Codice civile

Art. 2193 c.c. — Efficacia dell'iscrizione

[1]I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi e' obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.

[2]L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non puo' essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione e' avvenuta.

[3]Sono salve le disposizioni particolari della legge.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • I fatti soggetti ad iscrizione sono quelli di volta in volta previsti dalla legge (art. 2188); e l'iscrizione ha normalmente efficacia dichiarativa. Eccezionalmente, e solo in quanto la legge espressamente lo dichiari, come avviene ad es. per la costituzione delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata e delle cooperative, l'iscrizione ha efficacia costitutiva. Normalmente l'iscrizione di un fatto nel registro delle imprese crea la presunzione iuris et de jure che il fatto sia noto a tutti, di modo che i terzi non possano opporre la ignoranza del fatto stesso. Accanto a questa efficacia positiva della pubblicità, è stata riconosciuta anche un'efficacia negativa, per cui la non iscrizione di un fatto soggetto ad iscrizione crea la presunzione che questo fatto sia ignoto ai terzi. Mentre tuttavia, avvenuta l'iscrizione, non è possibile vincere la presunzione di conoscenza che da essa deriva, nel caso di mancata iscrizione la presunzione dell'ignoranza da parte del terzo del fatto non iscritto può essere vinta attraverso la dimostrazione che il terzo abbia avuto conoscenza del fatto non iscritto in altro modo (art. 2193). L'efficacia negativa della pubblicità è riconosciuta a tutela del terzo di buona fede, e pertanto si esplica in quanto l'ignoranza del terzo sia effettiva. Si ammette cioè la possibilità di una pubblicità di fatto in sostituzione della pubblicità legale, naturalmente con effetti più limitati. È ovvio peraltro che la pubblicità di fatto può sostituire la pubblicità legale solo in quanto questa abbia carattere dichiarativo, non anche quando abbia carattere costitutivo. Per il caso di inosservanza dell'obbligo d'iscrizione, il codice stabilisce la pena dell'ammenda da lire cento a lire cinquemila (art. 2194).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 903

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2193 · fonte del testo

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