Art. 1360 c.c. — Retroattività della condizione

[1]Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui e' stato concluso il contratto, salvo che, per volonta' delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso.

[2]Se pero' la condizione risolutiva e' apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l'avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni gia' eseguite.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'avveramento della condizione retroagisce al tempo del contratto (art. 1360) come effetto naturale, non come effetto necessario ed essenziale. La retroattività si fonda sulla presunta volontà delle parti; perciò può valere fin tanto che i contraenti non abbiano voluto dare, all'avveramento della condizione, effetto ex nunc (art. 1360, primo comma). Ma anche la particolarità del rapporto talvolta può porre un limite al principio della retroattività (art. 1360, primo comma); ad esempio, il contratto ha per oggetto prestazioni periodiche o continuate, il ripristino della situazione anteriore non sarebbe giustificato, avuto riguardo al carattere essenzialmente autonomo delle singole prestazioni (art. 1360, secondo comma). Ipotesi di deroga al principio di retroattività si hanno altresì per volontà della legge; esempio ne è l'art. 1465, quarto comma, sul quale sarà tenuto discorso più avanti (n. 664). La retroattività non distrugge però gli atti di amministrazione compiuti prima dell'avveramento della condizione (articolo 1361): essi infatti attuano il diritto condizionato e quindi sono da ritenersi validamente compiuti dalla parte a cui spetta l'esercizio del diritto medesimo nel periodo di attesa dell'evento preveduto. È escluso l'obbligo di restituire i frutti percepiti in pendenza della condizione da chi, per il verificarsi di questa, non può più ritenersi che durante quel periodò sia stato titolare del diritto (art. 1361, secondo comma). Infatti il godimento dei frutti da parte di quest'ultimo, nei contratti a titolo oneroso, compensa il mancato godimento del corrispettivo dovuto per tutto il tempo anteriore all'avverarsi della condizione; per i contratti a titolo gratuito, a sua volta, l'obbligo di restituire i frutti contrasterebbe con i limiti normali della liberalità o con lo scopo che essa intende realizzare. La norma è però derogabile per volontà delle parti e si applica quando la legge non dispone diversamente. DELL'INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 621

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1360 · fonte del testo

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