Codice civile

Art. 2960 c.c. — Delazione di giuramento

[1]Nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione e' stata opposta puo' deferire all'altra parte il giuramento per accertare se si e' verificata l'estinzione del debito.

[2]Il giuramento puo' essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 162/1973

    Questione infondata
    21 novembre 1973

    Non è fondata - in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2960, comma secondo, del codice civile: sollevata sul presupposto che chi ignori se il debito sia estinto e conseguentemente giuri in tal senso debba restare soccombente. La dichiarazione di ignorare i fatti non importa, invero, rifiuto di giurare, bensì giuramento in senso negativo, con decisione della lite in favore del giurante. Epperò, la corretta interpretazione della norma, priva del loro presupposto logico i dubbi sulla legittimità costituzionale di essa.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2960 c.c.

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  • Sentenza n. 57/1962

    Questione infondata
    14 giugno 1962

    L'art. 24 della Costituzione si riferisce alla tutela processuale dei diritti e perciò se ne può assumere la violazione solo quando il legislatore limitasse la difesa processuale d'un diritto da esso attribuito o riconosciuto. I crediti sottoposti a prescrizione presuntiva possono essere fatti valere incondizionatamente coi mezzi forniti dall'ordinamento giuridico, quando non sia decorso un certo periodo di tempo. Tali crediti tuttavia, se non vengono esercitati entro questo termine, per ragioni connesse con la particolare natura del rapporto, perdono gran parte della loro forza sul terreno del diritto sostanziale, dimodoché potranno farsi valere solo quando ciò sia consentito in ultima istanza dal contegno del debitore: perciò è escluso che l'art. 2960 Cod. civ. contenga una diminuzione ingiustificata della tutela processuale e, dunque, l'art. 24 della Costituzione non risulta violato.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2960 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Poichè le prescrizioni presuntive inducono una semplice presunzione di pagamento, è ovvio che al debitore non è dato invocarle quando le sue dichiarazioni siano incompatibili con la presunzione di estinzione del debito: questo principio d'intuitiva evidenza è tradotto in formula legislativa dall'art. 2959. Come nel codice precedente (art. 2142), il giuramento è l'unico mezzo di prova consentito al creditore per combattere la presunzione (art. 2960 del testo).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1213

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2960 · fonte del testo

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