Art. 190 c.p.c. — Comparse conclusionali e memorie
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951. Leggi il testo vigente →
[1]Nel rimettere le parti al collegio, il giudice istruttore fissa l'udienza per la discussione davanti a questo. Le parti, cinque giorni prima di tale udienza, debbono comunicarsi le comparse contenenti le sole conclusioni gia' fissate davanti al giudice istruttore e le relative ragioni di fatto e di diritto.
[2]Questa disposizione si applica anche al pubblico ministero che sia intervenuto nel processo a norma dell'articolo 70.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1951
