Codice civile

Art. 1068 c.c. — Trasferimento della servitù in luogo diverso

[1]Il proprietario del fondo servente non puo' trasferire l'esercizio della servitu' in luogo diverso da quello nel quale e' stata stabilita originariamente.

[2]Tuttavia, se l'originario esercizio e' divenuto piu' gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente puo' offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non puo' ricusarlo.

[3]Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitu' si puo' del pari concedere su istanza del proprietario del fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente.

[4]L'autorita' giudiziaria puo' anche disporre che la servitu' sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, purche' l'esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • 1071 del testo riproducono, con lievi variazioni e con l'eliminazione di talune esemplificazioni superflue, gli articoli 616, secondo comma, 639-641, 643-647 e 700 del codice anteriore, dei quali è variato l'ordine di collocazione, secondo un criterio più razionale. Ho però introdotto, ai fini di una più organica e completa regolamentazione della materia, alcune nuove norme. Non ha infatti rispondenza nel codice del 1865 l'ultimo comma dell'art. 1068, nel quale si dà all'autorità giudiziaria il potere di disporre che la servitù sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, quando l'esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante. È parimenti di nuova formulazione la norma concernente l'estensione della servitù nel caso di divisione del fondo su cui grava. Il codice del 1865 (art. 644) regolava l'ipotesi della divisione del fondo dominante, ma nulla disponeva circa la divisione del fondo servente; l'art. 1071 del testo colma la lacuna: nel primo comma riproduce la disposizione dell'art. 644 del codice precedente, e nel secondo comma stabilisce che, se il fondo viene diviso e la servitù ricade su una parte determinata dal fondo stesso, le altre parti vengono liberate. Ho ritenuto superfluo aggiungere che nella divisione occorre tener conto dell'onere che viene a gravare sulla quota di uno dei condividenti.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1063

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1068 · fonte del testo

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