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Impresa
Autorizza il Governo del Re a dare piena esecuzione al trattato di amicizia, commercio e navigazione fra l'Italia e il Peru'
Legge 29 dicembre 1878, n. 4673
- Aggiornato al
- 18 gennaio 1879
- Articoli
- 23
- Versioni storiche
- 24
- Art. 1UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA A tutti coloro che…
- Art. 2Le due Alte Parti contraenti stabiliscono fra esse la piu' ampia liberta' di commercio e…
- Art. 3Gli italiani nel Peru' ed i peruviani in Italia potranno transitare liberamente nei…
- Art. 4Gli italiani nel Peru' ed i peruviani in Italia godranno costantemente della protezione…
- Art. 5Tutte le produzioni, manifatture o articoli di commercio, che in qualunque tempo potranno…
- Art. 6Ambo le Parti contraenti si obbligano a non concedere nei loro Stati verun monopolio…
- Art. 7Saranno completamente esenti da diritti di tonnellaggio e di spedizione nei porti…
- Art. 8Quando un bastimento di una delle due Parti contraenti venisse a naufragare, investire o…
- Art. 9In tutti i territori e dominii dei due Stati si concedera' alle navi dell'altro la…
- Art. 10I bastimenti, merci ed effetti appartenenti ai cittadini di una delle Parti contraenti…
- Art. 11Come complemento dei principii di diritto marittimo, fissati con la dichiarazione del…
- Art. 12I bastimenti mercantili dell'una e dell'altra Parte contraente, che fossero entrati in un…
- Art. 13Saranno reputati articoli di contrabbando di guerra i cannoni, fucili, carabine…
- Art. 14Se una delle due Parti contraenti si trovasse in guerra con una terza Potenza, i…
- Art. 15Saranno riguardati come bastimenti italiani nel Peru', e viceversa come peruviani in…
- Art. 16I cittadini di ognuna delle due Parti contraenti saranno ammessi nell'altra al godimento…
- Art. 17I cittadini dell'una e dell'altra Parte avranno libero accesso ai Tribunali di giustizia…
- Art. 18Le sentenze e ordinanze in materia civile e commerciale, emanate dai Tribunali di una…
- Art. 19Gli atti notarili di qualunque specie, ancorche' stipulati prima della conclusione del…
- Art. 20Se una delle Parti contraenti accordasse nell'avvenire ad un altro Stato qualche…
- Art. 21Il presente trattato sara' in vigore per dieci anni, da decorrere dal giorno in cui si…
- Art. 22Il presente trattato sara' approvato e ratificato da Sua Maesta' il Re d'Italia e da Sua…
- Art. icolo addizionaleArticolo addizionale. Il Governo peruviano, volendo riconoscere e definire uno stato di…
