[1]Le sentenze e ordinanze in materia civile e commerciale, emanate dai Tribunali di una delle Parti contraenti, che siano debitamente legalizzate, avranno, a richiesta dei Tribunali stessi, negli Stati dell'altra Parte, la medesima forza di quelle che sono emanate dai Tribunali locali, e saranno reciprocamente eseguite e produrranno i medesimi effetti ipotecari sopra quei beni che ne saranno passibili, secondo le leggi del paese, e saranno osservate le disposizioni delle leggi stesse in ordine alla iscrizione ed alle altre formalita'.
[2]Perche' possano eseguirsi queste sentenze ed ordinanze, dovranno previamente essere dichiarate esecutorie dal Tribunale superiore nella cui giurisdizione o territorio dovra' aver luogo l'esecuzione, mediante un giudizio di delibazione, in cui, sentite le parti nella forma sommaria, si esaminera':
[3]1° Se la sentenza e' stata proferita da un'autorita' giudiziaria competente;
[4]2° Se sia stata pronunziata, citate regolarmente le parti;
[5]3° Se le parti siano state legalmente citate o legalmente contumaci;
[6]4° Se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico dello Stato od al suo Diritto pubblico.
[7]La forza esecutoria della sentenza potra' essere richiesta in via diplomatica ovvero direttamente dalla parte interessata. Se la parte interessata non ha opportunamente costituito un procuratore, questo le verra' deputato d'ufficio dal Tribunale che deve dichiarare esecutoria la sentenza.
[8]La parte instante dovra' soddisfare al procuratore deputato di ufficio il pagamento d'ogni legittima sua competenza.
Testo vigente dal 18 gennaio 1879
