Codice di procedura civile

Art. 640 c.p.c. — Rigetto della domanda

[1]Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.

[2]Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non e' accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.

[3]Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 640 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13612/2025

    21 maggio 2025

    Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata (e, cioè, non venga violato il principio del ne bis in idem), sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non sia riscontrabile abuso del diritto o del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva escluso che il creditore, già munito di decreto ingiuntivo, avesse uno specifico interesse a duplicare i titoli esecutivi iscrivendo a ruolo una somma corrispondente a quella del provvedimento monitorio mai portato ad esecuzione e, di conseguenza, aveva ridotto l'importo della cartella di pagamento).

    Art. 640 c.p.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 615 c.p.c. · Art. 2291 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art640 · fonte del testo

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