[1]I cittadini dell'una e dell'altra Parte avranno libero accesso ai Tribunali di giustizia per far valere e difendere i loro diritti, senza altre condizioni, restrizioni o tasse all'infuori di quelle che pesano sui nazionali.

[2]Avranno altresi' facolta' di eleggere liberamente i loro difensori ed agenti nel modo stesso che i nazionali, e quella di assistere alle udienze, dibattimenti e sentenze dei Tribunali nelle cause in cui fossero interessati, come pure di assistere alle informative, esami e deposizioni di testimoni, che possano occorrere in occasione dei giudizi stessi, sempre che le leggi dei paesi rispettivi permettano la pubblicita' di tali atti.

Testo vigente dal 18 gennaio 1879

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1878-12-29;4673~art17 · fonte del testo

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