Gli italiani nel Peru' ed i peruviani in Italia godranno costantemente della protezione che le leggi accordano o accorderanno in avvenire ai nazionali, tanto nelle loro persone che nello loro proprieta'. Saranno, rispettivamente, esenti da ogni servizio militare nell'esercito, nella marina e nella guardia nazionale, da contribuzioni straordinarie, imprestiti forzosi e requisizioni militari, ed in generale da qualsiasi carico o servizio pubblico, non essendo soggetti che a pagare le imposizioni ordinarie. I loro bastimenti, equipaggi e mercanzie non saranno soggetti a sequestro od espropriazioni militari, ne' per verun altro oggetto pubblico o particolare, senza che sia concessa agli interessati la giusta indennizzazione che convenga in ogni caso e venga previamente pagata.

Testo vigente dal 18 gennaio 1879

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1878-12-29;4673~art4 · fonte del testo

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