Art. 62-bis — Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione

La parte che ha proposto ricorso per cassazione puo' chiedere alla ((corte di giustizia tributaria)) che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l'esecutivita' allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 220)). 52 Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile ((, comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza,)) disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima. 52 In caso di eccezionale urgenza il presidente puo' disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutivita' della sentenza fino alla pronuncia del collegio. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. La sospensione puo' essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma 8-bis. La ((corte di giustizia tributaria)) non puo' pronunciarsi sulle richieste di cui al comma 1 se la parte istante non dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza. 52

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220

52

Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 4 gennaio 2024 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2016 al 4 gennaio 2024. 21 parole tolte, 29 parole aggiunte.

La parte che ha proposto ricorso per cassazione puo' chiedere alla tolto: commissione aggiunto: corte di giustizia tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l'esecutivita' allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. tolto: Il contribuente puo' comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa puo' derivargli un danno grave e irreparabile aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023, N. 220. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utileaggiunto: , comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima. … cui all'articolo 69, comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma 8-bis. La tolto: commissione aggiunto: corte di giustizia tributaria non puo' pronunciarsi sulle richieste di cui al comma 1 se la parte istante non dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220

    Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), v), z), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art62bis · fonte del testo

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