[1]Saranno completamente esenti da diritti di tonnellaggio e di spedizione nei porti rispettivi:
[2]1° I bastimenti che entrano e sortono in zavorra, qualunque ne sia la precedenza;
[3]2° I bastimenti che, passando da un porto di uno dei due Stati ad uno o piu' porti dello Stato stesso, sia per lasciarvi tutto o parte del loro carico, sia per prendervelo o completarlo, giustifichino di aver pagato gli enunciati diritti;
[4]3° I bastimenti che con carico entrando in un porto, volontariamente o per forza maggiore, ne ripartano senza avervi fatto operazioni di commercio.
[5]In caso di approdo forzato non si considereranno come operazioni di commercio il caricamento e scaricamento delle merci per il raddobbo del bastimento, il loro trasbordo ad altri bastimenti in caso d'innavigabilita', le spese necessarie per il mantenimento degli equipaggi e la vendita delle merci avariate, quando l'Amministrazione della Dogana ne abbia accordato licenza, e sempre che non siano destinate alla consumazione interna.
Testo vigente dal 18 gennaio 1879
