Codice di procedura civile

Art. 199 c.p.c. — Processo verbale di conciliazione

[1]Se le parti si conciliano, si redige processo verbale della conciliazione, che e' sottoscritto dalle parti e dal consulente tecnico e inserito nel fascicolo d'ufficio.

[2]Il giudice istruttore attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 199 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 2212/2025

    30 gennaio 2025

    L'accordo fra le parti, verbalizzato dal consulente tecnico d'ufficio, pur non integrando una conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio, in quanto redatto in assenza del giudice ed al di fuori delle ipotesi di controversia contabile previste dall'art. 199 c.p.c., ben può costituire, ove il giudice ne ravvisi gli estremi, un negozio transattivo sostanziale, idoneo a determinare, da un lato, la cessazione dell'originaria materia del contendere e, dall'altro, l'insorgere di nuove obbligazioni a carico delle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che ha ritenuto non vincolante, in quanto non trasfuso in un provvedimento giudiziario, l'accordo raggiunto tra le parti nel corso di un processo successivamente estintosi a seguito del deposito del verbale di definizione pattizia).

    Art. 199 c.p.c. · Art. 185 c.p.c. · Art. 1027 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art199 · fonte del testo

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