I procuratori non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per mancanza di pagamento degli onorari loro dovuti o di rimborso delle spese da essi anticipate. Ma i clienti non possono ritirare gli atti se non dopo l'accertamento del loro debito, mediante annotazione di esso negli atti medesimi, e con dichiarazione a parte consegnata al procuratore, salvo sempre il disposto dagli articoli 373 e 379 del Codice di procedura civile.

Testo vigente dal 15 giugno 1874

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1874-06-08;1938~art48 · fonte del testo

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