Art. 2082 c.c. — Imprenditore
E' imprenditore chi esercita professionalmente una attivita' economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
E' imprenditore chi esercita professionalmente una attivita' economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
3 pronunce che riguardano l’art. 2082 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
In tema di appalto, l'operatività della regola di cui all'art. 2087 c.c., con riguardo alla posizione di garanzia assunta dal committente rispetto ai dipendenti dell'appaltatore, non si estende all'ipotesi di infortunio occorso ad un socio illimitatamente responsabile della società appaltatrice, in quanto l'esigenza di tutelare la posizione meno garantita, quale quella del lavoratore subordinato, non può riscontrarsi in un rapporto paritario tra imprenditori.
Art. 2082 c.c. · Art. 2087 c.c. · Art. 2291 c.c. · Art. 1218 c.c.
In tema di classificazione catastale, le aree portuali devono essere censite sulla base del criterio della destinazione funzionale e non di quello della mera ubicazione, dovendosi avere riguardo allo svolgimento o meno nell'immobile di un'attività esercitata secondo parametri imprenditoriali, con l'ulteriore conseguenza che in caso di utilizzo di tali aree per finalità economiche, comportanti un'autonoma capacità reddituale, resta esclusa la possibilità di inquadramento nella categoria catastale E.
Art. 2082 c.c.
Lo svolgimento di un'attività economica non può dipendere in via esclusiva dall'ottenimento di incentivi economici pubblici, dovendo l'imprenditore pianificare la propria attività predisponendo i mezzi di produzione nella prospettiva della copertura dei costi e dell'eventuale conseguimento di un utile, di modo che le conseguenze negative della libera scelta della società di subordinare l'attività alla concessione delle suddette erogazioni sono direttamente ricollegabili all'incapacità degli organi gestori e non a situazioni oggettive di impossibilità a raggiungere le soglie del test di operatività ex art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994.
Art. 2082 c.c. · Art. 30 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica · Art. 2086 c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Premesso il titolo sulla disciplina delle attività professionali, il piano del libro si svolge in modo da abbracciare intorno all'asse del lavoro la materia più viva dell'economia corporativa. Poichè l'economia corporativa è per eccellenza economia organizzata, il libro doveva dare logicamente il posto preminente al lavoro organizzato nell'impresa, e quindi allo statuto dell'imprenditore e dei prestatori di lavoro. Questo statuto forma la materia del titolo II. che è il titolo fondamentale del libro. Il concetto di impresa accolto nel codice è quello della Carta del lavoro; non legato a particolari settori dell'economia, ma abbracciante ogni forma di attività produttiva organizzata, agricola, industriale, commerciale, creditizia: non legato a particolari dimensioni quantitative, ma comprendente così la grande e la media impresa come la piccola impresa del coltivatore diretto del fondo, dell'artigiano, del piccolo commerciante, salvo per la piccola impresa la particolarità del suo statuto. Ciò è conforme al panorama dell'economia italiana: economia non monotipica, ma multiforme: che dalla terra trae la sua solidità, ma all'industria e al commercio affida la sua forza espansiva; economia non accentrata in poche mani, come nei paesi plutocratici, ma articolata secondo le varie esigenze della produzione; economia che si alimenta ancora dalla gloriosa tradizione artigiana del popolo italiano, ma nello stesso tempo ha raggiunto la robustezza d'attrezzatura richiesta dai progressi della tecnica e della scienza, che hanno soppresso le distanze ed imposto su scala sempre più larga la grande produzione di massa. Lo statuto dell'imprenditore è dei prestatori di lavoro e delineato nel codice solo nelle sue linee più generali. Non poteva essere altrimenti, dato il largo posto che hanno in questa materia la legislazione speciale e le norme corporative, in relazione alle particolari caratteristiche dei diversi settori economici. Due concetti essenziali vengono sopratutto fissati dal codice: l'autorità dell'imprenditore come capo dell'impresa; la responsabilità dell'imprenditore verso lo Stato per l'osservanza della disciplina corporativa nella produzione, responsabilità che era bensì affermata dalla Carta del lavoro, ma che era rimasta finora priva di sanzioni.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 830
Dell'impresa il codice disciplina in particolare i due tipi fondamentali: l'impresa agricola e l'impresa commerciale. La precedenza data dal codice alla disciplina dell'impresa agricola intende sottolineare la posizione di primato che il Fascismo riconosce alla terra come fondamento della potenza nazionale. I nuovi istituti, sorti dalla politica agraria e bonificatrice del Fascismo sono bensì già entrati nel codice attraverso il libro della proprietà ed hanno profondamente influenzato anche la disciplina dei contratti agrari, regolati nel libro delle obbligazioni. Ma in questo libro, sotto il profilo dell'impresa, trovano disciplina nella sede più propria i rapporti che attengono all'organizzazione dell'economia agricola, e particolarmente i rapporti di associazione agraria, verso cui l'organizzazione dell'economia agricola nel clima corporativo, sempre più decisamente si orienta. La Carta della mezzadria, chè ha riconosciuto all'istituto della mezzadria una posizione di assoluta preminenza sopra ogni altra forma di organizzazione agricola, svincolandolo dall'antico schema locatizio per assiderlo su una base perfettamente associativa, rappresenta una delle più significative conquiste dell'economia corporativa. Il codice ne raccoglie i principi e ne sviluppa le direttive, allo scopo di legare sempre più i lavoratori dei campi alla terra e di stringere i vincoli di solidarietà tra coloro che dispongono del capitale fondiario e coloro che lo fecondano con il lavoro.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 831
Il codice non dà la definizione dell'impresa; ma la sua nozione risulta dalla definizione dell'imprenditore. È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni o servizi (art. 2082). L'impresa è quindi, in senso strumentale, l'organizzazione del lavoro cui dà luogo l'attività professionale dell'imprenditore: in senso funzionale, l'attività professionale organizzata dell'imprenditore. Risulta da ciò che il concetto d'impresa secondo il nuovo codice non coincide con quello dato dal codice di commercio, in duplice senso. Anzitutto, mentre secondo il codice di commercio l'impresa è considerata come semplice atto (atto obiettivo di commercio) e comprende quindi anche l'impresa organizzata occasionalmente dall'imprenditore non professionale, il nuovo codice considera l'impresa da un punto di vista soggettivo, collegandola alla figura professionale dell'imprenditore. In questo senso vi è stretta aderenza tra il concetto d'impresa del presente libro e quello dell'ordinamento corporativo agili effetti dell'inquadramento sindacale, che è precisamente un inquadramento a base professionale, e si spiega pure come nel linguaggio della legislazione corporativa le espressioni imprenditore e impresa siano spesso usate, attraverso un'ovvia metominia, con significato equivalente. In secondo luogo, mentre secondo il codice di commercio il concetto di impresa è contenuto nel quadro ristretto della attività industriale, il nuovo codice considera l'impresa come forma di organizzazione tipica della moderna economia, sta nel settore agricolo, sia in quello industriale, commerciale, bancario, assicurativo. Anche in questo senso il codice aderisce organicamente all'ordinamento corporativo che, sotto il profilo dell'impresa e della collaborazione nell'impresa, inquadra tutte le forze produttive della Nazione, fatta eccezione per le sole professioni intellettuali, il cui esercizio riveste per sua natura un carattere strettamente personale.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 834
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2082 · fonte del testo
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