[1]Gli atti notarili di qualunque specie, ancorche' stipulati prima della conclusione del presente trattato, avranno rispettivamente nei due paesi la stessa forza e valore di quelli emanati e ricevuti dalle autorita' locali e dai notai esercenti nel luogo, quando questi siano stati sottoposti a tutte le formalita' ed al pagamento dei diritti relativi nei rispettivi Stati.
[2]Gli atti notarili pero' non potranno avere la forza esecutoria che la legge loro accorda, se questa non fosse prima loro impartita dal Tribunale del circondario in cui si vuole fare la esecuzione, previo sommario giudizio in cui si compiranno le formalita' stabilite dall'articolo precedente, in quanto vi siano applicabili.
Testo vigente dal 18 gennaio 1879
