[1]Decisione sulle questioni di giurisdizione

[2]1. Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne e' fornito. 2. Quando la giurisdizione e' declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo e' riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato. 3. Quando il giudizio e' tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest'ultimo, alla prima udienza, puo' sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione. 4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice amministrativo, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio e' riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite. 5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, puo' concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti. 6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova. 7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.

Testo vigente dal 7 luglio 2010

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 11 c.p.a., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 21642/2025

    28 luglio 2025

    Ai sensi dell'art. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009, il conflitto di giurisdizione può essere sollevato dal giudice successivamente adito laddove, oltre a ricorrere gli altri requisiti (tempestività della riproposizione della domanda, rispetto del termine preclusivo della prima udienza e mancanza di una pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione), la causa dinanzi a lui promossa costituisca riproposizione di quella per la quale il giudice preventivamente adito aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, mentre, laddove si sia di fronte alla proposizione di una nuova ed autonoma domanda, di contenuto diverso da quella azionata nel precedente giudizio, egli non può investire direttamente le Sezioni Unite della questione di giurisdizione, dovendo, se del caso, statuire sulla stessa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento di giurisdizione sollevato d'ufficio dal secondo giudice, in una fattispecie in cui il ricorrente aveva dapprima agito dinanzi al giudice amministrativo per l'accertamento del suo diritto ad ottenere il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo volto alla liquidazione del trattamento economico sostitutivo delle ferie non godute, per poi proporre, dinanzi al giudice ordinario, altra azione volta ad accertare il suo diritto ad ottenere le somme già richieste in via amministrativa e la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del dovuto).

    Art. 11 c.p.a. · Art. 37 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 19196/2025

    12 luglio 2025

    Nel giudizio tempestivamente riproposto dinanzi al giudice amministrativo a seguito di declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, il Consiglio di Stato, in sede di appello, può sollevare d'ufficio il conflitto negativo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con l'unico limite dell'osservanza, a pena di inammissibilità, del requisito temporale costituito dalla prima udienza fissata per la trattazione del merito, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010.

    Art. 11 c.p.a.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art11 · fonte del testo

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