Art. 373 c.p.c. — Sospensione dell'esecuzione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994. Leggi il testo vigente →

[1]Il ricorso per cassazione non sospende la esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata puo', su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

[2]((L'istanza si propone con ricorso al conciliatore, al pretore o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a se' o al collegio in Camera di Consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero alla parte stessa, se questa sia stata in giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenza puo' essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione)). 67

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

Testo in vigore dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994

ImpugnazioniVersione 0.1

Ricorso per cassazione

Ricorso alla Corte suprema di cassazione con il contenuto dell’art. 366: parti, provvedimento impugnato, esposizione dei fatti, motivi con il vizio dell’art. 360 e le norme violate, atti e documenti per ciascun motivo, conclusioni, valore, documenti, procura speciale e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 373 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 33674/2025

    22 dicembre 2025

    In tema di procedimento ex art. 380-bis c.p.c., ove la Corte dichiari l'estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c., per rinuncia tacita conseguente all'omessa presentazione dell'istanza di decisione, ha il potere discrezionale, e non l'obbligo, di statuire sulle spese, fermo restando che le spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. non rientrano tra quelle di cui è possibile liquidazione, non attenendo al procedimento di cassazione.

    Art. 373 c.p.c. · Art. 391 c.p.c. · Art. 380-bis c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 119 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 25283/2025

    16 settembre 2025

    L'ordinanza emessa, ex art. 373 c.p.c., nel procedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello non deve contenere la liquidazione delle spese, trattandosi di una pronuncia soltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all'esito del giudizio di cassazione e di fronte alla quale non esiste una parte definitivamente soccombente, sicché la relativa liquidazione spetta alla Corte di cassazione, nell'ambito di quella delle spese del giudizio di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, a fronte di un controricorso tardivo, a carico del ricorrente soccombente potessero liquidarsi le spese affrontate dal controricorrente per resistere all'istanza di sospensione della sentenza).

    Art. 373 c.p.c. · Art. 91 c.p.c. · Art. 92 c.p.c. · Art. 385 c.p.c.

    Rassegna di settembre 2025, p. 64 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 20893/2025

    23 luglio 2025

    La disciplina delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. è informata al principio della soccombenza, riferito all'esito finale del giudizio, sicché, anche in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, la parte il cui ricorso per cassazione sia stato rigettato non ha diritto alla rifusione delle stesse.

    Art. 373 c.p.c. · Art. 91 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 210 ↗

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗ e dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 105/2004

    Questione inammissibile
    1 aprile 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 283, 373, 623 e 630 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto tali norme, prevedendo che il provvedimento di sospensione del titolo esecutivo emesso dal giudice del gravame ha efficacia 'ex nunc', escludono che il processo esecutivo iniziato con il pignoramento prima del provvedimento emesso in sede di inibitoria si estingua e che gli atti esecutivi compiuti divengano inefficaci. Ed infatti, il rimettente, giudice dell'esecuzione, non è investito dell’applicazione di alcuna delle norme la cui illegittimità costituzionale denunzia, per cui la questione sollevata appare irrilevante nel giudizio 'a quò.

    Art. 283 c.p.c. · Art. 373 c.p.c. · Art. 623 c.p.c. · Art. 630 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 546/2000

    Questione infondata
    4 dicembre 2000

    Manifesta infondatezza - trattandosi di questione già dichiarata più volte non fondata, in ordine alla quale i giudici rimettenti non offrono profili nuovi o diversi da quelli già esaminati - della questione di legittimità costituzionale degli artt. 649, 630 e 623 del codice procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, nell'ipotesi della sospensione dell'esecutività del titolo disposta dal giudice del merito, una causa di estinzione del processo esecutivo nel frattempo iniziato, ovvero, comunque, la (sopravvenuta) perdita di efficacia, sin dal suo inizio, del pignoramento connesso a tale processo, da dichiararsi dal giudice dell'esecuzione appositamente adito. Peraltro, il riferimento al solo art. 24, non correlato all'art. 3 della Costituzione, diventerebbe non pertinente, giacché la lamentata assenza della previsione legislativa di un effetto caducatorio interinale ex tunc del pignoramento, non attiene al piano processuale della difesa dei diritti, ma a quello della tutela accordata dall'ordinamento giuridico agli interessi sostanziali in controversia. - V. le precedenti sentenze nn. 65 e 200/1996 e le ordinanze nn. 247/1996 e 151/1998. A.M.M.

    Art. 649 c.p.c. · Art. 630 c.p.c. · Art. 623 c.p.c. · Art. 373 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 45/1972

    Questione inammissibile
    15 marzo 1972

    La questione di legittimità costituzionale dell'art. 373 c.p.c., sollevata dal Pretore in sede di processo di esecuzione di una sentenza di II grado gravata di ricorso per Cassazione nel presupposto che il procedimento per ottenere, dal giudice di appello, la sospensione della sentenza oggetto del ricorso sia in contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione, è irrilevante, essendo di palese evidenza che il giudice a quo, invece di limitarsi a conoscere delle norme applicabili nell'ambito del caso concreto sottoposto alla sua decisione è risalito, onde sollevare la questione di costituzionalità, ad antecedenti relativi ad una fase pregressa del processo di cognizione. Il giudice, infatti, non doveva, ne' direttamente ne' indirettamente, applicare la norma impugnata, la quale concerne un procedimento (quello cioè relativo alla sospensione dell'esecuzione di una sentenza di secondo grado) totalmente estraneo alla sua competenza ed altresì all'oggetto del giudizio innanzi a lui proposto, limitato all'accertamento dell'inefficacia del precetto.

    Art. 373 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (7)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1993

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993. 3 parole tolte, 5 parole aggiunte.

L'istanza si propone con ricorso al aggiunto: conciliatore, al pretore o al presidente del collegio, il quale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti rispettivamente dinanzi a se' o al collegio in tolto: camera di consiglio aggiunto: Camera di Consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate al procuratore dell'altra parte, ovvero … definito con la sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di eccezionale urgenzatolto: , puo' essere disposta provvisoriamente l'immediata sospensione dell'esecuzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

    La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art373 · fonte del testo

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