Art. 190 c.p.c. — Comparse conclusionali e memorie
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[1]((Nel rimettere le parti al collegio a norma dell'articolo precedente, il giudice istruttore fissa l'udienza per la discussione davanti a questo.
[2]Le parti, dieci giorni liberi prima di tale udienza, debbono comunicarsi le comparse contenenti le sole conclusioni gia' fissate dinanzi all'istruttore, e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano.
[3]Cinque giorni liberi prima dell'udienza le parti possono comunicarsi brevi memorie, aventi carattere di semplice replica alle deduzioni avversarie, e non contenenti nuove conclusioni.
[4]Se le parti hanno dichiarato d'accordo, nell'udienza, di rimessione, di rinunziare alle memorie di replica, le comparse conclusionali possono essere comunicate entro il termine di cinque giorni previsto dal comma precedente.
[5]Queste disposizioni si applicano anche al pubblico ministero che sia intervenuto nel processo a norma dell'art. 70)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993
