Se una delle due Parti contraenti si trovasse in guerra con una terza Potenza, i cittadini dell'altra potranno continuare la loro navigazione e il loro commercio con gli Stati del nemico, e fra gli Stati dei belligeranti, salvo il caso di blocco o di contrabbando di guerra, quali sono definiti e determinati nei tre articoli precedenti, ferme stanti le norme del Diritto internazionale comune rispetto al diritto di visita.

Testo vigente dal 18 gennaio 1879

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1878-12-29;4673~art14 · fonte del testo

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