Corte costituzionale

Ordinanza n. 310/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/10/1997 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 25, commi 1 e

2, e 44, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 6 marzo 1990,

n. 18 (Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio

pubblico, piste da sci e innevamento programmato), promosso con

ordinanza emessa il 3 aprile 1996 dal pretore di Bassano del Grappa,

sezione distaccata di Asiago, nel procedimento penale a carico di

Casellato Raoul, iscritta al n. 579 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione di Rodeghiero Ferruccio, nonché

l'atto di intervento della regione Veneto;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico d'un

imputato dei reati di cui agli artt. 388, primo e secondo comma, e

392 del codice penale, la parte civile ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 42 e 117 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 25 e 44 della legge della regione Veneto 6

marzo 1990, n. 18 (Disciplina in materia di linee funiviarie in

servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato);

che, secondo il pretore di Bassano del Grappa, sezione distaccata

di Asiago, gli articoli denunciati, concernenti rispettivamente la

costituzione delle servitù di seggiovia e di pista, prevederebbero

per l'interessato, il quale non abbia la disponibilità del terreno,

la possibilità di ottenere le dichiarazioni di pubblica utilità del

progetto, di urgenza e indifferibilità delle opere approvate nonché

la costituzione coattiva della servitù di pista, previo pagamento,

anche contestuale, dell'indennità (art. 44, comma 1);

che la costituzione coattiva della servitù di pista sarebbe

adottata con provvedimento del Presidente della Giunta regionale

(art. 44, comma 2);

che identiche disposizioni riguarderebbero anche la costituzione

coattiva della servitù di impianto (art. 25, commi 1 e 2);

che le disposizioni testé richiamate lederebbero:

l'art. 3, perché nell'introdurre due nuove figure di servitù,

del tutto peculiari, modellerebbero lo statuto della proprietà

privata in modo difforme dalla previsione contenuta nell'art. 1027

del codice civile;

l'art. 42 che identificherebbe nella legge statale l'unica fonte

idonea sia a determinare i modi di acquisto, di godimento e i limiti

della proprietà privata, sia a individuare la sua funzione sociale e

la finalità di accesso a tutti i consociati;

l'art. 117, primo comma, della Costituzione, perché la materia

dei diritti reali e delle limitazioni del diritto di proprietà non

è ricompresa in quelle ivi elencate e in quanto contrassegnata dalla

funzione sociale rientrerebbe, anzi, fra i principi fondamentali

della legislazione statale;

che la questione sarebbe rilevante, perché la condotta

penalmente censurata nei confronti del gestore dell'impianto sarebbe

posta in essere a seguito (e per l'effetto) di provvedimenti

regionali di costituzione coattiva di una servitù di impianto e di

pista, emanati in attuazione delle menzionate disposizioni regionali,

ai quali ha resistito il proprietario del fondo oggetto della

servitù, sì che - ove queste fossero caducate, risultando nulli i

provvedimenti amministrativi adottati - ne conseguirebbe di sicuro

una diversa formula di proscioglimento per l'imputato;

che si è costituita la parte civile, con memoria fuori termine,

chiedendo la declaratoria di illegittimità costituzionale;

che è intervenuto nel giudizio il presidente della Giunta

regionale del Veneto nel senso dell'inammissibilità e comunque

dell'infondatezza;

che nell'imminenza della camera di consiglio entrambe le parti

hanno depositato una memoria illustrativa;

che il presidente della Giunta regionale del Veneto ha concluso,

in via principale, per il difetto di rilevanza della questione nel

giudizio a quo e, in via subordinata, per l'infondatezza;

che l'irrilevanza avrebbe duplice natura, formale e sostanziale;

che sotto il primo aspetto essa sarebbe rilevabile dal

dispositivo dell'ordinanza di rimessione, ove si legge che il pretore

ha sospeso il procedimento e, nel contempo, lo ha rinviato

all'udienza del 2 ottobre 1996, ore 9, mandando alla cancelleria la

citazione dei testi (onde non di sospensione si tratterebbe, bensì

di mero rinvio ad altra udienza per la quale sarebbe stata disposta

l'assunzione delle prove testimoniali);

che sotto il secondo aspetto vi sarebbe carenza di rilevanza

della questione, difettando il nesso di pregiudizialità e

strumentalità tra essa e il giudizio a quo;

che quest'ultimo riguarderebbe, infatti, un processo penale a

carico di persona imputata dei reati di mancata esecuzione dolosa di

un provvedimento del giudice e di esercizio arbitrario delle proprie

ragioni con violenza sulle cose;

che in relazione a tale regiudicanda mancherebbe del tutto la

possibilità di fare applicazione delle disposizioni censurate;

che, in effetti, la prima imputazione deriverebbe dalla

disobbedienza a un provvedimento reso dal pretore in sede di giudizio

possessorio, con il quale si vieterebbe alla società concessionaria

di attivare l'impianto sciistico sui terreni del privato;

che la seconda imputazione sarebbe stata contestata per

l'asportazione di una recinzione esistente sui terreni della predetta

persona offesa;

che per tali ipotesi di reato non avrebbe rilievo la pretesa

illegittimità dei provvedimenti regionali di costituzione coattiva

delle servitù di impianto e di pista e, pertanto, non sarebbero

applicabili le disposizioni denunciate;

che non vi sarebbero riflessi sulla formula dell'eventuale

proscioglimento dell'imputato - come pure asserisce il rimettente

nella ipotesi di accoglimento della questione - non essendovi

alternativa all'assoluzione perché il fatto non costituisce reato,

per la sussistenza della scriminante putativa dell'esercizio del

diritto;

che, nel merito, la questione sarebbe infondata;

che, richiamando l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale

sul "limite del diritto privato alla legislazione regionale", il

presidente della Giunta regionale del Veneto sottolinea come la

Corte, dall'originaria posizione intransigente, si sia attestata

sull'ammissibilità di deroghe alle discipline civilistiche, se e in

quanto ragionevolmente collegate alle finalità pubbliche connesse

allo svolgimento delle competenze costituzionalmente assegnate alla

regione (sentenza n. 35 del 1992), giungendo ad affermare che la

normazione conformativa della proprietà può trovare attuazione

anche in leggi regionali (sentenze nn. 379 del 1994 e 391 del 1989);

che la costituzione delle servitù coattive di seggiovia e di

pista presenterebbe il menzionato nesso di strumentalità rispetto al

conseguimento di importanti finalità pubbliche, quali il pubblico

servizio di trasporto (ex art. 84 del d.P.R. n. 616 del 1977) e il

turismo;

che le previsioni normative in esame darebbero luogo, piuttosto,

a prescrizioni conformative della proprietà, le quali - in relazione

alle materie di cui all'art. 117 della Costituzione - non ricadono

nell'operatività del limite del diritto privato;

che, comunque, non sarebbero violati né il limite privatistico

dei tipi di servitù prediali né quello delle modalità di

costituzione;

che, infatti, il codice civile si limiterebbe a prevedere, e

disciplinare astrattamente, le servitù prediali senza la necessità

di nominarle singolarmente, autorizzando peraltro la loro

costituzione anche con atto dell'autorità amministrativa, nei casi

previsti dalla legge (art. 1032);

che la parte civile ha depositato memoria, concludendo per

l'accoglimento della questione;

Considerato che viene all'esame della Corte, perché in contrasto

con gli artt. 3, 42, secondo comma, e 117, primo comma, della

Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt.

25, commi 1 e 2, e 44, commi 1 e 2, della legge della regione Veneto

n. 18 del 1990, che con la costituzione delle servitù di seggiovia e

di pista introducono nuove figure di diritti reali parziari, in

aggiunta a quelle disciplinate dalla legge statale, modellando lo

statuto della proprietà privata, nell'ambito territoriale della

Regione Veneto, in modo difforme dal restante territorio nazionale e

individuando una ipotesi di funzione sociale della proprietà e di

accesso a tale diritto senza l'intervento della legge statale e al di

fuori dell'elenco delle materie attribuite dall'art. 117 della

Costituzione alla competenza legislativa regionale, o comunque

violando un principio fondamentale stabilito dalle leggi dello Stato;

che la prima ragione d'inammissibilità, consistente nel

difettoso dispositivo dell'ordinanza di rimessione, prospetta una

irregolarità da ritenere inutiliter data (e dunque non preclusiva

del merito della questione), atteso che la trasmissione del fascicolo

processuale alla cancelleria di questa Corte ha, di fatto, impedito

il programmato adempimento istruttorio;

che la seconda ragione d'inammissibilità è invece fondata - e

perciò preclusiva del merito della questione - in quanto non

permette di comprendere come l'eventuale accoglimento di essa

inciderebbe in modo apprezzabile sull'accertamento della

responsabilità penale del legale rappresentante della società

concessionaria, imputato della sostanziale disubbidienza ai

provvedimenti cautelari adottati dal giudice civile;

che, infatti, l'eventuale illegittimità costituzionale delle

disposizioni denunciate non è più rilevante, attenendo a fasi

logicamente antecedenti a quella in cui sono state, tardivamente,

contestate;

che, pertanto, la questione va dichiarata inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 25 e 44 della legge della regione Veneto 6 marzo 1990, n.

18 (Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico,

piste da sci e innevamento programmato), sollevata, in riferimento

agli artt. 3, 42 e 117 della Costituzione, dal pretore di Bassano del

Grappa, sezione distaccata di Asiago, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:310 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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