Art. 9 tutele crescenti — Piccole imprese e organizzazioni di tendenza

Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennita' e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, e' dimezzato e non puo' in ogni caso superare il limite di sei mensilita'. 11 Ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attivita' di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applica la disciplina di cui al presente decreto.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

11

La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno - 21 luglio 2025, n. 118 (in G.U. 1ª s.s. 23/7/2025, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alle parole «e non puo' in ogni caso superare il limite di sei mensilita'»".

Testo vigente dal 24 luglio 2025

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 118/2025

    Ha colpito questo articolo
    21 luglio 2025

    La tutela contro i licenziamenti illegittimi va ricondotta agli artt. 4 e 35 Cost. e alla configurazione ivi tratteggiata del diritto al lavoro quale fondamentale diritto di libertà della persona umana, tale da imporre al legislatore di circondare di doverose garanzie per il lavoratore e di opportuni temperamenti il recesso del datore di lavoro, garantendo così il diritto del lavoratore a non essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente. (Precedenti: S. 60/1991 - mass. 16921; S. 45/1965 - mass. 2368).La discrezionalità del legislatore a mutare i modelli di tutela, ad esempio in rapporto alla situazione economica generale, comprensivi della tutela meramente monetaria, è pur sempre improntata ai canoni di effettività e di adeguatezza e ragionevolezza, considerando anche che il licenziamento illegittimo, anche per i licenziamenti intimati dai datori di lavoro di più piccole dimensioni, ancorché idoneo a estinguere il rapporto di lavoro, costituisce pur sempre un atto illecito, e che in una vicenda traumatica come l’espulsione dal lavoro, la tutela risarcitoria deve essere configurata in modo tale da consentire al giudice di modularla alla luce di una molteplicità di fattori (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’impresa, anzianità di servizio del prestatore di lavoro, comportamento e condizioni delle parti) al fine di soddisfare l’esigenza di personalizzazione del danno subito dal lavoratore imposta dal principio di eguaglianza. (Precedenti: S. 7/2024 - mass. 45944; S. 183/2022 - mass. 44975; S. 194/2018 - mass. 40529; S. 303/2011 - mass. 35925; S. 2/1986 mass. 12095; S. 189/1975 - mass. 7970; S. 152/1975 - mass. 7901).Pur nel riconoscimento dell’ampia discrezionalità spettante al legislatore, la predeterminazione dell’indennità risarcitoria deve tendere, con ragionevole approssimazione, ma sempre nel rispetto del dettato costituzionale, a rispecchiare la specificità del caso concreto e quindi la vasta gamma di variabili che vedono direttamente implicata la persona del lavoratore. Non può, pertanto, discostarsene in misura apprezzabile, come può avvenire quando si adotta un meccanismo rigido e uniforme. (Precedente: S. 150/2020 - mass. 43444).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, 35, primo comma, 41, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 24 CSE, l’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità». La disposizione censurata dal Tribunale di Livorno, in funzione di giudice del lavoro, nel determinare l’indennizzo risarcitorio per i licenziamenti illegittimi intimati da un datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che non raggiunga i requisiti occupazionali stabiliti dall’ottavo comma dell’art. 18 statuto lavoratori, configura una misura non idonea a garantire il necessario equilibrio tra la possibilità di prevedere una tutela solo di tipo risarcitorio-monetario e la necessità che tale indennizzo risulti adeguato a riparare il pregiudizio sofferto nel caso concreto. In particolare, il vulnus non si ravvisa nella previsione del dimezzamento degli importi delle indennità previste dal medesimo d.lgs. n. 23 del 2015, modulabili all’interno di una forbice sufficientemente ampia e flessibile, perché compresa fra un minimo e un massimo, tra i quali c’è un ampio divario. Così delineato, infatti, il meccanismo è comunque tale da non impedire al giudice di tener conto della specificità di ogni singola vicenda; quel che invece confligge con i principi costituzionali è piuttosto l’imposizione di un tetto, stabilito in sei mensilità di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e insuperabile anche in presenza di licenziamenti viziati dalle più gravi forme di illegittimità, che comprime eccessivamente l’ammontare dell’indennità. Tale significativo contenimento delle conseguenze delinea un’indennità connotata al pari di una liquidazione legale forfetizzata e standardizzata, già ritenuta inidonea a costituire un ristoro del pregiudizio sofferto dal lavoratore. Resta fermo l’auspicio che il legislatore intervenga nel rispetto del principio secondo cui il criterio del numero dei dipendenti non può costituire l’esclusivo indice rivelatore della forza economica del datore di lavoro e quindi della sostenibilità dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi, dovendosi considerare anche altri fattori altrettanto significativi, quali possono essere il fatturato o il totale di bilancio, da tempo indicati come necessari elementi integrativi dalla legislazione europea e anche nazionale).

    Art. 9 tutele crescenti

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  • Ordinanza n. 131/2026

    Questione inammissibile
    17 luglio 2026

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, 35, primo comma, e 117, primo comma, della Costituz…

    Art. 9 tutele crescenti · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost.

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  • Sentenza n. 183/2022

    Questione inammissibile
    22 luglio 2022

    Sono dichiarate inammissibili, per richiesta di intervento implicante scelte affidate alla discrezionalità del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, 35, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 24 della Carta sociale europea - dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, in base al quale, per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nell'ipotesi di licenziamento illegittimo intimato da datori di lavoro che non possiedono i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, commi ottavo e nono, della legge n. 300 del 1970 (statuto dei lavoratori), l'ammontare delle indennità è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità. La norma censurata si caratterizza per alcune disarmonie che traggono origine, per un verso, dall'esiguità dell'intervallo tra l'importo minimo e quello massimo dell'indennità e, per altro verso, dal criterio distintivo individuato dal legislatore, che si incardina sul numero degli occupati. Quanto al primo profilo, un'indennità costretta entro l'esiguo divario tra un minimo di tre e un massimo di sei mensilità vanifica l'esigenza di adeguarne l'importo alla specificità di ogni singola vicenda, nella prospettiva di un congruo ristoro e di un'efficace deterrenza. Quanto al secondo profilo, il limitato scarto tra il minimo e il massimo determinati dalla legge conferisce un rilievo preponderante, se non esclusivo, al numero dei dipendenti, quando invece oggi tale criterio, in un quadro dominato dall'incessante evoluzione della tecnologia e dalla trasformazione dei processi produttivi, non è più indicativo della effettiva forza economica del datore di lavoro, né rispecchia la gravità del licenziamento arbitrario e neppure fornisce parametri plausibili per una liquidazione del danno che si approssimi alle particolarità delle vicende concrete. Tuttavia, spetta alla valutazione discrezionale del legislatore la scelta delle soluzioni più appropriate per garantire tutele adeguate, fermo restando che un ulteriore protrarsi dell'inerzia legislativa non sarebbe tollerabile e indurrebbe la Corte costituzionale, ove nuovamente investita, a provvedere direttamente. ( Precedenti: S. 180/2022; S. 150/2020 - mass. 43444; S. 194/2018 - mass. 40530; S. 2/1986 - mass. 12095; S. 189/1975 - mass. 7969; S. 152/1975 - mass. 7901; S. 55/1974 - mass. 7091; S. 81/1969 - mass. 3269; S. 45/1965 - mass. 2368 ).

    Art. 9 tutele crescenti · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 luglio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 2015 al 24 luglio 2025.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 23 giugno - 21 luglio 2025, n. 118 (in G.U. 1ª s.s. 23/7/2025, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alle parole «e non puo' in ogni caso superare il limite di sei mensilita'»".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-03-04;23~art9 · fonte del testo

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