È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), denunciato nella parte in cui prevede che il ritardo nel pagamento del canone, trascorsi venti giorni dalla scadenza, costituisce motivo di risoluzione del contratto di locazione, senza che debba essere ulteriormente provata la gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., giacché il sistema non attribuisce una ingiustificata posizione di vantaggio al locatore, ma consente al conduttore (art. 55 della stessa legge n. 392 del 1978) di adempiere la propria obbligazione all'udienza di convalida o nel termine assegnato dal giudice anche quando in ragione del ritardo sia stata chiesta, con l'intimazione dello sfratto, la risoluzione, e ciò in deroga all'art. 1453, terzo comma, cod. civ.. Ne' sussiste la denunciata disparità di trattamento in relazione alle locazioni non abitative - alle quali non si applica la predeterminazione normativa della gravità dell'inadempimento, pur essendo anche per esse possibile, secondo il rimettente, sanare la morosità in giudizio - giacché, se pure si ritenga che la facoltà del conduttore di sanare la mora in giudizio non si riferisca esclusivamente alle locazioni di immobili urbani ad uso di abitazione, ai fini della verifica del rispetto del principio di eguaglianza la comparazione non può essere effettuata prendendo in considerazione solo uno degli elementi che differenziano le regole delle locazioni ad uso di abitazione da quelle delle locazioni ad uso diverso, tanto più che solo per queste ultime la valutazione della gravità dell'inadempimento in base alla disciplina comune dei contratti può essere rimessa all'autonomia delle parti, con la possibilità quindi di stabilire clausole risolutive espresse con termini più gravosi per il conduttore di quelli delineati dalla legge n. 392 del 1978. red.: S. Evangelista
Art. 660 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 42 cost.