Corte costituzionale

Sentenza n. 10/1978

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/02/1978 · relatore Arnaldo Maccarone

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 142legge 898/1970

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo

comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di

scioglimento di matrimonio) e dell'art. 143, ultimo comma, del codice

di procedura civile in relazione all'art. 142 stesso codice, promosso

con ordinanza emessa il 15 novembre 1974 dalla Corte d'appello di

Palermo nel procedimento civile vertente tra Sposito Giuseppina e

Accomando Carlo, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 1975 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 108 del 23

aprile 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 novembre 1977 il Giudice relatore

Arnaldo Maccarone;

udito il vice avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Presidente del tribunale di Palermo, con decreto del 17

aprile 1973 (emesso in calce alla domanda con la quale Accomando Carlo

aveva chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio

religioso contratto con Sposito Giuseppina, residente a New York),

ordinava la comparizione delle parti per il successivo 25 giugno,

facendo obbligo al ricorrente di notificare al coniuge copia del

ricorso e del provvedimento almeno cinque giorni prima di tale data. La

Sposito non si costituiva in giudizio e il tribunale, dichiaratane la

contumacia, pronunciava, con sentenza del 19 marzo 1974, la cessazione

degli effetti civili del matrimonio.

Avverso la sentenza la Sposito proponeva appello e impugnava - tra

l'altro - la validità del decreto sopra indicato, deducendo che le era

stato notificato in epoca successiva alla data fissata per la

comparizione.

La Corte d'appello di Palermo adita per il giudizio di

impugnazione, rilevato che tutte le formalità prescritte dall'art.

142 c.p.c. erano state, ad istanza dell'attore, eseguite entro il 14

maggio 1973 (con l'effetto di far risultare la notifica effettuata,

secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 143 c.p.c., alla data

del successivo 3 giugno) ma che peraltro sui plichi spediti

dall'ufficiale giudiziario e dal consolato generale d'Italia a New York

(a mezzo dei quali, ai fini della notifica, il ricorso e il decreto in

questione erano stati recapitati alla Sposito) i timbri a calendario

degli uffici postali del luogo di destinazione recavano le date,

rispettivamente, del 21 giugno e del 13 agosto 1973, ha sollevato, con

ordinanza emessa il 15 novembre 1974, e in riferimento all'art. 24

Cost. (garanzia costituzionale del diritto di difesa):

a) questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo

comma, legge 1 dicembre 1970, n. 898, in base al quale il Presidente

del tribunale presso il quale è proposta la domanda per ottenere lo

scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio "fissa

con decreto il giorno della comparizione dei coniugi davanti a sé e il

termine per la notificazione del ricorso e del decreto";

b) questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, ultimo

comma, c.p.c. il quale dispone che nei casi previsti dal precedente

art. 142 (e, cioè, nel caso di notificazione a persona non residente,

né dimorante, né domiciliata nella Repubblica) "la notificazione si

ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono

compiute le formalità prescritte".

Nell'ordinanza, premesso che questa Corte, relativamente ai termini

entro i quali le attività di difesa debbono essere svolte, ha in più

occasioni ritenuto che essi non possono prendere corso se non da atti e

fatti che siano effettivamente venuti a conoscenza degli interessati,

si osserva che l'ultimo comma dell'art. 143 c.p.c. fissa la decorrenza

per il destinatario degli effetti della notificazione con riferimento a

situazioni che prescindono dall'effettiva presa di conoscenza, da parte

del medesimo, dell'oggetto di essa e della sua stessa esistenza,

stabilendo così una presunzione iuris et de iure che impedisce

all'interessato di provare il difetto di una effettiva presa di

conoscenza dell'atto.

La legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, legge 1

dicembre 1970, n. 898, è posta in dubbio, sempre in riferimento

all'art. 24 Cost., sul rilievo che detta norma, consentendo al

Presidente del tribunale di fissare discrezionalmente la data per la

comparizione dei coniugi dinanzi a sé e quella entro la quale

l'istante deve notificare all'altra parte il ricorso e il decreto di

comparizione, non ponga alcun limite né stabilisca alcun criterio per

la determinazione dell'intervallo necessario alle esigenze di difesa

del convenuto.

2. - Le parti private non si sono costituite in giudizio. È

intervenuto, invece, il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato con atto

depositato il 13 maggio 1975, proponendo deduzioni limitatamente alla

prima delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con

l'ordinanza in epigrafe (e, cioè, quella concernente l'art. 4, terzo

comma, legge 1 dicembre 1970, n. 898).

Secondo l'Avvocatura (le cui conclusioni si precisano in una

richiesta di declaratoria di non fondatezza della questione sollevata)

i dubbi circa la legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma,

legge n. 898 del 1970, sono il frutto di un equivoco in quanto tale

disposizione conferisce al giudice un potere indubbiamente

discrezionale, da esercitarsi avendo riguardo alle varie possibili

esigenze che vengono a prospettarsi, "ma che in nessun caso può

ritenersi svincolato dal rispetto del principio del contraddittorio".

Pertanto "la fissazione di un termine, che rendesse assolutamente

impossibile per una parte l'esercizio del diritto di difesa, sarebbe

sanzionata dalla nullità che l'art. 156, secondo comma, c.p.c.,

commina ad ogni atto del processo, che manchi dei requisiti

indispensabili per il raggiungimento dello scopo". Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza in epigrafe sono state sottoposte alla Corte

le seguenti questioni:

a) se sia costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art.

24 Cost., l'art. 4, terzo comma, legge 1 dicembre 1970, n. 898 (in base

al quale il Presidente del tribunale adito per lo scioglimento o la

cessazione degli effetti civili del matrimonio "fissa con decreto il

giorno della comparizione dei coniugi davanti a sé e il termine per la

notificazione del ricorso e del decreto"), in quanto non fissa alcun

limite né stabilisce alcun criterio per la determinazione

dell'intervallo, necessario alle esigenze di difesa del convenuto;

b) se sia costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art.

24 Cost., l'art. 143, u.c. c.p.c. (secondo il quale le notificazioni

eseguite ai sensi del precedente art. 142 alle persone non residenti,

né dimoranti, né domiciliate nella Repubblica "si hanno per eseguite

nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le

formalità prescritte"), sotto il profilo che detta disposizione fissa

la decorrenza, per il destinatario, degli effetti della notificazione

con riferimento a situazioni che prescindono dall'effettiva cognizione,

da parte del medesimo, dell'atto da notificare, stabilendo una

presunzione iuris et de iure di conoscenza di esso che impedisce

all'interessato di provare il contrario.

2. - La questione puntualizzata alla lettera a) del precedente n. 1

non è fondata.

Essa è stata sollevata dal giudice a quo nel presupposto che la

norma denunziata lasci il Presidente del tribunale assolutamente libero

di determinare l'intervallo tra la notificazione del provvedimento e

l'udienza di comparizione, senza vincolarlo in alcun modo al rispetto

delle esigenze difensive del convenuto.

L'assunto non può essere condiviso.

Invero, una corretta interpretazione dell'art. 4, terzo comma,

legge 1 dicembre 1970, n. 898, che tenga conto dell'inserimento di tale

norma nel sistema del diritto processuale vigente e dei principi che lo

caratterizzano, induce a ritenere che detta disposizione conferisca al

giudice un potere indubbiamente discrezionale ma che non è certo

svincolato dall'osservanza del principio del contraddittorio, il quale

ha carattere generale e la cui rilevanza trascende l'interesse privato

delle singole parti per investire quello pubblico, attinente al

regolare svolgimento della funzione giurisdizionale.

Sicché, anche nell'ipotesi prevista dalla norma denunziata, la

fissazione di un termine di comparizione, che rendesse impossibile o

anche estremamente difficile l'effettiva partecipazione di una delle

parti al giudizio, sarebbe sicuramente inficiata di nullità ai sensi

del combinato disposto degli artt. 164 e 101 c.p.c.

Alla luce di queste premesse, appare evidente la infondatezza della

questione.

3. - Più delicato si presenta l'esame delle censure rivolte,

sempre in relazione all'art. 24 Cost., all'art. 143, ultimo comma,

c.p.c., nella parte riguardante le notificazioni a persona non

residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica. Come è

noto, in tal caso la notifica si perfeziona nei confronti dell'istante

con l'espletamento delle formalità previste nel precedente art. 142,

che sono affidate al suo impulso, e diviene operante per il

destinatario in un momento successivo, dopo venti giorni dal compimento

delle predette formalità.

La notificazione si compie quindi in Italia e le ulteriori

attività richieste al pubblico ministero e agli altri organi perché

l'atto pervenga al destinatario nulla aggiungono alla notificazione in

quanto tale e rilevano come meri adempimenti materiali di recapito. Il

margine di venti giorni, concesso dalla norma denunziata, ha lo

specifico ed esclusivo fine di consentire al destinatario non

residente, né dimorante né domiciliato nello Stato, di fruire, in

vista della particolare situazione in cui si trova e per la quale può

venire a conoscenza dell'atto con un certo ritardo, di un maggior lasso

di tempo per provvedere agli adempimenti processuali.

Il sistema adottato (che trova il suo fondamento

nell'impossibilità per lo Stato italiano di procedere, in territorio

estero, ad un atto autoritativo qual è la notificazione, in assenza di

specifiche convenzioni internazionali che a ciò autorizzano o,

comunque, del consenso dello Stato estero) non è tuttavia privo di

inconvenienti per il destinatario perché stabilisce a suo carico, una

volta decorso il termine di grazia, una presunzione di conoscenza iuris

et de iure del contenuto dell'atto a lui indirizzato che non ammette

prova contraria.

Di qui il dubbio, prospettato nell'ordinanza in epigrafe, che detta

disposizione contrasti con la garanzia costituzionale del diritto di

difesa.

4. - Secondo il costante orientamento di questa Corte "ove un

termine sia prescritto per il compimento di tale attività, la cui

omissione si risolva in pregiudizio per la situazione tutelata, deve

essere assicurata all'interessato la conoscibilità del momento di

iniziale decorrenza del termine stesso, onde poter utilizzare, nella

sua interezza, il tempo assegnatogli" (sent. nn. 14 e 15 del 1977).

Con più specifico riferimento alle notificazioni, si è poi statuito

che "la notificazione degli atti processuali è uno strumento

necessario ed indispensabile per instaurare il contraddittorio e che

questa esigenza fondamentale non può ritenersi soddisfatta nel caso in

cui, pur essendo possibile adottare una forma di notificazione tale da

portare il contenuto dell'atto nella effettiva sfera di conoscibilità

del destinatario, si faccia ricorso ad altra forma di notifica dalla

quale derivi una semplice presunzione legale di conoscenza" (sent. nn.

57 del 1965 e 170 del 1976).

Alla stregua di tali principi, appare evidente che la disciplina

dettata dalla norma denunziata (che assoggetta le notificazioni da

effettuare all'estero allo stesso regime previsto per quelle a persona

di residenza, dimora e domicilio sconosciuti) può dirsi giustificata

solo quando lo Stato estero rifiuti la propria collaborazione, attiva o

passiva, allo svolgimento delle attività necessarie a far pervenire

l'atto al destinatario residente nel suo territorio. Solo in tal caso,

infatti, sussiste l'effettiva impossibilità di svolgere o far svolgere

una attività notificatoria in territorio estero e può consentirsi (a

salvaguardia dell'interesse, di preminente valore pubblico, a che

l'esercizio della funzione giurisdizionale non resti paralizzato) il

ricorso ad una forma di notificazione, come quella prevista dalla norma

denunziata, dalla quale derivi una semplice presunzione legale di

conoscenza. In caso contrario non ricorre alcun apprezzabile motivo, di

carattere pratico o giuridico, per derogare alla disciplina generale

delle notificazioni, che è ispirata all'opposto principio per cui la

notificazione non è operante fino a quando la copia dell'atto non sia

pervenuta al destinatario o nella sua sfera di disponibilità.

5. - Entro tali limiti, la questione puntualizzata alla lettera b)

del n. 1 è fondata.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'articolo 143, ultimo comma, c.p.c., nella parte in cui non

prevede, per quanto attiene all'operatività della notifica nei

confronti del destinatario non residente, né dimorante, né

domiciliato nel territorio della Repubblica, che la sua applicazione

sia subordinata all'impossibilità di eseguire la notificazione nei

modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dal d.P.R. 5 gennaio

1967, n. 200, recante nuove disposizioni sulle funzioni e sui poteri

consolari (c.d. regolamento consolare).

In tal modo, la disciplina delle notificazioni all'estero risulta

più adeguata all'attuale momento storico nel quale gli strumenti di

collaborazione esistenti (v. ad es., oltre alla Convenzione dell'Aja

del 1 maggio 1954, resa esecutiva in Italia con la legge 3 gennaio

1957, n. 4 e alle numerose convenzioni bilaterali che regolano

l'assistenza giudiziaria in materia civile, la Convenzione postale

universale del 5 luglio 1974, entrata in vigore il 1 gennaio 1976, che

prevede la possibilità di spedire raccomandate con ricevuta di ritorno

tra gli stati aderenti all'Unione Postale Universale, tra i quali è

l'Italia) rendono più agevole che per il passato il recapito di un

atto ad una persona che si trovi all'estero. E, nello stesso tempo, si

pone rimedio alle incongruenze della norma denunziata (che, come si è

osservato, detta per la notificazione di un atto a persona non

residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica la stessa

disciplina prevista per le notifiche a persona di residenza, dimora e

domicilio sconosciuti) senza peraltro pregiudicare gli interessi del

notificante (poiché la notificazione nei suoi confronti si perfeziona

e produce i suoi effetti, compresi quelli impeditivi della decadenza,

con il compimento delle formalità indicate nell'art. 142 c.p.c.) o gli

interessi pubblici connessi allo svolgimento della funzione

giurisdizionale, in quanto ove non sia possibile svolgere attività

notificatoria nel territorio dello Stato estero il processo ha

egualmente il suo corso, perfezionandosi la notifica nei confronti del

destinatario con il decorso del termine di venti giorni stabilito

nell'ultimo comma dell'art. 143 c.p.c.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 143, ultimo

comma, c.p.c. nella parte in cui non prevede, per quanto attiene alla

operatività della notifica nei confronti del destinatario dell'atto da

notificare, nei casi previsti dal precedente art. 142, che la sua

applicazione sia subordinata alla accertata impossibilità di eseguire

la notificazione nei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e

dal d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, recante nuove disposizioni sulle

funzioni e sui poteri consolari;

b) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma,

legge 1 dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del

matrimonio) sollevata, in riferimento all'articolo 24, secondo comma,

Cost., dalla Corte d'appello di Palermo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 febbraio 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:10 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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