Art. 15 c.p.a. — Rilievo dell'incompetenza

1. Il difetto di competenza e' rilevato d'ufficio finche' la causa non e' decisa in primo grado. Nei giudizi di impugnazione esso e' rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza. 2. In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa. 3. In mancanza di domanda cautelare, il difetto di competenza puo' essere eccepito entro il termine previsto per la costituzione in giudizio. Il presidente fissa la camera di consiglio per la pronuncia immediata sulla questione di competenza. Si osserva il procedimento di cui all'articolo 87, comma 3. 4. Il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai commi 2 e 3. Se dichiara la propria incompetenza, indica il giudice ritenuto competente. Se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di tale ordinanza, la causa e' riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo continua davanti al nuovo giudice. Salvo quanto previsto al comma 6, la riassunzione preclude alla parte che l'ha effettuata la proposizione del regolamento di competenza. 5. L'ordinanza che pronuncia sulla competenza senza decidere sulla domanda cautelare e' impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all'articolo 16. Il giudice dinanzi al quale la causa e' riassunta, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza. L'ordinanza che pronuncia sulla competenza e sulla domanda cautelare puo' essere impugnata col regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sulla domanda cautelare. 6. In pendenza del regolamento di competenza la domanda cautelare si propone al giudice indicato come competente nell'ordinanza di cui al comma 4, che decide in ogni caso, fermo restando quanto disposto dal comma 7. 7. I provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice dichiarato incompetente perdono efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza. 8. La domanda cautelare puo' essere riproposta al giudice dichiarato competente. 9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice privato del potere di decidere il ricorso dall'ordinanza presidenziale di cui all'articolo 47, comma 2.

Testo vigente dal 18 settembre 2012

Corte costituzionale

8 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 81/2022

    Questione inammissibile
    31 marzo 2022

    Sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento e conseguente difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lombardia in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 Cost. - dell'art. 15, commi 1, 2 e 3, cod. proc. amm. Le norme censurate, al contrario di quanto asserito dal giudice a quo , non precludono al giudice adito di pronunciarsi nella fase di merito sull'eccezione di difetto di competenza territoriale, tempestivamente sollevata dalla parte interessata, qualora lo stesso giudice abbia provveduto sulla domanda cautelare senza rilevare il difetto. L'ordinanza cautelare adottata nel giudizio a quo , infatti, in quanto di rigetto della relativa domanda, è soggetta allo specifico regime definito dall'art. 92, comma 5, secondo periodo, cod. proc. amm., secondo cui le ordinanze che - come nel caso di specie - disattendono l'istanza cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza, non costituiscono «decisione implicita sulla competenza».

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 261/2014

    Questione inammissibile
    20 novembre 2014

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnati, in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto, nel dettare la complessiva disciplina della competenza nel processo amministrativo, avrebbero ecceduto l'ambito della delega legislativa di cui all'art. 44 della legge n. 69 del 2009, limitata al riordino delle norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo. La questione è identica, anche nella sua formulazione letterale, ad altra sollevata dal medesimo rimettente e decisa dalla sentenza n. 174 del 2014 nel senso dell'inammissibilità per difetto di rilevanza. L'identità delle questioni e delle relative argomentazioni, già valutate nella richiamata pronuncia, impone la medesima decisione di inammissibilità. - Per l'inammissibilità di identica questione, v. la citata sentenza n. 174/2014.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 182/2014

    Questione infondata
    23 giugno 2014

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, comma 4, e 15, comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnati, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui inibiscono al giudice adito di pronunciarsi su istanze cautelari, nelle more della pronuncia del giudice competente sulla controversia. Infatti, proprio l'eventuale accoglimento della questione prospettata - che consentirebbe alla parte di adire un giudice incompetente in violazione di qualsiasi criterio di riparto della competenza individuato e di ottenere da questi una pronuncia cautelare - comporterebbe la lesione, tra gli altri, dei parametri costituzionali menzionati.

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 76 cost. · Art. 125 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 settembre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 2010 al 18 settembre 2012. 378 parole tolte, 280 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Rilievo dell'incompetenza e regolamento preventivo di competenza

1. Il difetto di competenza e' rilevato aggiunto: d'ufficio finche' la causa non e' decisa in primo grado tolto: anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione esso e' rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla competenza. 2. tolto: Finche' la causa non e' decisa in primo grado, ciascuna parte puo' chiedere al Consiglio di Stato di regolare la competenza. Non rilevano, a tal fine, le pronunce istruttorie o interlocutorie di cui all'articolo 36, comma 1, ne' quelle che respingono l'istanza cautelare senza riferimento espresso alla questione di competenza. Il regolamento e' proposto con istanza notificata alle altre parti e depositata, unitamente a copia degli atti utili al fine del decidere, entro quindici giorni dall'ultima notificazione presso la segreteria del Consiglio di Stato. 3. Il Consiglio di Stato decide in aggiunto: In ogni caso il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa. 3. In mancanza di domanda cautelare, il difetto di competenza puo' essere eccepito entro il termine previsto per la costituzione in giudizio. Il presidente fissa la camera di consiglio tolto: con ordinanza, con la quale provvede anche sulle spese del regolamento. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo la sentenza che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza. Al procedimento si applicano i termini aggiunto: per la pronuncia immediata sulla questione di competenza. Si osserva il procedimento di cui all'articolo tolto: 55, commi da 5 a 8 aggiunto: 87, comma 3. 4. tolto: La pronuncia del Consiglio di Stato vincola i tribunali amministrativi regionali. Se viene indicato come competente un tribunale diverso da quello adito, il giudizio deve essere riassunto aggiunto: Il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai commi 2 e 3. Se dichiara la propria incompetenza, indica il giudice ritenuto competente. Se, nel termine perentorio di trenta giorni dalla tolto: notificazione dell'ordinanza che pronuncia sul regolamento, ovvero entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione aggiunto: comunicazione di tale ordinanza, la causa e' riassunta davanti al giudice dichiarato competente, il processo continua davanti al nuovo giudice. Salvo quanto previsto al comma 6, la riassunzione preclude alla parte che l'ha effettuata la proposizione del regolamento di competenza. 5. tolto: Quando e' proposta domanda cautelare il tribunale adito, ove non riconosca la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide su tale domanda e, se non ritiene di provvedere ai sensi dell'articolo 16, comma 2, richiede d'ufficio, con ordinanza, aggiunto: L'ordinanza che pronuncia sulla competenza senza decidere sulla domanda cautelare e' impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all'articolo 16. Il giudice dinanzi al quale la causa e' riassunta, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenzatolto: , indicando il tribunale che reputa competente. 6. L'ordinanza con cui e' richiesto il regolamento e' immediatamente trasmessa d'ufficio al Consiglio di Stato a cura della segreteria. Della camera di consiglio fissata per regolare la competenza ai sensi del comma 4 e' dato avviso, almeno dieci giorni prima, ai difensori che si siano costituiti davanti al Consiglio di Stato. Fino a due giorni liberi prima e' ammesso il deposito di memorie e documenti e sono sentiti in camera di consiglio i difensori che ne facciano richiesta. 7. Nelle more del procedimento di cui al comma 6, il ricorrente puo' riproporre le istanze cautelari al tribunale amministrativo regionale indicatoaggiunto: . L'ordinanza che pronuncia sulla competenza e sulla domanda cautelare puo' essere impugnata col regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sulla domanda cautelare. 6. In pendenza del regolamento di competenza la domanda cautelare si propone al giudice indicato come competente nell'ordinanza di cui al comma tolto: 5 il quale aggiunto: 4, che decide in ogni caso tolto: sulla domanda cautelare, fermo quanto previsto dal comma 8. 8. Le pronunce sull'istanza cautelare reseaggiunto: , fermo restando quanto disposto dal comma 7. 7. I provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice dichiarato incompetente perdono tolto: comunque efficacia dopo aggiunto: efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza. tolto: 9. Le parti possono sempre riproporre le istanze cautelari aggiunto: 8. La domanda cautelare puo' essere riproposta al giudice dichiarato competente. tolto: 10. La disciplina dei commi 8 e 9 si applica anche alle pronunce sull'istanza cautelare rese aggiunto: 9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 si applicano anche ai provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice privato del potere di decidere il ricorso dall'ordinanza presidenziale di cui all'articolo 47, comma 2.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art15 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari