Codice civile

Art. 1028 c.c. — Nozione dell'utilità

L'utilita' puo' consistere anche nella maggiore comodita' o amenita' del fondo dominante. Puo' del pari essere inerente alla destinazione industriale del fondo.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1028 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12029/2026

    30 aprile 2026

    Ai fini della tutela possessoria ex art. 1168 c.c., lo spoglio può avere ad oggetto anche l'esercizio di una signoria di fatto sul bene corrispondente ad una servitù di parcheggio e, dunque, può realizzarsi anche con modalità tali da precludere al possessore la possibilità di transito attraverso un passaggio a ciò destinato, indipendentemente dalla sussistenza o meno della titolarità del corrispondente diritto reale.

    Art. 1028 c.c. · Art. 1027 c.c. · Art. 1063 c.c. · Art. 1065 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12968/2025

    14 maggio 2025

    In tema di servitù prediali, la formula dell'art. 1027 c.c. non tipizza - in modo tassativo - le utilità suscettibili di concretizzare il contenuto della servitù, ma si limita a stabilire le condizioni che valgono a distinguere queste ultime dai rapporti di natura strettamente personale, non derivando alcun ostacolo dal principio di tassatività dei diritti reali, il quale si connette alle connotazioni strutturali della situazione di vantaggio esercitabile erga omnes ed è indipendente dal contenuto di quest'ultima.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto sussistente una servitù, realizzata attraverso la apposizione di un insegna luminosa sul lastrico solare di un edificio, a vantaggio delle porzioni rimaste in titolarità della società, condomina dell'edificio del quale era originariamente integralmente proprietaria e che aveva poi alienato parzialmente a terzi).

    Art. 1028 c.c. · Art. 1027 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Sebbene non si tratti che di un'immagine, la quale raffigura l'aspetto economico del rapporto, più che di una definizione rispondente al rigore del tecnicismo giuridico, ho preferito, per indicare il contenuto del diritto di servitù, conservare nell'art. 1027 la formula «peso imposto sopra un fondo» dell'art. 531 del codice del 1865, anzichè sostituire l'espressione «limitazione del godimento di un fondo», proposta nel progetto dalla Commissione Reale (art. 182). In vero, la parola «peso» esprime con maggiore immediatezza il carattere reale della servitù e sopratutto pone in risalto il distacco delle vere e proprie servitù prediali dalle limitazioni della proprietà. Dall'espressione «per uso e l'utilità» adoperata dal codice del 1865, ho eliminato l'accenno all'uso, essendo il concetto dell'uso ricompreso in quello più ampio e generico dell'utilità. Questa, come chiarisce l'art. 1028, che traduce in formula legislativa un principio non controverso, oltre che in un vantaggio strettamente economico, può consistere nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante. Aggiunge lo stesso art. 1028 che l'utilità può anche essere inerente alla destinazione industriale del fondo. La possibilità di costituzione delle così dette servitù industriali ha però, quale suo presupposto, che l'industria sia collegata al fondo dominante; che, cioè, questo abbia per sua destinazione specifica di servire a una data industria, di guisa che la servitù si traduca in un incremento dell'utilizzazione del fondo. Sarebbe infatti alterato lo schema tradizionale delle servitù prediali se si consentisse di costituire una servitù a favore di un'azienda industriale indipendentemente dal legame dell'industria con un determinato immobile. Nell'art. 1029 si risolve la questione sulla necessità o meno dell'attualità dell'utilitas per la costituzione di una servitù, ammettendosi che questa possa costituirsi per assicurare a un fondo un vantaggio futuro. Si ammette inoltre la costituzione di una servitù a favore o a carico di un edificio non ancora costruito o di un fondo da acquistare; ma in questi casi la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l'edificio è costruito o il fondo è acquistato.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 488

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1028 · fonte del testo

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