[1]I cittadini di ognuna delle due Parti contraenti saranno ammessi nell'altra al godimento dei diritti civili.
[2]Conseguentemente ambo le Parti contraenti riconoscono loro la facolta' di possedere beni immobili e di disporre a loro piacimento: per vendita, donazione, permuta o per qualsiasi altro modo, di tutte le proprieta' di qualsiasi specie possedute nei territori rispettivi. Essi godranno egualmente e reciprocamente del diritto di ricevere e trasmettere per successione, si' ab intestato che per testamento, secondo le leggi vigenti negli Stati a cui appartengono, senza che possano essere sottoposti, per causa della loro qualita' di stranieri, a veruna imposizione o contribuzione che non pesi al pari sui nazionali.
Testo vigente dal 18 gennaio 1879
