Codice civile

Art. 1032 c.c. — Modi di costituzione

[1]Quando, in forza di legge, il proprietario di un fondo ha diritto di ottenere da parte del proprietario di un altro fondo la costituzione di una servitu', questa, in mancanza di contratto, e' costituita con sentenza. Puo' anche essere costituita con atto dell'autorita' amministrativa nei casi specialmente determinati dalla legge.

[2]La sentenza stabilisce le modalita' della servitu' e determina l'indennita' dovuta.

[3]Prima del pagamento dell'indennita' il proprietario del fondo servente puo' opporsi all'esercizio della servitu'.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 1032 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 5367/2026

    10 marzo 2026
    • Industria

    La servitù di elettrodotto può essere costituita, oltre che con negozio privato o acquisto per usucapione, a mezzo di espropriazione; in tal caso l'imposizione del vincolo non si realizza con gli atti amministrativi propedeutici all'espropriazione, sebbene volti a conformare il diritto, ma consegue all'adozione del provvedimento espropriativo.

    Art. 1032 c.c. · Art. 115 Testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici · Art. 116 Testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici · Art. 119 Testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13459/2025

    20 maggio 2025
    • Industria

    Nel giudizio per la pronuncia di sentenza costitutiva della servitù di elettrodotto, il giudice ha il potere di valutare se il percorso autorizzato riesca il meno pregiudizievole possibile al fondo servente, ovvero se è necessario modificarlo a tal fine, atteso che l'autorizzazione amministrativa del relativo impianto, quando l'ente pubblico invece di seguire la via espropriativa abbia discrezionalmente preferito servirsi della costituzione coattiva della servitù "iure privatorum", integra un mero presupposto, di per sé inidoneo per il successivo insorgere della servitù di elettrodotto, la quale ha come titolo esclusivamente la pronuncia del giudice, che la costituisce previo pagamento della relativa indennità.

    Art. 1032 c.c. · Art. 1056 c.c. · Art. 121 Testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici · Art. 122 Testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 11078/2025

    27 aprile 2025

    La servitù di passaggio costituita per contratto non cessa di essere coattiva, con conseguente operatività della causa di estinzione per cessazione dell'interclusione di cui all'art. 1055 c.c., laddove risultino sussistenti le relative condizioni di legge, pur se non emergenti dall'atto, ma ricavabili aliunde, senza che rilevi che le parti non abbiano previsto la corresponsione di un'indennità in favore del proprietario del fondo servente, dovendosi presumere il carattere coattivo del vincolo, salvo che non emerga in concreto l'intento inequivoco dei contraenti di assoggettarsi al regime delle servitù volontaria. (Nella specie, la S.C. nel confermare la sentenza gravata ha in particolare rimarcato che la gratuità della servitù costituisce un elemento sintomatico del carattere coattivo, essendo inusuale il riconoscimento di un diritto reale, non dovuto ex lege, che reca utilità a un fondo senza alcun corrispettivo a favore del fondo che ne subisce il peso).

    Art. 1032 c.c. · Art. 1051 c.c. · Art. 1055 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Sotto la denominazione di «servitù stabilite dalla legge» il codice del 1865 riuniva, com'è noto, norme assai varie, delle quali soltanto alcune potevano ricollegarsi al concetto di servitù, mentre le altre stabilivano limitazioni del diritto di proprietà (come le norme concernenti il decorso e l'uso delle acque; le norme concernenti le distanze da osservarsi nelle costruzioni, nelle piantagioni e negli scavi, e quelle concernenti le luci e le vedute), ovvero stabilivano presunzioni di comunione relativamente ai muri divisori, ai fossi e alle siepi. Da tale complesso di norme eterogenee ho sceverato le norme del primo gruppo, che si raccolgono sotto le seguenti figure di servitù stabilite coattivamente: l'acquedotto e lo scarico coattivo, l'appoggio e l'infissione di chiusa, il passaggio coattivo a favore di un fondo intercluso. Oltre queste figure di servitù derivate dal codice precedente, vengono disciplinati, quali tipi di servitù coattive, la somministrazione coattiva di acqua a un edificio o a un fondo, l'elettrodotto coattivo e il passaggio coattivo di linee teleferiche. Non ho compreso tra le servitù coattive, a differenza di quanto faceva il progetto della Commissione Reale (art. 211), ma ho regolato nel secondo capo del secondo titolo, nella sezione in cui si contengono le disposizioni generali sulla proprietà fondiaria (art. 843), l'accesso nel fondo altrui reso necessario per l'esecuzione di determinate opere, perchè è da ritenere, con la migliore dottrina, che esso non dia vita ad un rapporto di assoggettamento di un fondo verso l'altro, ma si traduca in una limitazione reciproca, meramente temporanea, del diritto di proprietà. Non può dirsi infatti che un fondo si avvantaggi a danno dell'altro, giacche la necessità di ricostruire o riparare il muro o una diversa opera può manifestarsi così per l'uno come per l'altro fondo.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 491

  • Nell'art. 1032 ho chiarito il concetto e la portata della categoria delle servitù coattive con lo stabilire che, nei casi in cui la legge riconosce al proprietario di un fondo il diritto di ottenere la costituzione di una servitù da parte del proprietario di un altro fondo, la servitù, in mancanza di contratto, è costituita con sentenza, la quale ne stabilisce le modalità e determina l'indennità da corrispondersi. Rimane naturalmente ferma la possibilità, nei casi specialmente determinati dalla legge, che la servitù sia costituita con atto dell'autorità amministrativa. Un evidente principio di giustizia informa l'ultimo comma dell'articolo, che consente al proprietario del fondo servente di opporsi agli atti relativi all'esercizio della servitù, se non gli è stata corrisposta l'indennità dovuta. Dell'acquedotto e dello scarico coattivo.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 492

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1032 · fonte del testo

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