Art. 125-quinquies — Inadempimento del fornitore

((Il contratto di credito collegato si intende risolto di diritto, senza alcuna penalita', nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni o prestazione di servizi conformemente agli articoli da 52 a 57 del Codice del consumo.)) 120 Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o ((prestatore)) dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore ((o prestatore)), ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o ((prestazione di)) servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile.120 La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate gia' pagate, nonche' ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato gia' versato al fornitore dei beni o ((prestatore)) dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore ((o prestatore)) stesso. 120 In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o ((prestatore)) dei servizi ((inadempiente)), puo' chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalita' e oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2. 120 I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212

120

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia. Ai contratti di credito ai consumatori stipulati prima della scadenza di tale termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle autorita' creditizie". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "In deroga al comma 2, ai contratti di credito ai consumatori a tempo indeterminato stipulati prima della scadenza del termine di cui al medesimo comma 2 e ancora in essere a tale data si applicano le disposizioni indicate all'articolo 47, terzo comma, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia".

Testo vigente dal 10 gennaio 2026

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 125-quinquies, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12180/2025

    8 maggio 2025

    In tema di credito al consumo, l'eccezione di decadenza ex art. 132, comma 2, del d.lgs. n. 206 del 2005, vigente ratione temporis, impone di verificare innanzitutto che sia stato tempestivamente denunciato, nel termine di due mesi dalla scoperta, il difetto di conformità del bene, poiché l'intervenuta decadenza impedisce l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di credito, collegato a quello di fornitura, anche nei confronti del fornitore.

    Art. 125-quinquies · Art. 132 cod. cons.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 62 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di aprile/maggio 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 2010 al 10 gennaio 2026. 2 parole tolte, 58 parole aggiunte.

aggiunto: Il contratto di credito collegato si intende risolto di diritto, senza alcuna penalita', nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni o prestazione di servizi conformemente agli articoli da 52 a 57 del Codice del consumo. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o aggiunto: prestatore dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore aggiunto: o prestatore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o aggiunto: prestazione di servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile. La risoluzione … rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato gia' versato al fornitore dei beni o aggiunto: prestatore dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore aggiunto: o prestatore stesso. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei beni o tolto: dei servizi aggiunto: prestatore dei servizi inadempiente, puo' chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212

    Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia. Ai contratti di credito ai consumatori stipulati prima della scadenza di tale termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle autorita' creditizie". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "In deroga al comma 2, ai contratti di credito ai consumatori a tempo indeterminato stipulati prima della scadenza del termine di cui al medesimo comma 2 e ancora in essere a tale data si applicano le disposizioni indicate all'articolo 47, terzo comma, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia".

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385~art125quinquies · fonte del testo

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