni successivo mutamento. (( Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonche' nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, gia' nominato o che e' contestualmente nominato, anche d'ufficio. )) (( Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonche' degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2, e' fatta menzione nel verbale. )) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)). L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore ((dell'istituto, che procede a norma del comma 1. La dichiarazione o elezione sono iscritte nell'apposito registro e il verbale e' trasmesso immediatamente all'autorita' che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.)) ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150)). ((Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.)). Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non e' stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159. (( Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l'elezione di domicilio presso il difensore e' immediatamente comunicata allo stesso. ))

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 161 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 35873/2025

    3 novembre 2025

    La Quarta Sezione penale, in tema di notificazioni, ha affermato che è affetta da nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., in quanto inidonea ad instaurare un valido contraddittorio, la notificazione all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore d’ufficio allo stesso nominato, in conseguenza dell’avvenuta cancellazione dall’Albo del difensore di fiducia, dovendosi far luogo, in tal caso, alla notificazione dell’atto indicato a norma dell’art. 157 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a giudizio in assenza svoltosi in primo grado antecedentemente alla vigenza dell’art. 420- bis cod. proc. pen. nel testo novellato ad opera dell’art. 23, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

    Art. 161 c.p.p. · Art. 179 c.p.p. · Art. 157 c.p.p. · Art. 420-bis c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 31/2017

    Questione inammissibile
    9 febbraio 2017

    È dichiarata inammissibile - per plurimi concorrenti motivi - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 161 e 163 cod. proc. pen., censurati dal giudice monocratico del Tribunale di Asti, in riferimento agli artt. 2, 3, 21, 24, 111 e 117 Cost. (in relazione all'art. 14 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e all'art. 6 della CEDU), nella parte in cui non prevedono la notifica personale all'imputato dell'atto introduttivo del giudizio penale, «quantomeno» nell'ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio nominato dalla polizia giudiziaria. La descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo , contenuta nell'ordinanza di rimessione, è lacunosa e impedisce alla Corte la necessaria verifica della rilevanza della questione, non essendo indicate le circostanze di fatto necessarie per valutare se, nel caso concreto, il giudice fosse obbligato a procedere alla celebrazione dell'udienza in assenza degli imputati e, quindi, a fare applicazione delle norme censurate. Altresì erronea è l'individuazione di queste ultime, poiché il rimettente avrebbe dovuto sottoporre al sindacato incidentale l'art. 420- bis , comma 2, cod. proc. pen. (che indica i casi in cui il giudice deve procedere in absentia ), anziché esclusivamente gli artt. 161 e 163 cod. proc. pen. (che individuano le regole generali per le notifiche degli atti del procedimento penale). Per altro verso, la pronuncia additiva richiesta non implica una soluzione costituzionalmente obbligata, in quanto dalla giurisprudenza della Corte EDU non discende l'obbligo della notifica personale della vocatio in iudicium , ma la necessità che gli Stati membri predispongano regole alla cui stregua stabilire che l'assenza dell'imputato al processo possa essere ritenuta espressione di una consapevole rinuncia a parteciparvi, sicché l'individuazione degli strumenti attraverso cui consentire al giudice tale verifica non può che essere affidata alla discrezionalità del legislatore, trattandosi di scelte che investono la disciplina degli istituti processuali. Infine, con riferimento all'art. 2 Cost. sussiste assoluto difetto di motivazione in ordine al parametro evocato. Le lacune dell'ordinanza di rimessione che impediscano alla Corte la necessaria verifica della rilevanza rispetto al giudizio principale determinano l'inammissibilità della questione. ( Precedenti citati: ordinanze n. 218 del 2016, n. 20 del 2014 e n. 181 del 2009 ) . L'erronea individuazione della norma da censurare determina l'inammissibilità della questione. ( Precedenti citati: sentenza n. 140 del 2016, ordinanze n. 113 del 2012 e n. 193 del 2009 ) . La richiesta di una pronunzia additiva che implichi una soluzione non costituzionalmente obbligata, nell'ambito di scelte che eccedono i poteri della Corte, comporta l'inammissibilità della questione. ( Precedenti citati: sentenza n. 214 del 2014 e ordinanza n. 269 del 2015 ) . All'imputato va garantita non solo la facoltà di non presenziare al processo, espressione di una scelta difensiva che non può essere configurata come obbligatoria o coercibile, ma anche il diritto di partecipare al dibattimento, potendosi procedere senza di lui solo se l'assenza sia, in modo esplicito o implicito, frutto di una sua libera scelta, o comunque di un suo comportamento volontario. ( Precedenti citati: sentenze n. 301 del 1994 e n. 9 del 1982 ) .

    Art. 161 c.p.p. · Art. 163 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 37/1999

    Questione inammissibile
    19 febbraio 1999

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. - in relazione all'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 - nei confronti dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. nella parte in cui, qualora non sia possibile eseguire le notificazioni presso il domicilio dichiarato od eletto dall'imputato, impone di eseguirle mediante consegna al difensore, senza peraltro prescrivere alcuna preventiva ricerca volta ad accertare l'attuale domicilio dello stesso imputato o a verificare se egli si trovi in stato di detenzione. Nelle ordinanze di rimessione ci si limita infatti ad allegare genericamente l'inidoneità del domicilio eletto senza dar mostra - come per un'adeguata motivazione della rilevanza era necessario - di aver verificato la sussistenza di tutte le condizioni che renderebbero applicabile alla concreta fattispecie la disposizione censurata e non invece l'art. 171, lettera e) - che nel caso in cui l'imputato, all'atto della dichiarazione o elezione di domicilio non fosse stato avvisato dell'obbligo, di cui al comma 1, dello stesso art. 161 cod. proc. pen., di comunicare al riguardo ogni eventuale mutamento, prevede la nullità della notificazione eseguita mediante consegna al difensore - o l'art. 157 - norma generale per la prima notificazione all'imputato non detenuto - o, ricorrendone le condizioni, l'art. 159 cod. proc. pen., in tema di notifica all'imputato dichiarato irreperibile. - V. la precedente massima B. Nello stesso senso, O. n. 241/1998. red.: S. Pomodoro

    Art. 161 c.p.p. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 159 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 241/1998

    Questione inammissibile
    3 luglio 1998

    È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (nella parte in cui impone di eseguire le notificazioni mediante consegna al difensore, qualora non sia possibile eseguirle presso il domicilio dichiarato od eletto dall'imputato, senza prescrivere alcuna preventiva ricerca volta ad accertare l'attuale domicilio dell'imputato stesso o a verificare se egli si trovi in stato di detenzione), sollevata con riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in quanto il giudice "a quo" - limitandosi a rilevare che la notificazione all'imputato del decreto di citazione è avvenuta mediante consegna di copia al difensore "per inidoneità del domicilio in precedenza eletto" - non motiva le ragioni di tale assunta "inidoneità", che influiscono sulla esatta individuazione della norma applicabile nella fattispecie (alternativamente artt. 161, comma 4, 171, lett. e), 157 o 159 cod. proc. pen.). red.: S. Di Palma

    Art. 161 c.p.p. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 171 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1991 al 30 dicembre 2022. 133 parole tolte, 289 parole aggiunte.

tolto: (Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni)aggiunto: La polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se e' nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorita' giudiziaria procedente, ne da' comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini e' altresi' avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilita', ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonche' di informarlo di ogni successivo mutamento. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non tolto: detenuto ne' internato, lo aggiunto: detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 tolto: comma 1aggiunto: , comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazionitolto: , avvertendolo che, nella sua qualita' di aggiunto: dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o tolto: di imputato, ha aggiunto: l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, tolto: le notificazioni aggiunto: nonche' nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensoreaggiunto: , gia' nominato o che e' contestualmente nominato, anche d'ufficio. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, aggiunto: nonche' degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2, e' fatta menzione nel verbale. tolto: Fuori del caso previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio e' formulato con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorita' giudiziaria. L'imputato e' avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneita' della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto e' stato notificato aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e … la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istitutotolto: . Questi lo avverteaggiunto: , che procede a norma del comma 1tolto: , iscrive laaggiunto: . La dichiarazione o elezione aggiunto: sono iscritte nell'apposito registro e tolto: trasmette immediatamente il verbale aggiunto: il verbale e' trasmesso immediatamente all'autorita' che ha disposto la scarcerazione o la dimissione. tolto: Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, aggiunto: se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidoneetolto: .aggiunto: , le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non e' … del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159aggiunto: . Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l'elezione di domicilio presso il difensore e' immediatamente comunicata allo stesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art161 · fonte del testo

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