[1]Tutte le produzioni, manifatture o articoli di commercio, che in qualunque tempo potranno essere legalmente importati con bastimenti nazionali in qualunque dei due Stati contraenti, potranno parimenti esserlo in quelli dell'altro, senza differenza alcuna di dazi.
[2]Tutto cio' che legalmente puo' essere esportato o riesportato, da una delle due Potenze nei suoi proprii bastimenti per l'estero, potra' parimenti esportarsi o riesportarsi coi bastimenti dell'altra senza maggiori franchigie, bonifiche, premi, dazi o sconti, di quelli che rispettivamente fissa o fissera' in avvenire la legislazione d'ognuno dei due paesi.
Testo vigente dal 18 gennaio 1879
