Codice civile

Art. 2313 c.c. — Nozione

[1]Nella societa' in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.

[2]Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2313 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16844/2026

    29 maggio 2026

    In tema di società in accomandita semplice, l'art. 2313 c.c., nel prevedere che i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita, disciplina i rapporti interni alla società, obbligando gli accomandanti, nei soli confronti dell'ente, all'esecuzione dei conferimenti promessi e precludendo ai creditori sociali, ivi compresa l'Amministrazione finanziaria, la possibilità di agire direttamente nei loro confronti; ne consegue che, al di fuori delle ipotesi normativamente previste di perdita del beneficio della responsabilità limitata e di persistenza di crediti sociali insoddisfatti all'esito della liquidazione, il socio accomandante, in relazione alle obbligazioni tributarie della società, quali IVA e IRAP, non è responsabile in via solidale con l'ente ed è privo di legittimazione passiva.

    Art. 2313 c.c. · Art. 2314 c.c. · Art. 2320 c.c. · Art. 2324 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 21554/2025

    27 luglio 2025

    In tema di società in accomandita, il socio accomandante è privo di legittimazione - attiva e passiva - rispetto alle obbligazioni tributarie (nella specie IVA e IRAP) riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., disposizione che, nel limitare la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l'erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, disciplinando la citata disposizione i soli rapporti interni alla compagine sociale. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di accoglimento del ricorso del socio accomandante avverso l'atto di irrogazione delle sanzioni per omessi versamenti di imposte ex art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, non contenente un accertamento di maggiori redditi tratti dalla società normalmente imputati per trasparenza ai soci, difettando un profilo di colpa dell'accomandante consistente nell'omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo sull'esattezza dei bilanci della società, ex art. 2320, comma 3, c.c.).

    Art. 2313 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2313 · fonte del testo

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