[1]I cittadini dell'una e dell'altra Parte avranno libero accesso ai Tribunali di giustizia per far valere e difendere i loro diritti, senza altre condizioni, restrizioni o tasse all'infuori di quelle che pesano sui nazionali.
[2]Avranno altresi' facolta' di eleggere liberamente i loro difensori ed agenti nel modo stesso che i nazionali, e quella di assistere alle udienze, dibattimenti e sentenze dei Tribunali nelle cause in cui fossero interessati, come pure di assistere alle informative, esami e deposizioni di testimoni, che possano occorrere in occasione dei giudizi stessi, sempre che le leggi dei paesi rispettivi permettano la pubblicita' di tali atti.
Testo vigente dal 18 gennaio 1879
