Se una delle due Parti contraenti si trovasse in guerra con una terza Potenza, i cittadini dell'altra potranno continuare la loro navigazione e il loro commercio con gli Stati del nemico, e fra gli Stati dei belligeranti, salvo il caso di blocco o di contrabbando di guerra, quali sono definiti e determinati nei tre articoli precedenti, ferme stanti le norme del Diritto internazionale comune rispetto al diritto di visita.
Testo vigente dal 18 gennaio 1879
