Art. 190-bis c.p.c.
Articolo abrogato dal d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Abrogato dal 18 luglio 1998
Articolo abrogato dal d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.
Abrogato dal 18 luglio 1998
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 190-bis del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Milano con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998. Il Presidente: Gr…
Art. 190-bis c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 1994 al 18 luglio 1998. 108 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Per le cause che devono essere decise dal giudice istruttore in funzione di giudice unico, questi, fatte precisare le conclusioni ai sensi dell'articolo 189, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'articolo 190 e, quindi, deposita la sentenza in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
tolto: Se una delle parti lo richiede il giudice, disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali ai sensi dell'articolo 190, fissa l'udienza di discussione non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali; la sentenza e' depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art190bis · fonte del testo
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