Corte costituzionale

Sentenza n. 69/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/03/1994 · relatore Cesare Ruperto

Norme in gioco

citata

  • art. 30d.P.R. 200/1967
  • art. 75d.P.R. 200/1967

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma,

del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 17

febbraio 1993 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalla

s.p.a. Società Italiana Lavori, in amministrazione straordinaria ed

altre contro la Grain Authority For Grain - Cereals della Jamahiria

Araba Popolare Socialista Libica G.A.L.P.S., iscritta al n. 665 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di costituzione della Wadi Aril Development Venture;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1994 il Giudice

relatore Cesare Ruperto;

Udito l'avv. Francesco M. Zappalà per la Wadi Aril Development

Venture;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Wadi Aril Development Venture, Joint Venture con sede in

Ginevra costituita tra la Italiana Lavori S.p.a. in Amministrazione

Straordinaria con sede in Roma e la Food Development Corporation con

sede in Pasco (Washington U.S.A.), otteneva, ante causam, dal

Presidente del Tribunale di Roma, nei confronti di un ente

governativo libico, due decreti di sequestro conservativo, i quali

venivano eseguiti su somme dovute al detto ente dalla Banca Nazionale

del Lavoro, che aveva prestato garanzie fideiussorie.

Il Tribunale di Roma, adito per la convalida, dichiarava

l'inefficacia dei due sequestri per inosservanza del termine di cui

all'art. 680 del codice di procedura civile, in quanto notificati,

secondo le formalità richieste dal terzo comma dello stesso codice

per le notificazioni eseguibili ai termini delle convenzioni

internazionali, oltre il quindicesimo giorno dalla loro esecuzione.

La pronuncia veniva confermata dalla Corte d'Appello di Roma,

contro la cui sentenza proponevano ricorso per Cassazione sia la Wadi

Aril Development Venture, sia la B.N.L. in qualità di terza

sequestrata. Nel corso del relativo giudizio la Corte di Cassazione,

con ordinanza emessa il 17 febbraio 1993 (pervenuta a questa Corte

l'8 ottobre 1993), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 142, terzo comma,

143, terzo comma e 680, primo comma, del codice di procedura civile,

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Premette il giudice a quo che nella specie risulta applicabile il

terzo comma dell'art. 142 del codice di procedura civile - in tema di

notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata

nella Repubblica - il quale rinvia agli adempimenti da compiersi da

parte dell'autorità consolare in conformità alle convenzioni

internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza. Ai termini di

queste ultime, le attività previste per la notifica consistono: 1)

nella richiesta (a mezzo posta) dell'intervento del Console da parte

dell'Ufficiale Giudiziario in Italia; 2) nell'ulteriore richiesta del

Console alle autorità locali; 3) nell'adempimento delle prescritte

formalità da parte di dette autorità, le quali potrebbero anche

opporre "una resistenza passiva a compiere atti di notifica .. nei

confronti di Uffici ed Autorità governative".

Sottolinea la Cassazione:

a) che il terzo comma dell'art. 142 esclude l'applicabilità

dei precedenti commi, allorché di fatto sia possibile la

notificazione secondo le convenzioni internazionali e la legge

consolare. Nella specie, la notifica ha avuto luogo in applicazione

della Convenzione dell'Aja, rendendosi così evidenti e

l'applicabilità della norma in esame e la rilevanza della questione;

b) che il notificante, invero, non ha avuto e non avrebbe

possibilità alcuna di influire su "tale macchinosa procedura di

notificazione", che può essere vanificata dalle autorità locali.

Né, d'altronde, sarebbe stata possibile altra forma di

notificazione; in particolare, non quella e x art. 151 del codice di

procedura civile.

Di qui, la prospettata illegittimità costituzionale per

l'irragionevolezza insita nella successione degli adempimenti, ed il

vulnus al diritto di azione: entrambi, conseguenti ad un onere

imposto a pena di decadenza alla parte, ma che sfugge alla sua

diligenza.

Tale illegittimità - secondo il giudice a quo - potrebbe essere

rimossa con una sentenza di questa Corte che incidesse sul terzo

comma dell'art. 143, assimilando il caso in esame a quelli in cui la

notifica si intende validamente eseguita nel ventesimo giorno

successivo al compimento delle formalità prescritte. Il risultato,

opina la Cassazione, potrebbe ottenersi estendendo anche al terzo

comma dell'art. 142 del codice di procedura civile il rinvio operato

dall'art. 143, terzo comma, nell'ipotesi della notificazione prevista

dal primo comma dell'art. 680.

In via gradata a tale soluzione, secondo il giudice a quo, questa

Corte potrebbe ritenere non operante il termine perentorio di

quindici giorni previsto dall'art. 680 del codice di procedura civile

per il caso di notifiche all'estero da eseguire con le modalità di

cui al citato art. 142 terzo comma ed all'art. 30 del d.P.R. 5

gennaio 1967, n. 200. In tal modo dovrebbe poi essere il legislatore

a fissare un termine di diversa estensione.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale si è

costituita la Joint Venture, insistendo per la declaratoria

d'illegittimità costituzionale.

Nell'imminenza dell'udienza la medesima parte privata ha

depositato un'ampia memoria, intesa a ribadire le censure di

illegittimità del vigente assetto normativo ed a dimostrare la

conformità ai sovraordinati precetti costituzionali di un sistema

che diversifichi per le due parti le condizioni di perfezionamento

della notificazione, fissandole, rispettivamente, per il notificante

nell'avvenuto compimento delle prescritte formalità e, per il

destinatario, nell'effettiva conoscenza dell'atto. Considerato in diritto

1. - La Corte di Cassazione dubita della legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 142, terzo comma,

143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile,

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in

cui, imponendo a pena di inefficacia la notificazione del decreto di

sequestro entro quindici giorni dal primo atto di esecuzione anche

quando tale adempimento debba eseguirsi all'estero nei modi previsti

dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5

gennaio 1967, n. 200 (c.d. legge consolare), comporta irragionevole

limitazione del diritto di agire, facendo carico alla parte istante

di comportamenti rimessi a terzi, in particolare alle autorità

locali (in ipotesi interessate a che la notificazione non avvenga),

nonché disparità di trattamento rispetto al caso previsto nei primi

due commi dell'art. 142, nel quale la notificazione si ha per

perfezionata nei confronti del notificante con il solo compimento

delle formalità ivi prescritte.

2. - La questione è fondata.

L'art. 142 del codice di procedura civile, nel testo originario,

si limitava a disporre, nei suoi due commi, che una copia dell'atto

da notificare venisse affissa nell'albo dell'ufficio giudiziario

davanti al quale si procede, altra copia spedita al destinatario in

piego raccomandato e una terza consegnata al pubblico ministero per

la consegna, tramite il Ministero degli affari esteri, al

destinatario stesso: in tal modo era notificato l'atto a persona non

residente, né dimorante, né domiciliata nello Stato.

Correlativamente il terzo comma dell'art. 143, sempre nel testo

originario, considerava la notificazione per eseguita nel ventesimo

giorno successivo a quello in cui erano state compiute dette

formalità, sia nel caso di notificazione a persona di residenza,

domicilio e dimora sconosciuti, sia nell'ipotesi di cui all'articolo

precedente.

3. - Questa Corte, con sentenza n. 10 del 1978, ebbe a dichiarare

l'illegittimità costituzionale di tale ultima norma, nella parte in

cui non prevedeva - per quanto attiene alla operatività della

notificazione nei confronti del destinatario dell'atto da notificare,

nei casi previsti dall'art. 142 - che la sua applicazione fosse

subordinata all'accertata impossibilità di eseguire la notificazione

nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dalla legge

consolare.

Poiché già era comune opinione in dottrina e in giurisprudenza

che la scadenza del termine di venti giorni portava al

perfezionamento della notificazione nei confronti del solo

destinatario, la declaratoria di illegittimità costituzionale venne

ad influire unicamente su tale profilo. Ed infatti, con delimitazione

espressamente posta nel dispositivo della sentenza, l'ambito di

efficacia fu identificato appunto con "quanto attiene alla

operatività della notifica nei confronti del destinatario".

Coerentemente con siffatta delimitazione della portata della

pronuncia, questa Corte ebbe cura di precisare in motivazione che la

sancita necessità dell'osservanza di modalità notificatorie

ispirate (in conformità alle convenzioni internazionali e alla legge

consolare) al principio per cui la notificazione non è operante fino

a quando la copia dell'atto non sia pervenuta al destinatario o nella

sua sfera di conoscibilità, non pregiudicava comunque gli interessi

del notificante "poiché la notificazione nei suoi confronti si

perfeziona e produce i suoi effetti, compresi quelli impeditivi della

decadenza, con il compimento delle formalità indicate nell'art.

142".

4. - Con gli artt. 9 e 10 della legge 6 febbraio 1981, n. 42, di

ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 15 novembre 1965,

da un lato si è introdotto un terzo comma nell'art. 142 del codice

di procedura civile (nel quale si stabilisce che le disposizioni di

cui ai commi precedenti si applicano soltanto ove risulti impossibile

eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle

convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 d.P.R. 5 gennaio

1967, n. 200), dall'altro è stato modificato il terzo comma

dell'art. 143, nel senso che nei casi previsti dall'articolo stesso e

(solo) dai primi due commi dell'art. 142 "la notificazione si ha per

eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono

compiute le formalità prescritte".

In tal modo il legislatore non ha di certo creato, con riguardo

alle modalità di notificazione risultanti da convenzioni

internazionali e dalla legge consolare, un sistema autonomo e

alternativo rispetto a quello già risultante dal combinato disposto

delle due citate norme, ispirato al principio della possibile

scissione soggettiva del momento della perfezione del procedimento

notificatorio. E pur tuttavia ha escluso l'operatività di tale

principio quando non risulti impossibile eseguire la notificazione

nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dalla legge

consolare, nel qual caso dunque la notificazione si perfeziona sempre

e soltanto con l'arrivo dell'atto nella sfera di conoscibilità del

destinatario.

Ciò si desume dal mancato richiamo del terzo comma dell'art. 142

e, insieme, dalla circostanza - lumeggiata dalla Corte remittente -

che l'art. 30 della legge consolare si riferisce alla comune nozione

di notificazione, intesa come procedimento di cui fa parte integrante

l'arrivo dell'atto nella sfera di conoscibilità del notificato.

5. - Si è così prodotto quel vulnus di precetti sovraordinati a

ragione denunciato dal giudice a quo.

Appare infatti priva di razionale giustificazione la previsione,

sotto pena di decadenza (nella specie, comportante l'inefficacia del

sequestro ex art. 683 del codice di procedura civile), di un arco

temporale che resta sempre di quindici giorni (art. 680) per il

compimento di attività che attengono a situazioni profondamente

eterogenee, quali sono quelle rispettivamente previste dai primi due

e dal terzo comma dell'art. 142: nell'una, perfezionandosi per il

notificante il procedimento notificatorio col solo compimento delle

formalità di legge (tutte rientranti nella disponibilità e nel

potere di vigilanza dell'istante), nell'altra invece richiedendosi

anche che l'atto pervenga nella sfera di conoscibilità del

destinatario e così imponendosi l'assolvimento di oneri ulteriori

attraverso attività che, in quanto svolte nello Stato estero in cui

il destinatario stesso deve essere raggiunto, si sottraggono al

potere di controllo e sollecitazione del notificante.

Una siffatta discriminazione, conseguente all'assoggettamento ad

identica disciplina temporale di attività qualitativamente e

quantitativamente diverse, appare poi viziata da irragionevolezza.

In proposito è da rammentare che nella sentenza n. 10 del 1978

questa Corte ha inteso affermare la necessità che nel caso di

notificazione all'estero le garanzie di conoscibilità dell'atto, da

parte del destinatario, si coordinino con l'interesse del notificante

a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento

notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso.

Ebbene, a tale stregua la normativa in esame, rivelando un'intrinseca

contraddittorietà, ha con quell'identità di disciplina temporale

irragionevolmente compresso detto interesse, proprio nel caso in cui

è maggiormente tutelato l'interesse del destinatario, al quale viene

assicurata la garanzia di conoscibilità, estranea invece

all'operatività dei primi due commi dell'art. 142, nell'ambito della

quale funziona la fictio di cui al terzo comma dell'art. 143.

Né può sfuggire all'attenzione di questa Corte l'ulteriore

profilo discriminatorio derivante dal fatto che l'identità del

termine - per una notificazione all'estero che debba, al pari di

quella da eseguirsi in Italia, improntarsi al principio della

conoscibilità, con conseguente identificazione di un unico momento

di perfezionamento sia per il notificante che per il notificato -

ancora una volta accomuna nel medesimo trattamento situazioni

eterogenee, trascurando l'elemento differenziatore costituito, nei

sensi esposti, dal segmento "estero" del procedimento funzionale a

siffatta conoscibilità.

Per altro verso, poi, sussiste come conseguenza delle evidenziate

discriminazioni la denunziata lesione del diritto di difesa, poiché

il termine di quindici giorni previsto dall'art. 680, se applicato a

situazioni nelle quali il notificante è liberato dagli oneri

notificatori soltanto con l'arrivo dell'atto nella sfera di

conoscibilità del destinatario, si palesa tanto ristretto da rendere

impossibile o comunque estremamente difficoltoso l'esercizio del

diritto stesso, a cagione sia del numero e della complessità degli

adempimenti richiesti, sia del fatto che questi sono per larga parte

rimessi - come illustrato dalla Corte remittente, che ha anche

rilevato l'impossibilità nella specie di ricorrere all'art. 151 del

codice di procedura civile - ad organi dello Stato estero la cui

attività si sottrae a qualsiasi diligente vigilanza o disponibilità

della parte interessata all'osservanza del termine.

Ne consegue che, profilandosi come soluzione costituzionalmente

obbligata quella di non sottrarre il caso in questione

all'operatività del principio della sufficienza - ai fini del

perfezionamento, nei confronti del notificante, della notificazione

da eseguirsi all'estero - del compimento delle sole formalità che

non sfuggono alla disponibilità del notificante, deve dichiararsi

l'illegittimità costituzionale - per contrasto con gli articoli 3 e

24 della Costituzione - del combinato disposto delle censurate norme,

nella parte in cui non prevede che la notificazione all'estero del

decreto di sequestro autorizzato anteriormente alla causa si

perfezioni, ai fini dell'osservanza del termine previsto dall'art.

680 del codice di procedura civile, con il tempestivo compimento

delle formalità imposte al notificante dalle convenzioni

internazionali e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n.

200.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 142, terzo

comma, 143, terzo comma, e 680, primo comma, del codice di procedura

civile, nella parte in cui non prevedono che la notificazione

all'estero del sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del

prescritto termine, con il tempestivo compimento delle formalità

imposte al notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt.

30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 3 marzo 1994.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1994:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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