Gli italiani nel Peru' ed i peruviani in Italia godranno costantemente della protezione che le leggi accordano o accorderanno in avvenire ai nazionali, tanto nelle loro persone che nello loro proprieta'. Saranno, rispettivamente, esenti da ogni servizio militare nell'esercito, nella marina e nella guardia nazionale, da contribuzioni straordinarie, imprestiti forzosi e requisizioni militari, ed in generale da qualsiasi carico o servizio pubblico, non essendo soggetti che a pagare le imposizioni ordinarie. I loro bastimenti, equipaggi e mercanzie non saranno soggetti a sequestro od espropriazioni militari, ne' per verun altro oggetto pubblico o particolare, senza che sia concessa agli interessati la giusta indennizzazione che convenga in ogni caso e venga previamente pagata.
Testo vigente dal 18 gennaio 1879
