Art. 373 c.p.c. — Sospensione dell'esecuzione
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[1]La corte di cassazione, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio su istanza di parte, sentito il pubblico ministero, puo' sospendere l'esecuzione della sentenza soggetta a ricorso, quando dall'esecuzione stessa puo' derivare grave o irreparabile danno.
[2]L'istanza di sospensione deve essere proposta nel ricorso contro la sentenza o con apposito ricorso, contenente, in caso di sentenza parziale, la dichiarazione di cui all'articolo 361 se non e' stata gia' fatta.
[3]L'apposito ricorso deve essere proposto nelle forme ordinarie entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948
