Corte costituzionale

Sentenza n. 45/1972

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/03/1972 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 373 del

codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio

1971 dal pretore di Rodi Garganico nel procedimento civile vertente tra

Apicella Michele e Francesco e Miglionico Rocco Giuseppe, iscritta al

n. 137 del registro ordinanze I971 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 119 del 12 maggio 1971.

Visto l'atto di costituzione di Miglionico Rocco Giuseppe;

udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1972 il Giudice relatore

Luigi Oggioni.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 30 gennaio 1971 il pretore di Rodi

Garganico, quale giudice dell'esecuzione, ha rilevato che Miglionico

Rocco aveva iniziato procedimento esecutivo contro Apicella Michele e

Francesco, opponenti, in forza della sentenza della Corte di appello di

Bari del 17 marzo 1970 con cui i predetti Apicella erano stati

condannati al pagamento di lire 8.664.000, oltre le spese, in favore di

esso procedente, e che la richiesta di sospensione della esecuzione di

detta sentenza, avanzata alla stessa Corte di appello ai sensi

dell'art. 373 del codice di procedura civile in pendenza di ricorso per

cassazione, era stata respinta con ordinanza del 29 settembre 1970.

Ciò premesso il giudice a quo ha osservato che la detta norma,

attribuendo al giudice di appello la competenza a decidere, con

ordinanza espressamente dichiarata non impugnabile, sulla richiesta di

sospensione della propria sentenza gravata di ricorso in Cassazione, e

senza quindi che a questa ultima spetti alcun potere in materia,

potrebbe "rendere concretamente inutile e vano il riconoscimento

meramente astratto del buon diritto del debitore sottoposto ad

esecuzione", diritto peraltro certamente compromesso, sempre a dire del

pretore, dall'intervento dello stesso giudice che ha pronunciato la

sentenza di merito e che quindi "non assicurerebbe l'obbiettività

inerente all'attività del giudice".

Il giudice a quo, ravvisata nei denunciati inconvenienti la

violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione, e ritenuta la

rilevanza della questione così prospettata in quanto l'eventuale

dichiarazione di illegittimità della norma impugnata "comprometterebbe

il diritto del Miglionico a promuovere l'esecuzione", ha sospeso il

giudizio e trasmesso gli atti a questa Corte, per l'ulteriore corso.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 12 maggio 1971.

Nel presente giudizio si è costituito il Miglionico, rappresentato

e difeso dall'avv. Carmine Pucillo, che ha depositato tempestivamente

le proprie deduzioni.

La difesa eccepisce anzitutto l'irrilevanza della questione e in

proposito osserva che il giudizio di legittimità costituzionale

investirebbe una norma che attiene alla sospensione della esecutività

della sentenza e non del procedimento di esecuzione, e che dovrebbe

essere comunque applicata non dal giudice dell'esecuzione, ma dal

giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata per cassazione.

Difetterebbe pertanto il nesso di pregiudizialità necessaria fra la

questione prospettata e la definizione del giudizio ordinario.

Nel merito, confutando le tesi svolte dalla controparte nel

giudizio a quo per sostenere l'illegittimità della norma impugnata in

relazione all'art. 25 della Costituzione, profilo questo che peraltro

non risulta accolto nell'ordinanza di rinvio, si diffonde nel

sostenerne l'infondatezza. Osserva comunque che nessuna analogia

potrebbe ravvisarsi fra il procedimento in esame e il procedimento

inibitorio previsto dall'art. 351 c.p.c., che riguarda la sospensione

della clausola di provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado,

trattandosi di ipotesi ovviamente del tutto diverse, onde,

contrariamente a quanto asserito dalla controparte nel giudizio a quo,

nessun argomento potrebbe trarsi dal previsto controllo del collegio

sul provvedimento circa la sospensione adottata dal giudice istruttore,

ai sensi dell'art. 351 c.p.c., per inferirne la illegittimità della

norma impugnata.

La circostanza, poi, che sia lo stesso giudice collegiale che ha

emesso la sentenza ad essere chiamato a decidere sulla istanza di

sospensione non integrerebbe alcuna lesione del diritto di difesa,

anche perché, trattandosi di provvedimento da adottarsi dopo la

conclusione della fase istruttoria, ed anzi successivamente alla

emissione della sentenza di secondo grado sarebbe logica e conforme al

nostro sistema processuale l'attribuzione del detto potere direttamente

al collegio con esclusione dell'intervento del magistrato istruttore.

Riferendosi infine alla natura meramente ordinatoria della

sospensione di cui all'art. 373 c.p.c., afferma che tratterebbesi di

provvedimento come tale non impugnabile per cassazione, per cui sarebbe

anche infondata la censura di incostituzionalità sollevata in

relazione all'art. 111 della Costituzione. Considerato in diritto :

1. - Con la suindicata ordinanza di rinvio, il pretore di Rodi

Garganico, in sede di processo di esecuzione ed in veste di giudice

preposto all'emissione dei correlativi provvedimenti, ha posto la

questione di legittimità dell'art. 373 del codice di procedura civile.

Ciò nel senso che, essendo l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione,

(sospensione già richiesta davanti al giudice di merito di secondo

grado e dallo stesso respinta) dichiarata dal citato articolo "non

impugnabile" davanti alla Corte di cassazione, alla quale, come nel

caso, sia stato proposto ricorso principale, ne deriverebbe la

violazione, sul punto, dell'esercizio del diritto di difesa, tutelato

dall'art. 24, secondo comma, Costituzione "in ogni stato e grado del

giudizio", nonché la violazione dell'art. 111 capoverso della

Costituzione.

2. - La questione va anzitutto esaminata agli effetti e nei limiti

del controllo di rilevanza, riservato a questa Corte.

Secondo l'ordinanza, la rilevanza consisterebbe in ciò che

l'eventuale dichiarazione di illegittimità dell'art. 373 c.p.c., nella

parte riguardante la non impugnabilità del provvedimento del giudice

di merito, costituirebbe impedimento al promovimento attuale della sua

esecuzione.

Ma, così motivando, l'ordinanza omette di considerare la

particolare natura e l'oggetto del giudizio a quo.

L'art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n 87, sul

funzionamento della Corte costituzionale, condiziona il rinvio ad essa

Corte da parte dell'autorità giurisdizionale di provenienza, al

requisito che "il giudizio non possa essere definito indipendentemente

dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale".

La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che

deve trattarsi di questione da risolversi come presupposto necessario

del giudizio a quo e con incidenza sulle norme cui il giudice è

direttamente chiamato a dare applicazione nell'esercizio del suo potere

decisorio (sentenze n. 109 del 1964; nn. 60 e 132 del 1970; nn. 46, 78

e 150 del 1971; n. 7 del 1972).

Nel processo di esecuzione, di cui alla ordinanza di rinvio, il

contenuto e, nello stesso tempo, i limiti delle istanze rivolte al

giudice dagli opponenti al pignoramento, sono consistiti nell'assunto

che si trattava di "esecuzione inficiata di nullità alla base, perché

promossa senza il relativo precetto, essendo perento quello notificato"

e nel chiedere, pertanto, preliminarmente, allo stesso giudice la

speciale sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 624 c.p.c.

Ora, è di palese evidenza che il giudice a quo invece di limitarsi

a conoscere delle norme applicabili nell'ambito del caso concreto

sottoposto alla sua decisione, è risalito, onde sollevare la questione

di costituzionalità, ad antecedenti relativi ad una fase pregressa del

processo di cognizione. Il che era e rimane irrilevante, perché, nella

specie, il giudice non doveva, né direttamente né indirettamente,

applicare la norma impugnata, la quale concerne un procedimento (quello

cioè relativo alla sospensione dell'esecuzione di una sentenza di

secondo grado) totalmente estraneo alla sua competenza ed altresì

all'oggetto del giudizio innanzi a lui proposto, limitato

all'accertamento dell'inefficacia del precetto.

Di conseguenza, in conformità della citata giurisprudenza di

questa Corte, intervenuta in situazioni analoghe, la questione,

proposta, sia in riferimento all'art. 24 sia in riferimento all'art.

111 Costituzione, va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, perché irrilevante, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 373 del codice di procedura

civile sollevata con l'ordinanza in epigrafe del pretore di Rodi

Garganico, in riferimento agli artt. 24 e 111 Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:45 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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