Le due Alte Parti contraenti stabiliscono fra esse la piu' ampia liberta' di commercio e navigazione; potranno in conseguenza i cittadini italiani nel Peru' ed i peruviani in Italia entrare liberamente e rimanere con le loro navi e carichi nei porti che sono o che saranno in avvenire aperti all'esercizio del commercio nelle coste e nei territori dell'altra Parte e fare in essi ogni specie di commercio permesso ai nazionali. Viene eccettuato il commercio di cabotaggio, per l'esercizio del quale i due Governi contraenti si riserbano procedere a speciali convenzioni. I bastimenti da guerra delle due Potenze saranno trattati nei porti rispettivi come quelli della nazione piu' favorita.
Testo vigente dal 18 gennaio 1879
